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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 28839/2022

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A, ìJ73(' ORDINANZA sul ricorso 29519/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (AIMFC) in liquidazione, in persona dei loro comuni liquidatori pro tempore, Prof. [OSCURATO:PERSONA] e Dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma al [OSCURATO:PERSONA], n. 23 presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che le rappresentano e difendono; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 109, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 115/2020 della CORTE D'APPELLO di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, Sezione lavoro, depositata il 28.9.2020, R.G. n. 30/2020.

RILEVATO che:

1. la Corte d'Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, adita dalle attuali due società ricorrenti, con la sentenza qui oggetto di ricorso, così provvedeva: "rigetta il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa (già [OSCURATO:PERSONA] spa) e da [OSCURATO:PERSONA] spa (già [OSCURATO:PERSONA] spa) avverso la sentenza n. 4/2020 pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA], della quale accoglie parzialmente l'appello incidentale; per l'effetto, in parziale riforma della sentenza reclamata che per il resto conferma, condanna le reclamanti al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, senza ulteriore detrazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione; dichiara compensate per 1/4 le spese del giudizio, e condanna alla rifusione dei restanti 3/4 a favore della reclamata che liquida, quanto al primo grado di giudizio, in complessivi C 2.510,00 per le fasi di studio, introduttiva, trattazione e conclusionale, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge; quanto al presente grado di giudizio, in complessivi C 1.844,33 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle reclamanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13".2. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sulla base di quattro motivi, ai quali [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO che:

1. a seguito della fissazione dell'adunanza camerale le due società ricorrenti, nel frattempo entrambe poste in liquidazione, hanno notificato e depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., atto che nella specie si appalesa regolare, essendo univocamente abdicativo e sottoscritto dagli attuali legali rappresentanti delle ricorrenti e dai difensori di queste ultime;

2. la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] non ha inteso aderire a tale rinuncia;

3. deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c., perché la rinuncia al ricorso per cassazione produce effetti processuali anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (cfr. fra le tante Cass. n. 11033/2019, Cass. n. 9611/2016, Cass. n. 3971/2015);

4. ex art. 306, ultimo comma, c.p.c., in mancanza di accordo delle parti sul punto, le spese di questo giudizio di legittimità vanno poste a carico delle rinunzianti, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi a nticipatario;

5. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Condanna le ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 4.000.00 per compensi, C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge, e che distrae in favore del difensore della controricorrente.

Così deciso in Roma, nell'Adu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A, ìJ73(' ORDINANZA sul ricorso 29519/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (AIMFC) in liquidazione, in persona dei loro comuni liquidatori pro tempore, Prof. [OSCURATO:PERSONA] e Dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma al [OSCURATO:PERSONA], n. 23 presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che le rappresentano e difendono; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 109, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 115/2020 della CORTE D'APPELLO di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, Sezione lavoro, depositata il 28.9.2020, R.G. n. 30/2020. RILEVATO che: 1. la Corte d'Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, adita dalle attuali due società ricorrenti, con la sentenza qui oggetto di ricorso, così provvedeva: "rigetta il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa (già [OSCURATO:PERSONA] spa) e da [OSCURATO:PERSONA] spa (già [OSCURATO:PERSONA] spa) avverso la sentenza n. 4/2020 pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA], della quale accoglie parzialmente l'appello incidentale; per l'effetto, in parziale riforma della sentenza reclamata che per il resto conferma, condanna le reclamanti al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, senza ulteriore detrazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione; dichiara compensate per 1/4 le spese del giudizio, e condanna alla rifusione dei restanti 3/4 a favore della reclamata che liquida, quanto al primo grado di giudizio, in complessivi C 2.510,00 per le fasi di studio, introduttiva, trattazione e conclusionale, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge; quanto al presente grado di giudizio, in complessivi C 1.844,33 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle reclamanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13".2. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sulla base di quattro motivi, ai quali [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. CONSIDERATO che: 1. a seguito della fissazione dell'adunanza camerale le due società ricorrenti, nel frattempo entrambe poste in liquidazione, hanno notificato e depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., atto che nella specie si appalesa regolare, essendo univocamente abdicativo e sottoscritto dagli attuali legali rappresentanti delle ricorrenti e dai difensori di queste ultime; 2. la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] non ha inteso aderire a tale rinuncia; 3. deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c., perché la rinuncia al ricorso per cassazione produce effetti processuali anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (cfr. fra le tante Cass. n. 11033/2019, Cass. n. 9611/2016, Cass. n. 3971/2015); 4. ex art. 306, ultimo comma, c.p.c., in mancanza di accordo delle parti sul punto, le spese di questo giudizio di legittimità vanno poste a carico delle rinunzianti, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi a nticipatario; 5. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Condanna le ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 4.000.00 per compensi, C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge, e che distrae in favore del difensore della controricorrente. Così deciso in Roma, nell'Adu
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