CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27769/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] trasmessa con ordinanza del 04/12/2025 del TRIBUNALE di AVELLINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 42262/2025 RG letta l'istanza di rimessione ex art 46 cod. proc. pen. presentata da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'istanza è inammissibile perché: a) è stata proposta per ragioni manifestamente infondate. Le circostanze dedotte nell'istanza sono vaghe e indeterminate e non sono comunque idonee a configurare l'esistenza di una situazione locale tale da turbare lo svolgimento del processo; b) non è stata notificata a cura del richiedente alle altre parti entro il termine di sette giorni dal suo deposito presso la cancelleria dal giudice, ai sensi dell'art. 46 cod. proc. pen.; rilevato alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di rimessione del processo non segue la condanna della parte istante al pagamento delle spese processuali (Sez. U, ord. n. 37825 del 10/07/2025, Natale, Rv. 288733 - 01); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità consegue, invece, la condanna del richiedente al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q P.Q.M