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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27769/2026

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a da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] trasmessa con ordinanza del 04/12/2025 del TRIBUNALE di AVELLINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 42262/2025 RG letta l'istanza di rimessione ex art 46 cod. proc. pen. presentata da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'istanza è inammissibile perché: a) è stata proposta per ragioni manifestamente infondate.

Le circostanze dedotte nell'istanza sono vaghe e indeterminate e non sono comunque idonee a configurare l'esistenza di una situazione locale tale da turbare lo svolgimento del processo; b) non è stata notificata a cura del richiedente alle altre parti entro il termine di sette giorni dal suo deposito presso la cancelleria dal giudice, ai sensi dell'art. 46 cod. proc. pen.; rilevato alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di rimessione del processo non segue la condanna della parte istante al pagamento delle spese processuali (Sez.

U, ord. n. 37825 del 10/07/2025, Natale, Rv. 288733 - 01); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità consegue, invece, la condanna del richiedente al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] trasmessa con ordinanza del 04/12/2025 del TRIBUNALE di AVELLINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 42262/2025 RG letta l'istanza di rimessione ex art 46 cod. proc. pen. presentata da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'istanza è inammissibile perché: a) è stata proposta per ragioni manifestamente infondate. Le circostanze dedotte nell'istanza sono vaghe e indeterminate e non sono comunque idonee a configurare l'esistenza di una situazione locale tale da turbare lo svolgimento del processo; b) non è stata notificata a cura del richiedente alle altre parti entro il termine di sette giorni dal suo deposito presso la cancelleria dal giudice, ai sensi dell'art. 46 cod. proc. pen.; rilevato alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di rimessione del processo non segue la condanna della parte istante al pagamento delle spese processuali (Sez. U, ord. n. 37825 del 10/07/2025, Natale, Rv. 288733 - 01); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità consegue, invece, la condanna del richiedente al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 27769/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris