CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 17806/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di sorveglianza di Lecce;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha rigettato la sua istanza didetenzione domiciliare, in relazione a pene concorrenti in corso di espiazione e, con ununico, articolato motivo, denuncia che il Giudice specializzato avrebbe negato l’accesso albeneficio sulla scorta di una motivazione errata ed è pervenuto alla formulazione di uningiustificato giudizio prognostico sfavorevole circa il pericolo di reiterazione di reati,nonostante la sua irreprensibile condotta in Istituto; ritenuto che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile poichè tale era, sindall'origine, la domanda di detenzione domiciliare (formulata nel novembre 2025) nonessendo decorso il triennio dalla revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova (indata 15 maggio 2024);ritenuto che alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualitàdell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delleammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]