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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 febbraio 2024

Cassazione n. 08808/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 23 novembre 2023, confermava la pronuncia del Tribunale di Milano datata 3-11-2022 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di ricettazione.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso l'imputato personalmente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è proposto in difetto di legittimazione e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano.

Ed invero, ai sensi dell'art. 613 primo comma cod.proc.pen. l'atto di ricorso per cassazione deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; e nel caso in esame il ricorso è sottoscritto dall'imputato personalmente con firma autenticata da difensore non abilitato.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al \) .versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 14 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] E EST. azio Pard \ i LA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] PeWuzizellis ./1 :Q i /i [OSCURATO:PERSONA] IL 2 8 FEB. 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 23 novembre 2023, confermava la pronuncia del Tribunale di Milano datata 3-11-2022 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di ricettazione. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso l'imputato personalmente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è proposto in difetto di legittimazione e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano. Ed invero, ai sensi dell'art. 613 primo comma cod.proc.pen. l'atto di ricorso per cassazione deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; e nel caso in esame il ricorso è sottoscritto dall'imputato personalmente con firma autenticata da difensore non abilitato. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al \) .versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 14 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] E EST. azio Pard \ i LA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] PeWuzizellis ./1 :Q i /i [OSCURATO:PERSONA] IL 2 8 FEB. 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08808/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris