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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28272/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha riformato la sentenza del 16 dicembre 2019 del Tribunale di Bari che esclusa l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto; in particolare, la Corte di merito ha riqualificato il fatto quale furto in abitazione e ha ritenuto sussistente l'aggravante contestata e, applicate le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante, li ha condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per l'estrema genericità dell'unico motivo di impugnazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha riformato la sentenza del 16 dicembre 2019 del Tribunale di Bari che esclusa l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto; in particolare, la Corte di merito ha riqualificato il fatto quale furto in abitazione e ha ritenuto sussistente l'aggravante contestata e, applicate le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante, li ha condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per l'estrema genericità dell'unico motivo di impugnazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 28272/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris