CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 36610/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
___________ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 25532del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56E59 A764U) MARTORANA [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 75M49 G273D) MARTORANA Salvatore (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 78E04 G273D) MARTORANA Ivan (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 85A26 G273J) rappresentati e difesi, giusta procura allegata al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]. (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72D28 C286L) e Mar- zia Comandè (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74M61 G273W) -ricorrenti -controricorrenti al ricorso incidentale- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA]., già SistemiaS.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rap- presentante per procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61C10 F205M) -controricorrente- OTTAVIANO Maria (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60R57 C351S) OTTAVIANO Carmelo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64P29 H163J) OTTAVIANO Giovanni (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62L31 C351Q) Ric. n. 25532/2020– S ez. 3 - U d. 7 dicembre 20 23 – Sentenza – Pagina 2 di 10 rappresentati e difesi, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52R05 H163I) -controricorrenti -ricorrenti in via incidentale- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Cata- nian. 1039/2020, pubblicata in data 17 giugno 20 20 (e notifi- cata in data 29 giugno 2020); udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 7 dicembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la dichiara- zione di nullità del giudizio di merito, per difetto di integrità del contraddittorio; l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. , per i ricorrent i in via principale Pizzi e Martorana; l’avvocato, per delega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per i controricorrenti (nonché ricorrenti in via incidentale condizio- nata)eredi Ottaviano. Fatti di causa La [OSCURATO:SOCIETA]. ha notificato agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , Salvatore e [OSCURATO:PERSONA]- rana) precetto di pagamento dell’importo di € 70.452,66, do- vuto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., in virtù di mutuo garantito da ipoteca iscritta su un bene immobile che il loro dante causa aveva acquistato da tale società, minacciando l’esecuzione sul bene ipotecato. Giovanna MariaPizzi, [OSCURATO:PERSONA], Salvatore e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art.615 c.p.c. e,oltre alla società intimante, hanno altresì chiamato in giudizio, onde essere risarciti in caso di rigetto dell’opposi- zione:a) la Curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA].; b) [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante di tale società, il quale è de- ceduto nel corso del giudizio, che risulterebbe in un primo Ric. n. 25532/2020– S ez. 3 - U d. 7 dicembre 20 23 – Sentenza – Pagina 3 di 10 tempo proseguito nei confronti dei suoi eredi e successiva- mente, peraltro, oggetto di rinuncia;c) [OSCURATO:PERSONA], notaio che aveva autenticato le sottoscrizioni dell’atto di compraven- ditadell’immobile ipotecato, il quale è deceduto nel corso del giudizio, che è stato proseguito nei confronti dei suoi eredi, Ma- ria, Carmelo e [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Ragusa ha dichiarato estinto il processo nei con- fronti dellaCuratela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., nonché de- gli eredi diGiacomo Capodicasa; ha rigettato sia l’opposizione all’esecuzione proposta nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., sia la do- manda risarcitoria proposta nei confronti degli eredi del notaio [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello di Catania ha confermato la decisione di primo grado. RicorronoGiovanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Salvatore e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tremotivi. Resistono con distinti controricorsi la [OSCURATO:SOCIETA]. (rappresentata daIqera Italia [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA].), nonché Maria, Car- melo e [OSCURATO:PERSONA], i quali ultimi propongono, a loro volta, ricorso incidentale condizionato sulla base di sei motivi. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. I ricorrenti in via principale e i ricorrenti in via incidentale hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1.Va, in primo luogo, esclusa la tardività della notificazione del ricorso. Avendo la controversia ad oggetto due domande cumulate, non in rapporto di mera accessorietà ma in rapporto di pregiudizia- lità/dipendenza (segnatamente: opposizione all’esecuzione e azione risarcitoria per responsabilità professionale, quest’ul- tima proposta in via subordinata, per il caso di rigetto della prima), di cui una sola soggetta alla sospensione dei termini nel periodo feriale, secondo l’indirizzo di questa Corte, cui intende Ric. n. 25532/2020– S ez. 3 - U d. 7 dicembre 20 23 – Sentenza – Pagina 4 di 10 darsi continuità, va applicato all’intero giudizio il regime ordi- nario che prevede tale sospensione, dal momento che il cumulo è stato in concreto sciolto, con la decisione sul merito di en- trambe le domande (cfr. Cass.,Sez. 3, Sentenza n. 1123 del 21/01/2014, Rv. 629827 –01; Sez. 3, Sentenza n. 15892 del 11/07/2014, Rv. 632056 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 2750 del 12/02/2015, Rv. 634906 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 6235 del 31/03/2016, Rv. 639510 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 - 01 ; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15449 del 21/07/2020, Rv. 658507 –01; Sez. 3, Sentenza n. 8113 del 03/04/2013, Rv. 625644 – 01 ; anche con specifico riferimento al caso di debitore diretto fallito: Cass., Sez. 3, Sen- tenza n. 6546 del 22/03/2011, Rv. 616811 – 01 ; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4763 del 19/02/2019, Rv. 653012 -01). 2.In via pregiudiziale rispetto all’esame del merito del ricorso, va, peraltro, rilevato il difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di merito. 2.1 In base al costante indirizzo di questa Corte, in caso di espropriazione promossa ai sensi degli artt. 602 e ss. contro il terzo proprietario dell’immobile gravato da ipoteca, sussiste sempre litisconsorzio necessario tra creditore procedente, de- bitore e terzo espropriato, con riguardo ai giudizi di opposizione (sia all’esecuzione che agli atti esecutivi, così come per le even- tuali controversie che sorgono in sede di distribuzione). In particolare, ciò è assolutamente pacifico laddove si tratti di opposizioni all’esecuzione proposte ai sensi dell’art. 615 c.p.c. che (come nella specie) riguardino la sussistenza del credito per cui si procede all’espropriazione contro il terzo proprietario (ex plurimis: Cass.,Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4763 del 19/02/2019 , Rv. 653012 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 6546 del 22/03/2011, Rv. 616811 –01; Sez. 3, Sentenza n. 19562 del 29/09/2004, Rv. 577419 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 4607 del 11/05/1994, Rv. 486579 – 01; in senso conforme, cfr. altresì: Sez. 3, Ric. n. 25532/2020– S ez. 3 - U d. 7 dicembre 20 23 – Sentenza – Pagina 5 di 10 Sentenzan. 29748 del 29/12/2011, Rv. 621065 – 01, nonché, anche con riguardo alle opposizioni agli atti esecutivi e alle con- troversie distributive: Sez. 3, Sentenza n. 8891 del 04/05/2015, Rv. 635265 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2333 del 31/01/2017, Rv. 642714 –01; Sez. 3, Sentenza n. 26523 del 09/11/2017, Rv. 646637 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17113 del 28/06/2018, Rv. 649547 -01). Laddove il debitore “diretto” non sia stato evocato in giudizio, la sentenza resa nel giudizio di opposizione èquindi “ inutiliter data” e la conseguente nullità, se non precedentemente rilevata in sede di merito, deve essere rilevata – anche d’ufficio – dal giudice di legittimità, con rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c. (cfr., in generale: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384: «quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c.»; conf., tra le de- cisioni più recenti: Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021 , Rv. 660603 –01; Sez. 2 , Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020 , Rv. 659380 – 01; Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 3973 del 18/02/2020, Rv. 656992 - 01 ; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018, Rv. 648481 – 01; Se z. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez. U, Sentenza n. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3 , Sentenza n. 3866 del 26/02/2004, Rv. 570566 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 1462 del 30/01/2003, Rv. 560455 -01). Ric. n. 25532/2020– S ez. 3 - U d. 7 dicembre 20 23 – Sentenza – Pagina 6 di 10 2.2 Nella specie, nonostante l’opposizione all’esecuzione sia stata proposta in relazione ad una esecuzione minacciata nei confronti del terzo proprietario, ai sensi degli artt. 602 e ss. c.p.c., certamente non ha partecipato al giudizio di appello e non è stata evocata nel giudizio di legittimità la debitrice di- retta, [OSCURATO:SOCIETA]. (che risulterebbe fallita, essendo stata citata in giudizio la sua curatela fallimentare già nel giudizio di primo grado), litisconsorte necessario. In proposito, vanno operate le seguenti precisazioni. 2.2.1Risulta, dalla stessa esposizione dei fatti di cui al ricorso, che nel giudizio di primo grado la curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. era stata in origine regolarmente evocata ( quanto menoai fini della domanda subordinata di risarcimento per il rischio di evizione eventualmente conseguente al rigetto dell’opposizione proposta in via principale dagli attori oppo- nenti). 2.2.2 Non viene espressamente chiarito, nel ricorso, se dopo l’interruzione del processo in primo grado per il decesso di An- tonino Martorana e di [OSCURATO:PERSONA], il giudizio sia stato regolarmente riassunto anche nei confronti della predetta cu- ratela; i ricorrenti affermano,però, che « nel corso del giudizio [i ricorrenti] rinunciavano a proseguire la causa nei confronti degli eredi del signor Capodicasa, pertanto la causa proseguiva esclusivamente nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e degli eredi del notaio [OSCURATO:PERSONA]» eche, all’esito , il Trib u nale di Ra- gusa, giudice di primo grado, «dichiarava estinto il processo nei confronti della Curatela fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA]e nei con- fronti degli eredi del signor [OSCURATO:PERSONA]». Nelsuo controricorso , la [OSCURATO:SOCIETA]. chiarisce ulteriormente che vi furono due interruzioni e che, a seguito della seconda inter- ruzione, il giudizio venne riassunto esclusivamente nei confronti della stessa [OSCURATO:SOCIETA]. e degli eredi del notaio Ottaviano. Ric. n. 25532/2020– S ez. 3 - U d. 7 dicembre 20 23 – Sentenza – Pagina 7 di 10 2.2.3 Dunque, anche il giudizio di primo grado è da ritenere nullo per difetto di integrità del contraddittorio, sia pure sol- tanto con riguardo alla fase successiva all’interruzione non se- guita da riassunzione nei confronti di tutte le parti: il giudice di primo grado avrebbe, infatti, dovuto disporre la notificazione dell’atto di riassunzione anche alla società debitrice diretta, a prescindere dalla rinuncia degli attori opponenti a proseguire l’azione risarcitoria nei suoi confronti. A tanto sicuramente non osta la dichiarazione di parziale estin- zione del giudizio pronunciata dal tribunale: la quale ha, infatti, avuto ad oggetto (e non avrebbe potuto essere diversamente) esclusivamente la domanda risarcitoria avanzata dagli oppo- nenti nei confronti della società, quale venditrice, nonché del suo legale rappresentante, ma non ha(ovviamente) riguardato il giudizio di opposizione all’esecuzione. D’altra parte, certamente non avrebbe potuto essere dichiarata l’estinzione del giudizio nei confronti della società mutuataria, quale debitrice principale, con riguardo al giudizio di opposi- zione all’esecuzione: tale giudizio è stato deciso nel merito, onde certamente con riguardo ad esso non vi è stata, né avrebbe potuto esservi, alcuna pronuncia di estinzione (né avrebbe potuto eventualmente disporsi, come non è stata in- fatti disposta, l’estromissione di una delle parti necessarie di tale giudizio). 2.3In altri termini, poiché, per quanto emerge dallo stesso ri- corso, il tribunale ha esclusivamente dichiarato l’estinzione del giudizio nei confronti della società venditrice (nonché del suo legale rappresentante), tale estinzione non può che avere ad oggetto la domanda risarcitoria proposta nei confronti di detta società (domanda che, peraltro, sarebbe stata comunque im- procedibile, al di fuori della sede fallimentare), ma non può , intuitivamente, avere ad oggetto l’ opposizione all’esecuzione (che è stata decisa nel merito) e neanche –evidentemente – la Ric. n. 25532/2020– S ez. 3 - U d. 7 dicembre 20 23 – Sentenza – Pagina 8 di 10 posizione di litisconsorte necessaria della medesima società in tale opposizione, che non potrebbe in nessun caso, tecnica- mente, essere oggetto di una pronunzia di estinzione, per di più parziale. 2.4 La conseguenza delle considerazioni esposte è che la di- chiarazione di estinzione del giudizio nei confronti della curatela della [OSCURATO:SOCIETA]. da parte del Tribunale deve necessariamente ritenersi avere ad oggetto solo l’azione risarcitoria proposta nei suoi confronti, ma non spiega alcun effetto in ordine alla sua qualità di litisconsorte necessaria nel giudizio di opposizione all’esecuzione, in relazione al quale essa era ed è rimasta (an- che dopo la sentenza di primo grado e la dichiarazione di estin- zione di cui si è detto) parte necessaria. Come tale, la [OSCURATO:SOCIETA]avrebbe dovuto partecipare al giudizio di primo grado, anche dopo la sua interruzione,ed avrebbe do- vuto essere evocata nel giudizio di secondo grado, che invece si è svolto senza la sua partecipazione. Va, pertanto, rilevata e dichiarata la nullità, anche di ufficio ed anche in sede di legittimità, della fase finale del giudizio di primo grado e della relativa sentenza, nonché dell’intero giudi- zio di secondo grado. 2.5Va ulteriormente precisato che [OSCURATO:SOCIETA]. deve ritenersi litisconsorte necessaria solo con riguardo all’opposizione all’esecuzione proposta dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., non con riguardo alla domanda ri- sarcitoria, proposta dai medesimi attori opponenti nei confronti del notaioOttaviano e, poi , proseguita nei confronti de gli eredi di quest’ultimo. Taledomanda risarcitoria, peraltro, è logicamente e giuridica- mente subordinata all’esito dell’opposizione, in quanto avan- zata dagli opponenti solo per l’ipotesi di rigetto della loro oppo- sizione all’esecuzione (così come quelle contro la società ven- ditrice ed il suo legale rappresentante, che poi risultanooggetto Ric. n. 25532/2020– S ez. 3 - U d. 7 dicembre 20 23 – Sentenza – Pagina 9 di 10 di rinuncia): si tratta, cioè, di due autonome domande poste logicamente in rapporto di pregiudizialità per subordinazione necessaria, in quanto la domanda risarcitoria è stata proposta e può essere presa pertanto in esame, nel presente giudizio, solo all’esito del rigetto dell’opposizione all’esecuzione, mentre, se l’opposizione fosse accolta, essa resterebbe di fatto assor- bita. Di conseguenza, poiché con riguardo all’opposizione all’esecu- zione non vi è dubbio che la debitrice principale ([OSCURATO:SOCIETA].) sia litisconsorte necessaria e, dunque, il giudizio di merito è nullo e va rinnovato, con cassazione della decisione impugnata e rin- vio al giudice di primo grado onde consentire l’integrazione del contraddittorio, non è neanche possibile decidere la domanda risarcitoria,nella presente sede, per la sola ipotetica eventua- lità in cui l’opposizione fosse nuovamente rigettata. 2.6 Deve, dunque, dichiararsi che sussiste va, ab origine , la qualità di litisconsorte necessaria, nel presente giudizio, della debitrice diretta [OSCURATO:SOCIETA]., per le ragioni fin qui esposte, quanto meno sul piano processuale, il che avrebbe imposto ai giudici di merito di imporre l’evocazione della stessa, sia dopo l’interruzione del giudizio di primo grado, sia nel giudizio di ap- pello. Né sarebbe stata possibile una separazione delle due cause, in ragione del rapporto di pregiudizialità tra le stesse che avrebbe comunque impedito la decisione su quella subordinata,prima e in mancanza di una valida decisione su quella principale. 2.7Va, in definitiva, dichiarata la nullità del giudizio , di primo e secondo grado, per difetto di integrità del contraddittorio , ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., con rimessione della causa al giudice di primo grado. 3.Decidendo sul ricorso, l a sentenza impugnata è cassata, con rimessione al Tribunale di Ragusa , in persona di diverso Ric. n. 25532/2020– S ez. 3 - U d. 7 dicembre 20 23 – Sentenza – Pagina 10 di 10 magistrato,quale giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c.,anche per le spese del giudizio di legittimità. Per questi motivi La Corte: - decidendo sul ricorso , cassa la sentenza impugnata, con rimessi