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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33212/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la penale responsabilità per il delitto di cui agli artt. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.; considerato che:- - il primo motivo - che denuncia la violazione dell'ad. 533 cod. proc. pen. - è privo della necessaria specificità e versato in fatto poiché non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato (che ha indicato gli elementi di prova che ha ritenuto convergenti nel senso di attribuire la responsabilità del fatto al ricorrente, valorizzando quando rilevato in ordine sia all'illecito allaccio alla rete elettrica sia all'effettivo utilizzo della fornitura), limitandosi a prospettare irritualnnente in questa sede un diverso apprezzamento di fatto (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); - il secondo motivo - che lamenta la violazione dell'ad. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. in relazione al riconoscimento dell'aggravante della destinazione del bene sottratto a pubblico servizio - si affida ad assedi del tutto generici inidonei a censurare la motivazione della sentenza impugnata che, in maniera conforme a diritto, ha correlato la sussistenza della circostanza in contestazione all'impossessamento, mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore, di energia destinata a un numero indeterminato di persone (richiamandone la destinazione a un uso di utilità collettiva), per soddisfare un'esigenza di rilevanza pubblica (cfr. Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291 - 01), il che rende l'allegazione difensiva altresì manifestamente infondata; - il terzo motivo - che denuncia la violazione dell'ad. 133 cod. pen. in relazione alla misura della pena inflitta - è manifestamente infondato e privo della necessaria specificità poiché non si confronta con la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, limitandosi a reiterare le doglianze prospettate con l'atto di appello e disattese dalla Corte territoriale, la quale ha fondato il rigetto del gravame evidenziando la sussistenza di diversi precedenti penali anche specifici a carico del ricorrente così indicando - in maniera congrua e logica - gli elementi che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di elko' tremila in favore della Cassa delle-ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la penale responsabilità per il delitto di cui agli artt. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.; considerato che:- - il primo motivo - che denuncia la violazione dell'ad. 533 cod. proc. pen. - è privo della necessaria specificità e versato in fatto poiché non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato (che ha indicato gli elementi di prova che ha ritenuto convergenti nel senso di attribuire la responsabilità del fatto al ricorrente, valorizzando quando rilevato in ordine sia all'illecito allaccio alla rete elettrica sia all'effettivo utilizzo della fornitura), limitandosi a prospettare irritualnnente in questa sede un diverso apprezzamento di fatto (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); - il secondo motivo - che lamenta la violazione dell'ad. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. in relazione al riconoscimento dell'aggravante della destinazione del bene sottratto a pubblico servizio - si affida ad assedi del tutto generici inidonei a censurare la motivazione della sentenza impugnata che, in maniera conforme a diritto, ha correlato la sussistenza della circostanza in contestazione all'impossessamento, mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore, di energia destinata a un numero indeterminato di persone (richiamandone la destinazione a un uso di utilità collettiva), per soddisfare un'esigenza di rilevanza pubblica (cfr. Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291 - 01), il che rende l'allegazione difensiva altresì manifestamente infondata; - il terzo motivo - che denuncia la violazione dell'ad. 133 cod. pen. in relazione alla misura della pena inflitta - è manifestamente infondato e privo della necessaria specificità poiché non si confronta con la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, limitandosi a reiterare le doglianze prospettate con l'atto di appello e disattese dalla Corte territoriale, la quale ha fondato il rigetto del gravame evidenziando la sussistenza di diversi precedenti penali anche specifici a carico del ricorrente così indicando - in maniera congrua e logica - gli elementi che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di elko' tremila in favore della Cassa delle-ammende
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