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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 maggio 1987

Cassazione n. 46922/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/05/1987 avverso l'ordinanza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 3 giugno 2021, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione - in accoglimento dell'istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - riconosceva il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con la sentenza della Corte di appello di Napoli del 24.9.2018, irrevocabile dall'1.10.2019, e quelli giudicati con la pronuncia resa in data 16.10.2014, irrevocabile dal 27.10.2015, dalla medesima Corte; per l'effetto, rideterminava la pena nei confronti del predetto condannato nella misura complessiva di anni 19, mesi 4 di reclusione ed C. 4.000,00 di multa.

2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del Caputo, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, deducendo erronea applicazione degli artt.81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione con riguardo agli aumenti di pena così come determinatiàal Giudice dell'esecuzione.

Ha, in proposito, sostenuto che il Giudice dell'esecuzione avrebbe errato nella rideterminazione della pena per effetto del riconoscimento della continuazione, in quanto detto Giudice ha determinato la pena in aumento sulla pena complessiva inflitta al Caputo con ella sentenza Corte di appello di Napoli del 24.9.2018, irrevocabile da111.10.2019; che ciò avrebbe comportato: 1) "un duplice e illegittimo aumento dipena per la contestata recidiva, avendo l'ordinanza stabilito per il reato più grave capo chd-V anni due di reclusione ed C. 4.000,00 di multa, aumentata per 4t,recidiva ad anni 3 e mesi 4 di reclusione ed C. 6.000,00 di multa, aumento per la recidiva già operato nella sentenza sub 1"; 2) "la determinazione di una pena complessiva anche con pena pecuniaria che non poteva essere operata essendo il reato base (ex art. 74 d.P.R. 309/90) punito esclusivamente con la pena detentiva"; 3) "la determinazione della pena in aumento sulla pena base di anni 25 (ridotta per il rito) e non su quella base per il reato cd:231112kr1 ex art. 74 così come individuato dalla sentenza sub 1".

Inoltre, il ricorrente ha censurato l'ordinanza impugnata anche sotto il profilo motivazionale e ha evidenziato che il Giudice dell'esecuzione non avrebbe compiutamente spiegato le ragioni della propria decisione con riferimento agli aumenti indicati per i reati satellite.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.La Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione della pena complessiva nei confronti del Caputo, a seguito dell'avvenuto riconoscimento della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le due indicate sentenze di condanna, si è espressa nei termini che seguono: "vanno ritenuti più gravi i fatti di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli 24/9/18, divenuta irrevocabile il 1/10/19, che, confermando la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Napoli il 27/10/16, condannava l'istante alla pena di anni 16 e mesi 8 di reclusione per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. 309/90 [...1.

In relazione, dunquei a tali reati va operato l'aumento ex art. 81 cpv. cod. pen. per i reati giudicati con la sentenza di cui al punto 2) della premessa, che si ritiene di quantificare in anni 2, mesi 8 di reclusione ed C. 4.000,00 di multa (partendo dalla pena base peri! reato più grave capo c) di anni 2 di reclusione ed C. 4.000,00 di multa, aumentata per la recidiva ad anni 3, mesi 4 di reclusione ed C. 6.000,00 di multa, aumentata per la continuazione ad anni 4 di reclusione (4 mesi di reclusione per ciascun reato - ridotta per il rito), sicché si perviene alla pena complessiva di anni 19, mesi 4 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa".

2. Ebbene tale argomentare non è, a giudizio del Collegio, sufficiente e congruo a giustificare la decisione assunta in merito alla quantificazione della pena complessiva nei confronti del condannato.

Occorre, al riguardo, osservare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo" (Cass. Sez. 1, n.21424 del 19/03/2019, Rv. 275845 - 01).

3. Ancora, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, "in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena- base" (Cass. Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Rv. 280216 - 01; conformi, tra le tante, Cass. Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Rv. 279316 - 01).4.

Giova, altresì, richiamare il principio di diritto, secondo cui "ai fini del trattamento sanzionatorio del reato continuato occorre applicare una sola pena, dello stesso genere e della stessa specie di quella del reato più grave, anche quando l'aumento apportato ai sensi dell'art. 81, comma secondo, cod. pen. abbia ad oggetto reati satellite appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee o di specie diversa" (Cass. Sez. 5, n. 26450 del 13/04/2017, Rv. 270540 - 01).

5. L'ordinanza impugnata che, nella determinazione della pena per effetto del riconosciuto vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le pronunce indicate, non si è attenuta all'esegesi di legittimità, va annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, la quale - in diversa composizione (giusta pronuncia della Corte Costituzionale n. 183 del 2013) - dovrà procedere a nuovo giudizio sul punto, correttamente applicando i superiori principi di diritto, nonché adeguatamente motivando anche in ordine all'entità dei singoli aumenti di pena.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Napoli.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/05/1987 avverso l'ordinanza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 giugno 2021, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione - in accoglimento dell'istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - riconosceva il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con la sentenza della Corte di appello di Napoli del 24.9.2018, irrevocabile dall'1.10.2019, e quelli giudicati con la pronuncia resa in data 16.10.2014, irrevocabile dal 27.10.2015, dalla medesima Corte; per l'effetto, rideterminava la pena nei confronti del predetto condannato nella misura complessiva di anni 19, mesi 4 di reclusione ed C. 4.000,00 di multa. 2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del Caputo, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, deducendo erronea applicazione degli artt.81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione con riguardo agli aumenti di pena così come determinatiàal Giudice dell'esecuzione. Ha, in proposito, sostenuto che il Giudice dell'esecuzione avrebbe errato nella rideterminazione della pena per effetto del riconoscimento della continuazione, in quanto detto Giudice ha determinato la pena in aumento sulla pena complessiva inflitta al Caputo con ella sentenza Corte di appello di Napoli del 24.9.2018, irrevocabile da111.10.2019; che ciò avrebbe comportato: 1) "un duplice e illegittimo aumento dipena per la contestata recidiva, avendo l'ordinanza stabilito per il reato più grave capo chd-V anni due di reclusione ed C. 4.000,00 di multa, aumentata per 4t,recidiva ad anni 3 e mesi 4 di reclusione ed C. 6.000,00 di multa, aumento per la recidiva già operato nella sentenza sub 1"; 2) "la determinazione di una pena complessiva anche con pena pecuniaria che non poteva essere operata essendo il reato base (ex art. 74 d.P.R. 309/90) punito esclusivamente con la pena detentiva"; 3) "la determinazione della pena in aumento sulla pena base di anni 25 (ridotta per il rito) e non su quella base per il reato cd:231112kr1 ex art. 74 così come individuato dalla sentenza sub 1". Inoltre, il ricorrente ha censurato l'ordinanza impugnata anche sotto il profilo motivazionale e ha evidenziato che il Giudice dell'esecuzione non avrebbe compiutamente spiegato le ragioni della propria decisione con riferimento agli aumenti indicati per i reati satellite. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.La Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione della pena complessiva nei confronti del Caputo, a seguito dell'avvenuto riconoscimento della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le due indicate sentenze di condanna, si è espressa nei termini che seguono: "vanno ritenuti più gravi i fatti di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli 24/9/18, divenuta irrevocabile il 1/10/19, che, confermando la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Napoli il 27/10/16, condannava l'istante alla pena di anni 16 e mesi 8 di reclusione per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. 309/90 [...1. In relazione, dunquei a tali reati va operato l'aumento ex art. 81 cpv. cod. pen. per i reati giudicati con la sentenza di cui al punto 2) della premessa, che si ritiene di quantificare in anni 2, mesi 8 di reclusione ed C. 4.000,00 di multa (partendo dalla pena base peri! reato più grave capo c) di anni 2 di reclusione ed C. 4.000,00 di multa, aumentata per la recidiva ad anni 3, mesi 4 di reclusione ed C. 6.000,00 di multa, aumentata per la continuazione ad anni 4 di reclusione (4 mesi di reclusione per ciascun reato - ridotta per il rito), sicché si perviene alla pena complessiva di anni 19, mesi 4 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa". 2. Ebbene tale argomentare non è, a giudizio del Collegio, sufficiente e congruo a giustificare la decisione assunta in merito alla quantificazione della pena complessiva nei confronti del condannato. Occorre, al riguardo, osservare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo" (Cass. Sez. 1, n.21424 del 19/03/2019, Rv. 275845 - 01). 3. Ancora, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, "in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena- base" (Cass. Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Rv. 280216 - 01; conformi, tra le tante, Cass. Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Rv. 279316 - 01).4. Giova, altresì, richiamare il principio di diritto, secondo cui "ai fini del trattamento sanzionatorio del reato continuato occorre applicare una sola pena, dello stesso genere e della stessa specie di quella del reato più grave, anche quando l'aumento apportato ai sensi dell'art. 81, comma secondo, cod. pen. abbia ad oggetto reati satellite appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee o di specie diversa" (Cass. Sez. 5, n. 26450 del 13/04/2017, Rv. 270540 - 01). 5. L'ordinanza impugnata che, nella determinazione della pena per effetto del riconosciuto vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le pronunce indicate, non si è attenuta all'esegesi di legittimità, va annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, la quale - in diversa composizione (giusta pronuncia della Corte Costituzionale n. 183 del 2013) - dovrà procedere a nuovo giudizio sul punto, correttamente applicando i superiori principi di diritto, nonché adeguatamente motivando anche in ordine all'entità dei singoli aumenti di pena. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Napoli. Così deciso,