CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2024
Cassazione n. 06520/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: E [OSCURATO:PERSONA] natRa BOLOGNA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 33353/2023 Rilevato che l'imputata E [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna di condanna per il reato di sostituzione di persona (con recidiva reiterata ed infraquinquennale); Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui la ricorrente lamenta violazione di legge quanto alla mancata sostituzione della pena irrogata con quella della detenzione domiciliare - è aspecifico in quanto la ricorrente ha sviluppato argomentazioni non conferenti rispetto a quanto stabilito dalla Corte distrettuale e ha omesso di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 gennaio 2024