CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 novembre 1979
Cassazione n. 39055/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/11/1979 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso che con cui complessivamente si nega che le offese avessero riguardato la figura del pubblico ufficiale risultano riproduttive di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che, dopo aver analizzato complessivamente le risultanze processuali ed escluso che il ricorrente fosse mosso dalla volontà di difendere da frase inopportune asseritamente rivolte dagli operanti a due donne che si rifiutavano di pagare quanto dovuto all'uscita dalla discoteca (in tal senso precisa la parte della decisione che ha dato conto della testimonianza di tre persone presenti a breve distanza dai fatti che hanno negato detta evenienza), ha rilevato come le offese fossero rivolte nei confronti dei pubblici ufficiali in occasione ed a cagione dello svolgimento di attività istituzionale, visto che l'intervento delle forze di polizia si era rivelato necessario; rilevato che, pertanto il ricorso risulta anche declinato in fatto e teso a corroborare una lettura alternativa delle risultanze che la Corte di merito ha mostrato di aver adeguatamente apprezzato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i