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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 34191/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 2112/2021 in data 14/06/2021 della Corte di appello di Milano, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che la ricorrente è stata ammessa alla richiesta trattazione orale; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udita la discussione della difesa della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia resa in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 12/02/2021 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] ••• [OSCURATO:PERSONA] alla complessiva pena di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa per i reati di tentata rapina aggravata (capo A) e di lesioni aggravate (capo B).

2. Avverso la predetta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Primo motivo: contraddittorietà della complessiva motivazione.

Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in merito all'operato trattamento sanzionatorio, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata riduzione per il tentativo nella massima estensione con riferimento al reato di cui al capo A).

Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Va evidenziato in premessa che, nella fattispecie, ricorre un'ipotesi di cd.

"doppia conforme", con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).

2. Del tutto generico è il primo motivo.

Evidenzia il Collegio come tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Nel caso di specie, il motivo è manifestamente infondato perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

3. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il secondo motivo, in relazione a tutti i profili proposti.

3.1. Con riferimento all'operato trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha evidenziato come la sanzione irrogata sia stata modulata sui minimi edittali e che nessun elemento di favorevole valutazione (del tipo, ravvedimento o critico ripensamento della condotta, tentativo di ristoro anche parziale del danno) si fosse verificato, finendo così per essere impedita una rivalutazione in melius per l'imputata.

Al contrario, la condotta tenuta dalla stessa successivamente al fatto (violazione della misura cautelare degli obblighi inerenti gli arresti domiciliari) avevano evidenziato, in uno con le modalità dell'azione, una personalità criminale di un certo spessore.

La costante giurisprudenza di legittimità riconosce che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

3.2. Con riferimento al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale ha evidenziato la gravità della condotta, l'esistenza di precedenti specifici per reati contro il patrimonio ed il complessivo comportamento tenuto: si tratta di motivazione ampiamente giustificata, che la consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene insindacabile nella presente sede (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419).

In tal senso, dopo aver ricordato che intrinseca gravità del fatto e precedenti del reo costituiscono dati polivalenti di medesima rilevanza negativa che ben potevano spiegare entrambi efficacia di influenza sui differenti profili di valutazione rappresentati dal trattamento sanzionatorio e dal diniego delle circostanze attenuanti generiche, senza con ciò comportare lesione del principio /t 3 del "ne bis in idem" (cfr., Sez. 6, n. 45623 del 23/10/2013, Testa, Rv. 257425), evidenzia il Collegio come si sia costantemente affermato l'ulteriore principio in base al quale non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo invece sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).

3.3. In relazione alla mancata diminuzione nella misura massima consentita per il tentativo in relazione al reato di cui al capo A), va evidenziato come, ferma la legalità della pena irrogata, le valutazioni operate dalla Corte territoriale costituiscano espressione un giudizio discrezionale del tutto insindacabile avanti al giudice di legittimità.

4. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è anche il terzo motivo.

La Corte territoriale, riprendendo le argomentazioni del Tribunale, ha escluso la concedibilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., in presenza di un delitto plurioffensivo e tenuto altresì conto dell'aggressione gratuita alla vittima colpita al capo con una bottiglia, con il rischio di conseguenze drammatiche (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173): elementi di fatto che, nel complessivo giudizio di valutazione, hanno reso del tutto recessivo il dato del modestissimo valore economico del bene sottratto.

La valutazione della Corte territoriale, che ha escluso la configurabilità nel caso di specie della suddetta attenuante facendo riferimento alle complessive conseguenze della condotta criminosa posta in essere dall'imputata, è ampiamente condivisibile.

Va peraltro ricordato che, il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la sorreggano.

E, d'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere solo dalla errata soluzione di una questione giuridica, non già dalla eventuale erroneità degli argomenti posti a fondamento giustificativo della soluzione comunque corretta di una siffatta questione (cfr., Sez. 4, n. 47842 del 05/10/2018, L. Rv. 274035; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, 268360, in motivazione).

Con una risalente -7? 4 pronuncia le Sezioni unite della Suprema Corte, risolvendo altra questione, avevano già affermato che «la soluzione da dare alle questioni di diritto, processuali o sostanziali che siano, non attiene però al contesto della giustificazione, ma al contesto della decisione, sicché quello che importa per la validità della sentenza è soltanto la correttezza di questa» (Sez.

U, n. 155 del 29/09/2011, Rossi, Rv. 251495; nello stesso senso, da ultimo, Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, in motivazione).

5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 2112/2021 in data 14/06/2021 della Corte di appello di Milano, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che la ricorrente è stata ammessa alla richiesta trattazione orale; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udita la discussione della difesa della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia resa in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 12/02/2021 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] ••• [OSCURATO:PERSONA] alla complessiva pena di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa per i reati di tentata rapina aggravata (capo A) e di lesioni aggravate (capo B). 2. Avverso la predetta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: contraddittorietà della complessiva motivazione. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in merito all'operato trattamento sanzionatorio, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata riduzione per il tentativo nella massima estensione con riferimento al reato di cui al capo A). Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Va evidenziato in premessa che, nella fattispecie, ricorre un'ipotesi di cd. "doppia conforme", con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 2. Del tutto generico è il primo motivo. Evidenzia il Collegio come tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie, il motivo è manifestamente infondato perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 3. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il secondo motivo, in relazione a tutti i profili proposti. 3.1. Con riferimento all'operato trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha evidenziato come la sanzione irrogata sia stata modulata sui minimi edittali e che nessun elemento di favorevole valutazione (del tipo, ravvedimento o critico ripensamento della condotta, tentativo di ristoro anche parziale del danno) si fosse verificato, finendo così per essere impedita una rivalutazione in melius per l'imputata. Al contrario, la condotta tenuta dalla stessa successivamente al fatto (violazione della misura cautelare degli obblighi inerenti gli arresti domiciliari) avevano evidenziato, in uno con le modalità dell'azione, una personalità criminale di un certo spessore. La costante giurisprudenza di legittimità riconosce che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). 3.2. Con riferimento al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale ha evidenziato la gravità della condotta, l'esistenza di precedenti specifici per reati contro il patrimonio ed il complessivo comportamento tenuto: si tratta di motivazione ampiamente giustificata, che la consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene insindacabile nella presente sede (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419). In tal senso, dopo aver ricordato che intrinseca gravità del fatto e precedenti del reo costituiscono dati polivalenti di medesima rilevanza negativa che ben potevano spiegare entrambi efficacia di influenza sui differenti profili di valutazione rappresentati dal trattamento sanzionatorio e dal diniego delle circostanze attenuanti generiche, senza con ciò comportare lesione del principio /t 3 del "ne bis in idem" (cfr., Sez. 6, n. 45623 del 23/10/2013, Testa, Rv. 257425), evidenzia il Collegio come si sia costantemente affermato l'ulteriore principio in base al quale non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo invece sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). 3.3. In relazione alla mancata diminuzione nella misura massima consentita per il tentativo in relazione al reato di cui al capo A), va evidenziato come, ferma la legalità della pena irrogata, le valutazioni operate dalla Corte territoriale costituiscano espressione un giudizio discrezionale del tutto insindacabile avanti al giudice di legittimità. 4. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è anche il terzo motivo. La Corte territoriale, riprendendo le argomentazioni del Tribunale, ha escluso la concedibilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., in presenza di un delitto plurioffensivo e tenuto altresì conto dell'aggressione gratuita alla vittima colpita al capo con una bottiglia, con il rischio di conseguenze drammatiche (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173): elementi di fatto che, nel complessivo giudizio di valutazione, hanno reso del tutto recessivo il dato del modestissimo valore economico del bene sottratto. La valutazione della Corte territoriale, che ha escluso la configurabilità nel caso di specie della suddetta attenuante facendo riferimento alle complessive conseguenze della condotta criminosa posta in essere dall'imputata, è ampiamente condivisibile. Va peraltro ricordato che, il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la sorreggano. E, d'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere solo dalla errata soluzione di una questione giuridica, non già dalla eventuale erroneità degli argomenti posti a fondamento giustificativo della soluzione comunque corretta di una siffatta questione (cfr., Sez. 4, n. 47842 del 05/10/2018, L. Rv. 274035; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, 268360, in motivazione). Con una risalente -7? 4 pronuncia le Sezioni unite della Suprema Corte, risolvendo altra questione, avevano già affermato che «la soluzione da dare alle questioni di diritto, processuali o sostanziali che siano, non attiene però al contesto della giustificazione, ma al contesto della decisione, sicché quello che importa per la validità della sentenza è soltanto la correttezza di questa» (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rossi, Rv. 251495; nello stesso senso, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, in motivazione). 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
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