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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 ottobre 2022

Cassazione n. 43610/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del PG [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla confisca, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Brescia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA], il tribunale di Brescia applicava a [OSCURATO:PERSONA] ex art. 444, c.p.p., la pena condizionalmente sospesa di 1 anno e 2 mesi di reclusione ed euro 200 di multa, in continuazione fra i fatti di reato conte- sati (artt. 81, cpv, c.p. e 5, d.

Igs. n. 74 del 2000) e quelli giudicati con la sentenza 13.09.2017 del tribunale di Brescia, irr. 30.10.2017, con il concorso di attenuanti generiche ed applicata la diminuente di rito.

2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il Procura- tore Generale presso la Corte d'appello di Brescia propone ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicato.

2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge con riferi- mento all'art. 448-co. 2bis, c.p.p., in relazione all'art. 12-bis, d.

Igs. n. 74 del 2000, per aver il giudice omesso di disporre la confisca del profitto del reato, pari ad euro 79.296,00 per l'anno 2013 e ad euro 135.035,00 ed euro 79.045,00 per l'anno 2014, profitto pari alle IIDD ed IVA non versate per gli anni indicati, nonché per aver omesso di motivare sul capo e sul punto della confisca obbligatoria.

3. Con requisitoria scritta del 5.10.2022, il Procuratore Generale presso cL t.5"1"-c, questa Corte ha annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla omessa sta- tuizione sulla confisca, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Bre- scia.

In particolare, rileva il PG che il ricorso è fondato, atteso che la limitazione delle ipotesi di ricorso per cassazione, avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ai soli casi di illegalità delle mi- sure di sicurezza, non esclude che nei casi, come quello in esame (stante l'obbli- gatorietà della confisca del profitto o del prezzo dei reati di cui al d.lgs. 74/2000, in via diretta o per un valore corrispondente), nei quali sia stata del tutto omessa una confisca obbligatoria, si versi in una ipotesi di illegalità di tale misura di sicu- rezza, come tale ricorribile per cassazione, in quanto il divieto di cui all'art. 445, cod. proc. pen., di carattere eccezionale, è limitato alle sole pene accessorie e alle misure di sicurezza diverse dalla confisca obbligatoria (così Sez. 4, n. 50060 del 04/10/2017, Rv. 271326).

Considerando la nozione di pena illegale, secondo l'in- segnamento delle Sezioni Unite n. 40986 del 19/07/2018, rv. 73934, come la pena che, per specie ovvero per quantità, non corrisponde a quella astrattamente pre- vista per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale, o che, comunque, è stata determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione basato su una cornice edittale inapplicabile, perché dichiarata costituzionalmente illegittima o perché individuata in violazione del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole, anche la misura di sicurezza del tutto omessa, in ipotesi di obbli- gatorietà della sua applicazione, è illegale nel senso anzidetto, giacché nonostante la ricorrenza dei presupposti che ne imponevano la disposizione, essa è stata omessa, così determinando una illegalità sul pianto quantitativo delle statuizioni conseguenti alla realizzazione di un reato per il quale sia prevista come obbligato- ria una misura di sicurezza. pmat3-,-.1_rilievi sollevati dal pubblico ministero ricor- rente risultano, poi, anche fondati nel merito, sussistendo i presupposti per la disposizione della confisca (obbligatoria a seguito della applicazione della pena per uno dei reati contemplati dal d.lgs. 74/2000), indebitamente omessa dal Tribunale nel recepire il concordato di pena, atteso che per effetto di tale omissione si è determinata una statuizione illegale in punto di applicazione di una misura di si- curezza obbligatoria, trattandosi di una statuiziòne difforme dal modello legale previsto come obbligatorio in una tale situazione, che quindi, come richiesto dal pubblico ministero, deve essere rimossa.

Di conseguenza, la sentenza, secondo il PG preso questa Corte, deve essere annullata, limitatamente alla omessa disposi- zione della confisca, con rinvio al Tribunale di Brescia, affinché si pronunci sulla confisca del profitto o del prezzo dei reati di cui al d.lgs. 74/2000, in via diretta o per un valore corrispondente, determinandone anche l'eventuale ammontare e le modalità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. La limitazione delle ipotesi di ricorso per cassazione, avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ai soli casi di illegalità delle misure di sicurezza, non esclude che nei casi, come quello in esame (stante l'obbligatorietà della confisca del profitto o del prezzo dei reati di cui al d.lgs. n. 74/2000, in via diretta o per un valore corrispondente), nei quali sia stata del tutto omessa una confisca obbligatoria, si versi in una ipotesi di illegalità di tale misura di sicurezza, come tale ricorribile per cassazione, in quanto il divieto di cui all'art. 445, c.p.p., di carattere eccezionale, è limitato alle sole pene acces- sorie e alle misure di sicurezza diverse dalla confisca obbligatoria (così Sez. 4, n. 50060 del 04/10/2017 - dep. 31/10/2017, Mucci, Rv. 271326, ove si afferma, con principio di diritto estendibile anche al caso in esame, che "in caso di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, con la sentenza di 'patteggiamento' il giudice deve comunque applicare la sanzione am- ministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 222 cod. strada, in quanto il divieto, eccezionale, di cui all'art. 445 cod. proc. pen. è limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca obbligatoria; ma si veda anche si veda anche Sez. 4, n. 1880 del 19/11/2015 - dep. 19/01/2016, P.G. in proc.

Greco, Rv. 265431 - 01, secondo cui "in caso di patteggiannento relativo ai reati di omicidio colposo e guida sotto l'effetto di so- stanze stupefacenti, da cui sia derivato un incidente stradale, qualora il giudice abbia applicato erroneamente la sanzione amministrativa accessoria della sospen- sione della patente, anziché quella della revoca, che consegue per legge, ricorre un errore di diritto che, sulla base dello specifico motivo di gravame presentato dal P.M., può essere corretto dalla Corte di Cassazione con l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e con la diretta applicazione della revoca della patente").

3. Considerando la nozione di pena illegale, come efficacemente sintetiz- zata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (in particolare, Sez.

U., n. 40986 del 19/07/2018, Pittalà, Rv. 273934 - 01, e Sez.

U., n. 33040 del 26/02/2015 - dep. 28/07/2015, Jazouli, Rv. 264205 - 01), come la pena che, per specie ovvero per quantità, non corrisponde a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale, o che, comunque, è stata determinata dal giu- dice attraverso un procedimento di commisurazione basato su una cornice edittale inapplicabile, perché dichiarata costituzionalmente illegittima o perché individuata in violazione del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole, an- che la misura di sicurezza del tutto omessa, in ipotesi di obbligatorietà della sua applicazione, è illegale nel senso predetto, giacché nonostante la ricorrenza dei presupposti che ne imponevano la disposizione, essa è stata omessa, così deter- minando una illegalità sul piano quantitativo delle statuizioni conseguenti alla rea- lizzazione di un reato per il quale sia prevista come obbligatoria una misura di sicurezza (si veda, per la nozione di illegalità della misura di sicurezza, Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019 - dep. 29/01/2019, Caruso, Rv. 274946 - 02, con richiamo anche a Sez. 3, n. 1044 del 10/07/1967 - dep. 03/10/1967, Bertolini, Rv. 105611).4.

Essendo, perciò, il reato in esame compreso tra quelli di cui al d.lgs. n. 74/2000, per i quali la confisca è prevista obbligatoriamente dall'art. 12-bis, l'omessa pronuncia da parte del Tribunale integra, in quanto difforme dal modello legale previsto come obbligatorio, una statuizione illegale, non essendo previsto che il giudice, che emetta una sentenza di patteggiamento, sia vincolato dall'ac- cordo inter partes a fronte di una statuizione sottratta alla sfera di disponibilità delle parti e che non afferisce all'accordo negoziale concluso dalle medesime.

Ne consegue l'ammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta che contenga una tale lacuna (cioè l'omessa applicazione di una mi- sura di sicurezza obbligatoria), non essendo stato denunciato un vizio della moti- vazione sul punto, bensì la illegalità della mancata applicazione di una misura di sicurezza obbligatoria.

5. Conclusivamente merita inftrut osservare come i rilievi sollevati dal Pro- / curatore Generale ricorrente risultino, poi, anche fondati nel merito, sussistendo i presupposti per la disposizione della confisca (di carattere obbligatorio, a seguito della applicazione della pena per uno dei reati contemplati dal d.lgs. n. 74/2000, in questo caso l'art. 5, d.lgs. n. 74/2000), indebitamente omessa dal Tribunale nel recepire il concordato di pena, atteso che, per effetto di tale omissione, si è de- terminata una statuizione illegale in punto di applicazione di una misura di sicu- rezza obbligatoria, trattandosi di una statuizione difforme dal modello legale pre- visto come obbligatorio in una tale situazione, e che, quindi, come richiesto dal Pubblico Ministero, deve essere rimossa (si veda anche Sez. 3, n. 29428 del 08/05/2019 - dep. 05/07/2019, Scarpulla, Rv. 275896 - 01).

Poiché, nella specie, nulla è stato disposto, né argomentato, dal Giudice di merito in ordine alla confisca obbligatoriamente prevista, né sono state eviden- ziate le ragioni che imponessero di escludere la stessa applicazione della misura ablatoria, deve disporsi l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente a tale punto che, in quanto oggetto di statuizione officiosa del giudice, non incide sull'accordo negoziale concluso dalle parti, con conseguente rinvio al Tribunale di Brescia in diversa composizione affinché si pronunci soltanto sulla confisca.

P.Q.M.

Annulla con rinvio la sentenza impugnata limitatamente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del PG [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla confisca, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Brescia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA], il tribunale di Brescia applicava a [OSCURATO:PERSONA] ex art. 444, c.p.p., la pena condizionalmente sospesa di 1 anno e 2 mesi di reclusione ed euro 200 di multa, in continuazione fra i fatti di reato conte- sati (artt. 81, cpv, c.p. e 5, d. Igs. n. 74 del 2000) e quelli giudicati con la sentenza 13.09.2017 del tribunale di Brescia, irr. 30.10.2017, con il concorso di attenuanti generiche ed applicata la diminuente di rito. 2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il Procura- tore Generale presso la Corte d'appello di Brescia propone ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicato. 2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge con riferi- mento all'art. 448-co. 2bis, c.p.p., in relazione all'art. 12-bis, d. Igs. n. 74 del 2000, per aver il giudice omesso di disporre la confisca del profitto del reato, pari ad euro 79.296,00 per l'anno 2013 e ad euro 135.035,00 ed euro 79.045,00 per l'anno 2014, profitto pari alle IIDD ed IVA non versate per gli anni indicati, nonché per aver omesso di motivare sul capo e sul punto della confisca obbligatoria. 3. Con requisitoria scritta del 5.10.2022, il Procuratore Generale presso cL t.5"1"-c, questa Corte ha annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla omessa sta- tuizione sulla confisca, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Bre- scia. In particolare, rileva il PG che il ricorso è fondato, atteso che la limitazione delle ipotesi di ricorso per cassazione, avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ai soli casi di illegalità delle mi- sure di sicurezza, non esclude che nei casi, come quello in esame (stante l'obbli- gatorietà della confisca del profitto o del prezzo dei reati di cui al d.lgs. 74/2000, in via diretta o per un valore corrispondente), nei quali sia stata del tutto omessa una confisca obbligatoria, si versi in una ipotesi di illegalità di tale misura di sicu- rezza, come tale ricorribile per cassazione, in quanto il divieto di cui all'art. 445, cod. proc. pen., di carattere eccezionale, è limitato alle sole pene accessorie e alle misure di sicurezza diverse dalla confisca obbligatoria (così Sez. 4, n. 50060 del 04/10/2017, Rv. 271326). Considerando la nozione di pena illegale, secondo l'in- segnamento delle Sezioni Unite n. 40986 del 19/07/2018, rv. 73934, come la pena che, per specie ovvero per quantità, non corrisponde a quella astrattamente pre- vista per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale, o che, comunque, è stata determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione basato su una cornice edittale inapplicabile, perché dichiarata costituzionalmente illegittima o perché individuata in violazione del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole, anche la misura di sicurezza del tutto omessa, in ipotesi di obbli- gatorietà della sua applicazione, è illegale nel senso anzidetto, giacché nonostante la ricorrenza dei presupposti che ne imponevano la disposizione, essa è stata omessa, così determinando una illegalità sul pianto quantitativo delle statuizioni conseguenti alla realizzazione di un reato per il quale sia prevista come obbligato- ria una misura di sicurezza. pmat3-,-.1_rilievi sollevati dal pubblico ministero ricor- rente risultano, poi, anche fondati nel merito, sussistendo i presupposti per la disposizione della confisca (obbligatoria a seguito della applicazione della pena per uno dei reati contemplati dal d.lgs. 74/2000), indebitamente omessa dal Tribunale nel recepire il concordato di pena, atteso che per effetto di tale omissione si è determinata una statuizione illegale in punto di applicazione di una misura di si- curezza obbligatoria, trattandosi di una statuiziòne difforme dal modello legale previsto come obbligatorio in una tale situazione, che quindi, come richiesto dal pubblico ministero, deve essere rimossa. Di conseguenza, la sentenza, secondo il PG preso questa Corte, deve essere annullata, limitatamente alla omessa disposi- zione della confisca, con rinvio al Tribunale di Brescia, affinché si pronunci sulla confisca del profitto o del prezzo dei reati di cui al d.lgs. 74/2000, in via diretta o per un valore corrispondente, determinandone anche l'eventuale ammontare e le modalità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La limitazione delle ipotesi di ricorso per cassazione, avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ai soli casi di illegalità delle misure di sicurezza, non esclude che nei casi, come quello in esame (stante l'obbligatorietà della confisca del profitto o del prezzo dei reati di cui al d.lgs. n. 74/2000, in via diretta o per un valore corrispondente), nei quali sia stata del tutto omessa una confisca obbligatoria, si versi in una ipotesi di illegalità di tale misura di sicurezza, come tale ricorribile per cassazione, in quanto il divieto di cui all'art. 445, c.p.p., di carattere eccezionale, è limitato alle sole pene acces- sorie e alle misure di sicurezza diverse dalla confisca obbligatoria (così Sez. 4, n. 50060 del 04/10/2017 - dep. 31/10/2017, Mucci, Rv. 271326, ove si afferma, con principio di diritto estendibile anche al caso in esame, che "in caso di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, con la sentenza di 'patteggiamento' il giudice deve comunque applicare la sanzione am- ministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 222 cod. strada, in quanto il divieto, eccezionale, di cui all'art. 445 cod. proc. pen. è limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca obbligatoria; ma si veda anche si veda anche Sez. 4, n. 1880 del 19/11/2015 - dep. 19/01/2016, P.G. in proc. Greco, Rv. 265431 - 01, secondo cui "in caso di patteggiannento relativo ai reati di omicidio colposo e guida sotto l'effetto di so- stanze stupefacenti, da cui sia derivato un incidente stradale, qualora il giudice abbia applicato erroneamente la sanzione amministrativa accessoria della sospen- sione della patente, anziché quella della revoca, che consegue per legge, ricorre un errore di diritto che, sulla base dello specifico motivo di gravame presentato dal P.M., può essere corretto dalla Corte di Cassazione con l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e con la diretta applicazione della revoca della patente"). 3. Considerando la nozione di pena illegale, come efficacemente sintetiz- zata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (in particolare, Sez. U., n. 40986 del 19/07/2018, Pittalà, Rv. 273934 - 01, e Sez. U., n. 33040 del 26/02/2015 - dep. 28/07/2015, Jazouli, Rv. 264205 - 01), come la pena che, per specie ovvero per quantità, non corrisponde a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale, o che, comunque, è stata determinata dal giu- dice attraverso un procedimento di commisurazione basato su una cornice edittale inapplicabile, perché dichiarata costituzionalmente illegittima o perché individuata in violazione del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole, an- che la misura di sicurezza del tutto omessa, in ipotesi di obbligatorietà della sua applicazione, è illegale nel senso predetto, giacché nonostante la ricorrenza dei presupposti che ne imponevano la disposizione, essa è stata omessa, così deter- minando una illegalità sul piano quantitativo delle statuizioni conseguenti alla rea- lizzazione di un reato per il quale sia prevista come obbligatoria una misura di sicurezza (si veda, per la nozione di illegalità della misura di sicurezza, Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019 - dep. 29/01/2019, Caruso, Rv. 274946 - 02, con richiamo anche a Sez. 3, n. 1044 del 10/07/1967 - dep. 03/10/1967, Bertolini, Rv. 105611).4. Essendo, perciò, il reato in esame compreso tra quelli di cui al d.lgs. n. 74/2000, per i quali la confisca è prevista obbligatoriamente dall'art. 12-bis, l'omessa pronuncia da parte del Tribunale integra, in quanto difforme dal modello legale previsto come obbligatorio, una statuizione illegale, non essendo previsto che il giudice, che emetta una sentenza di patteggiamento, sia vincolato dall'ac- cordo inter partes a fronte di una statuizione sottratta alla sfera di disponibilità delle parti e che non afferisce all'accordo negoziale concluso dalle medesime. Ne consegue l'ammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta che contenga una tale lacuna (cioè l'omessa applicazione di una mi- sura di sicurezza obbligatoria), non essendo stato denunciato un vizio della moti- vazione sul punto, bensì la illegalità della mancata applicazione di una misura di sicurezza obbligatoria. 5. Conclusivamente merita inftrut osservare come i rilievi sollevati dal Pro- / curatore Generale ricorrente risultino, poi, anche fondati nel merito, sussistendo i presupposti per la disposizione della confisca (di carattere obbligatorio, a seguito della applicazione della pena per uno dei reati contemplati dal d.lgs. n. 74/2000, in questo caso l'art. 5, d.lgs. n. 74/2000), indebitamente omessa dal Tribunale nel recepire il concordato di pena, atteso che, per effetto di tale omissione, si è de- terminata una statuizione illegale in punto di applicazione di una misura di sicu- rezza obbligatoria, trattandosi di una statuizione difforme dal modello legale pre- visto come obbligatorio in una tale situazione, e che, quindi, come richiesto dal Pubblico Ministero, deve essere rimossa (si veda anche Sez. 3, n. 29428 del 08/05/2019 - dep. 05/07/2019, Scarpulla, Rv. 275896 - 01). Poiché, nella specie, nulla è stato disposto, né argomentato, dal Giudice di merito in ordine alla confisca obbligatoriamente prevista, né sono state eviden- ziate le ragioni che imponessero di escludere la stessa applicazione della misura ablatoria, deve disporsi l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente a tale punto che, in quanto oggetto di statuizione officiosa del giudice, non incide sull'accordo negoziale concluso dalle parti, con conseguente rinvio al Tribunale di Brescia in diversa composizione affinché si pronunci soltanto sulla confisca. P.Q.M. Annulla con rinvio la sentenza impugnata limitatamente
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