CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 settembre 2023
Cassazione n. 35713/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20257-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] complementare [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 20257/2017 Cron. Rep. Ud. 28/09/2023 CC 109, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 279/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 02/03/2017 R.G.N. 545/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.il Tribunale di Firenze, in accoglimento del ricorso degli odierni controricorrenti, aveva dichiarato il diritto dei medesimi alla riliquidazione della pensione complementare a carico del Fondo nella misura dell'85% in luogo dell'82% della retribuzione pensionabile, con condanna al pagamento delle differenze mensili a tale titolo maturate sui trattamenti erogati; 2.la Corte d'appello di Firenze, pronunciando sul gravame principale del Fondo in epigrafe e su quello incidentale di due pensionati, respingeva il primo e, in accoglimento del secondo, rideterminava gli importi dovuti per la causale già riconosciuta in primo grado; 3. a fondamento del decisum, per quanto qui solo interessa, la Corte territoriale osservava come anda sse applicata la «percentuale» prevista dalla disposizione dello Statuto del Fondo per la qualifica che i lavoratori rivestivano al momento del pensionamento(Quadri di III o di IV livello), non potendo invece esplicare effetti previdenziali la soppressa qualifica di funzionario; 4.per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso il Fondo di Previdenza per il Personale della Cassa di Risparmio di Firenze con un unico motivo, successivamente illustratocon memoria, cui hanno resistito i pensionati in epigrafe, con controricorso.Nelle more, il Fondo ricorrente ha depositato atto dirinuncia, con accettazione , nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per intervenuta conciliazione della lite; 5.il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall'adozione della decisione in Camera di consiglio; CONSIDERATOCHE: 6.preliminarmente deve essere dichiarato estinto il processo tra il Fondo e i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per intervenuta rinuncia; avendo, peraltro, i controricorrenti a ccettato la rinuncia, nonsi provvede, tra le predette parti, sulle spese del giudizio, ai sensi dell'art.391 , comma 4, cod.proc.civ.; 7.in relazione alle restanti posizioni, con l’unico motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degliartt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1371 cod.civ. relativamente all’interpretazione dell’art. 18, comma 1, dello Statuto del 1996 in combinato disposto con l'art. 2, comma 1, del [OSCURATO:PERSONA] 1991, il settimo capoverso della premessa del [OSCURATO:PERSONA] del 1995, l'art. 3, commi 2, 11 e 13, dell'[OSCURATO:PERSONA] del 1998, l'art. 66, commi 1, 9 e 12, del [OSCURATO:PERSONA] del 1999, l'art. 1, comma 1, CIA 2003; 8.in estrema sintesi, il Fondo ritiene che l'interpretazione sistematica delle fonti indicate imponeva di ritenere che agli iscritti al Fondo già aventi qualifica di funzionario ai sensi della contrattazione collettiva e successivamente inquadrati nella qualifica di quadro direttivo di 3 o di 4 livello, in virtù della tabella di equiparazione sancita dall'art. 11 del CCNL 1999 e dall'art. 1 CIA del 2003, fosse applicabile l'aliquota dell'82% prevista dallo Statuto per i dipendenti con qualifica di funzionario; 9. le censure sono infondate ; 10. è pacifico, per come riportato nel provvedimento impugnato, che i controricorrenti, ex funzionari, al momento del pensionamento, rivestissero la qualifica di [OSCURATO:PERSONA] di terzo o quarto livello del CCNL Credito; 11. ciò posto, la fattispecie all'attenzione delCollegio è sovrapponibile, quanto agli aspetti di rilievo, ad altre già esaminate daquesta Corte (Cass. nr. 3309 del 2018; Cass. nn. 20030, 23286 del 2019); 12. si è osservato che «il tenore letterale dell'art. 18 dello Statuto del Fondo è inequivocabile nella parte in cui prevede espressamente che le prestazioni annue tempo per tempo erogate dall'A.G.O saranno integrate dal Fondo fino a raggiungere complessivamente le seguenti percentuali della retribuzione pensionabile di cui all'art. 28 goduta dall'iscritto al momento della cessazione dal servizio: 85% per i quadri, gli impiegati, i subalterni e gli ausiliari, 82% per i funzionari e 78% per i dirigenti»; 13. in particolare, i precedenti citati hanno precisato come non fosse significativo il riferimento operato dalla difesa dei Fondo al fatto che gli «ex funzionari», pur assumendo per effetto del nuovo sistema di inquadramento della contrattazione collettiva la qualifica di [OSCURATO:PERSONA] di 3 o 4 livello, avessero, comunque, mantenuto il medesimo trattamento economico; 14. per il Fondo, da tale circostanza doveva dedursi che il cambio di qualifica non giustificava la rivendicazione della percentuale dell'85% della retribuzione pensionabile prevista per i Quadri ai fini del calcolo della prestazione complementare, dovendo, invece, continuare ad applicarsi quella dell'82% prevista, dall'art. 18 dello Statuto, per i dipendenti con qualifica di Funzionario; 15. la Corte, di contro, ha giudicato irrilevante una tale distinzione perché «l’invocata norma statutaria fa riferimento, ai fini che qui interessano della individuazione della percentuale da applicare per il calcolo delle prestazioni integrative, alla categoria di appartenenza al momento della cessazione dal servizio, senza ulteriori distinzioni, per cui l'interpretazione letterale della stessa disposizione conduce al risultato cui sono già pervenuti i giudici del merito»; 16. l’esito interpretativo, rispettoso dei canoni legali di esegesi, va qui ulteriormente confermato, con tutto quanto consegue in termini di rigetto del ricorso; 17. in conclusione, dichiarata l’estinzione del giudizio nei confronti dei pensionati sopra indicati, il ricorso va, per il resto, respinto con le spese, in parte qua, liquidate secondo soccombenza e con condanna al versamento del doppio contributo, ove lo stesso sia dovuto. PQM La Corte dichiaraestinto il giudizio relativamente al rapporto processuale fra il Fondo di Previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze ed i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Rigettail ricorso del Fondo di Previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze neiconfronti degli altri controricorrenti e lo condanna alla rifusione, in favore di questi ultimi, delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 5.000,00 percompensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del Fondo ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unific