CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00145/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22219/2020 del ruolo generale, proposto DA I NTESA S ANPAOLO S. P .A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Torino, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 156 – quale incorporante [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - in persona del legale rappresentante pro tempore , avv. [OSCURATO:PERSONA], in ragione dei poteri conferitigli con procura rilasciata dal consigliere delegato e CEO, giusta scrittura privata autenticata in data 17 ottobre 2018 dal notaio [OSCURATO:PERSONA] (rep. 32.904 – racc. 10.623), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 39E02 F924 H) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 72T25 D612 L). RINUNCIA - RICORRENTE – CONTRO il C [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in [OSCURATO:PERSONA], n. 9, in persona del Sindaco pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 71M24 B963 J). - CONTRORICORRENTE - per la cassazione della sentenza n. 6789/9/2019 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 5 dicembre 2019, non notificata. U DITA la relazione svolta all’udienza camerale del 26 novembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. R [OSCURATO:PERSONA] : 1. Oggetto di controversia erano gli avvisi di accertamento ed il diniego di rimborso indicati in atti, con cui il Comune di [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il pagamento dell’IMU relativa agli anni di imposta 2012/2013 e negato il rimborso della somma versata a tale titolo per l’anno 2012; 2. con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva parzialmente l’appello proposto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 10402/7/2017 della Commissione tributaria provinciale di Roma; 3. con atto notificato al citato Comune in data 16 luglio 2020 il predetto istituto bancario proponeva ricorso per cassazione contro la menzionata pronuncia, articolando quattro motivi di impugnazione; 3. il Comune di [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso notificato il 3 settembre 2020; 4. con atto del 18 ottobre 2021, depositato il 25 novembre 2021 e telematicamente il 13 novembre 202 4 , [OSCURATO:PERSONA] ha rappresentato di aver transatto (anche) la presente lite con accordo di conciliazione stragiudiziale del 18 ottobre 2021, che è stato allegato all’istanza con la quale ha rinunciato al ricorso, essendo venuto meno ogni interesse alla lite; 5. a tale rinuncia ha prestato adesione il Comune, sottoscrivendo l’atto. C [OSCURATO:PERSONA] : 1. alla luce di quanto precede, il giudizio va dichiarato estinto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 c.p.c.; 2. non resta, dunque, che dichiarare, ai sensi dell’art. 391, c.p.c., l’estinzione del giudizio per rinuncia, con compensazione delle spese di giudizio, stante l’intervenuto accordo amichevole concluso tra la parti, come da relativa richiesta; 3. non ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., Sez. T., 31 gennaio 2024, n. 2921). P . Q . M . la Corte dichiara