CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 aprile 2021
Cassazione n. 36170/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore J [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 2 aprile 2021 a seguito di annullamento con rinvio di altro precedente provvedimento da parte della Corte di Cassazione, il Tribunale del Riesame di Milano ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla misura della custodia cautelare in carcere a lui applicata giusta ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 12 ottobre 2020. Tanto in riferimento ad imputazione provvisoria relativa a delitti di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 1) e a reati- scopo sempre in materia di stupefacenti (in particolare, quanto al Khalid, capo 1A). Oggetto del procedimento nell'ambito del quale la misura cautelare era stata applicata é l'attività di uno dei tre gruppi dediti allo spaccio di stupefacenti monitorati dagli operanti nell'area di Pioltello, Rodano, Vignate e Segrate, la cui attività é stata qualificata come associazione criminosa volta al traffico di stupefacenti ex art. 74, d.P.R. 309/1990; il sodalizio in esame, indicato come [OSCURATO:PERSONA], la cui attività é stata accertata in un arco temporale di sei mesi, si forniva stabilmente di stupefacenti del tipo cocaina, hashish ed eroina; l'attività di cessione di droga veniva curata da tre soggetti nordafricani (il Khalid, inteso Farkuss, [OSCURATO:PERSONA] inteso Frank e [OSCURATO:PERSONA]), i quali peraltro si avvalevano anche di altri soggetti per mansioni ausiliarie (tale [OSCURATO:PERSONA] inteso Lo/Io, utilizzato come "cavallo" per le consegne; e tale [OSCURATO:PERSONA], utilizzato come autista per l'accompagnamento dei tre marocchini sui luoghi dello spaccio); ad entrambi, in cambio, i tre principali indagati cedevano singole dosi di stupefacente. Gli elementi indiziari si fondano su intercettazioni di conversazioni e altre attività di monitoraggio, nonché dalle dichiarazioni raccolte presso i clienti dei tre suddetti indagati e dall'individuazione fotografica degli stessi; attraverso le indagini era poi emerso che i tre nordafricani disponevano di utenze telefoniche dedicate, usavano un linguaggio criptico per indicare lo stupefacente a disposizione. Gli stessi coindagati Festucci e Fittaiolo rendevano dichiarazioni sostanzialmente confermative delle emergenze investigative. Il Tribunale del Riesame illustra gli elementi indiziari posti a base dell'accusa e le esigenze cautelari sottese all'applicazione e alla conferma della misura cautelare inframuraria a carico del Khalid. 2. Avverso la prefata ordinanza ricorre il Khalid. Il ricorso si articola in due distinti motivi, ambedue aventi ad oggetto il quadro indiziario relativo al reato associativo, che viene contestato lamentando, nel primo motivo, vizio di motivazione e, nel secondo motivo, violazione di legge; in specie il ricorrente censura il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata, ritenuto carente e tale da integrare una motivazione meramente apparente, che nulla dice in ordine alla sussistenza nel caso di specie degli elementi costitutivi del reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Perciò, prosegue l'esponente, la motivazione del provvedimento impugnato, sia in ordine alla configurabilità del reato associativo, sia in ordine al ruolo attribuito al Khalid al suo interno, é apodittica e apparente, in quanto basata sull'acritico recepinnento di quanto riversato nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, rispetto alla quale nulla viene aggiunto; sul piano dell'aderenza della fattispecie al paradigma dell'associazione a delinquere, il ricorrente osserva che al più, nel caso di specie, può ravvisarsi un mero concorso di persone nel reato, mentre difettano gli elementi propri dell'associazione criminosa, ossia la struttura sia pure rudimentale, il pactum sceleris, il programma criminale, la predisposizione di mezzi in vista della commissione di una serie indeterminata di delitti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é infondato. Su un piano generale, é opportuno premettere che nella presente sede le censure mosse a proposito della qualificazione giuridica ex art. 74, d.P.R. 309/1990 - in quanto riferita alla ritenuta sussistenza di una struttura associativa plurima, caratterizzata da distinti sodalizi in parte coincidenti sul piano temporale e su quello soggettivo - sono suscettibili di scrutinio nel ristretto perimetro consentito dalla presente fase cautelare e dalla connessa provvisorietà dell'imputazione; ne consegue che la valutazione delle doglianze risente, sul punto, della natura interinale degli addebiti, sia sotto il profilo della violazione di legge, sia sotto il profilo del vizio di motivazione. Ciò chiarito, si osserva che le doglianze formulate dal ricorrente risultano affatto generiche e non si confrontano con gli elementi indiziari posti in risalto dal Tribunale ambrosiano a proposito degli elementi integranti la fattispecie astratta del sodalizio criminoso dedito al traffico di stupefacenti. Nella parte motiva dell'ordinanza impugnata vi é una serie di chiari riferimenti ad un assetto strutturale imperniato sui tre nordafricani, i quali certamente disponevano di rifornimenti continui dei principali tipi di stupefacenti in modo da poter soddisfare tutta la clientela nell'attività di cessione di stupefacenti, avente andamento quotidiano; si avvalevano stabilmente dell'ausilio del Festucci nelle consegne e del Fittaiolo nelle mansioni di autista (disponendo quindi di un servizio di trasporto del quale coprivano le spese), remunerando entrambi con dosi di stupefacente e gestendone l'attività nell'ambito di una rigida gerarchia, nell'ambito della quale i due italiani venivano spesso redarguiti e non veniva disdegnato l'uso della violenza nei loro confronti (il Festucci in una telefonata si lamenta con la fidanzata di aver ricevuto un pugno da uno dei tre nordafricani e di non poterne più di essere trattato così). E' risultata poi accertata la disponibilità di utenze telefoniche dedicate, intestate a prestanome, in cui le conversazioni intercettate sono caratterizzate da un linguaggio convenzionale e codificato. 2. Tanto premesso, si rammenta che l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018 - dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275550: in motivazione, la Corte ha precisato che il reato associativo richiede la predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla commissione dei delitti ed il contributo effettivo da parte dei singoli per il raggiungimento dello scopo, poiché, solo nel momento in cui diviene operativa e permanente la struttura organizzativa, si realizza la situazione antigiuridica che giustifica le gravi sanzioni previste per tale fattispecie). In base ai richiamati elementi fattuali, evidenziati nell'ordinanza impugnata, deve riconoscersi che, quanto meno a un qualificato livello indiziario, la contestazione associativa risulta fondata, mentre non altrettanto può dirsi delle censure formulate al riguardo dal ricorrente. Il ruolo assunto da quest'ultimo nell'organizzazione criminosa di ritenuta appartenenza gli viene attribuito sulla base di molteplici indicatori, tratti da una serie di elementi investigativi puntualmente elencati (il Khalid partecipa stabilmente alle cessioni degli stupefacenti - di cui evidentemente sia lui che gli altri sodali vengono riforniti attraverso stabili canali di approvvigionamento - sempre d'intesa con gli altri associati e con modalità operative costanti nel tempo e ben collaudate). La qualità di associato attribuita al ricorrente si innesta, secondo il percorso argonnentativo seguito nell'ordinanza, in un contesto organizzativo di cui vengono chiaramente evidenziati gli elementi investigativi che hanno condotto all'accertamento dell'esistenza del sodalizio, e che si sono precedentemente riassunti. Ciò posto, deve ricordarsi che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). Nello specifico, deve darsi atto che il Tribunale milanese ha fornito adeguato sostegno argonnentativo al proprio convincimento sul quadro indiziario a carico del ricorrente, mentre quest'ultimo non ha fornito che generiche allegazioni di segno contrario, senza però incidere in modo specifico sul contenuto del percorso motivazionale recepito nell'ordinanza impugnata. 2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod.proc.pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempime