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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 settembre 2025

Cassazione n. 14391/2026

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mento con rinvio dell'ordinanza impugnata in accoglimento del secondo motivo diricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe n. 510/2025 dep. il 27 ottobre 2025, a scioglimento dellariserva formulata all’udienza svoltasi il 21 ottobre 2025, il Tribunale di Sorveglianza diCampobasso (n. 619/2025 SIUS) ha revocato la misura della detenzione domiciliareconcessa a XXXXXXXXXXXXXXX e ha disposto il passaggio al regime detentivo ordinario.1.1.

Il XXXXXXX era stato ammesso alla detenzione domiciliare con ordinanza delTribunale di Campobasso del 16/07/2025 in relazione ad una pena di mesi otto di reclusioneinflitta per reati in materia di sostanze stupefacenti (con fine pena al 17/03/2026), conprescrizione di proseguire il programma ambulatoriale predisposto presso il SERD in ragionedello stato accertato di tossicodipendenza.1.2. [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza di Campobasso ha proposto la revoca delladetenzione domiciliare senza adottare provvedimento cautelativo di sospensione dellamisura per comportamento colpevole del condannato e, segnatamente:- contestazione, da parte della Compagnia dei Carabinieri di Campobasso, dellaviolazione dell’art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990 per aver rinvenuto, all’esito di perquisizionedomiciliare, sostanza stupefacente del tipo hashish del peso netto di gr. 8,50.- esecuzione di ordinanza applicativa di misura cautelare degli arresti domiciliariemessa dal GIP di Campobasso (n. 52/2025 GIP) in data 22/09/2025, a carico, tra l’altro, delXXXXXXX, gravemente indiziato dei delitti di cui agli artt. 61, n. 11-quater, 81 cpv. e 73,comma 5, seconda parte, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Campobasso dal 30/11/2023al 4/02/2024 (capo 2); di cui agli artt. 61, n. 11-quater, 81 cpv. e 73, comma 5, , d.P.R. n.309 del 1990, commesso in Campobasso il 19/01/2024 (capo 3), commessi durante lasottoposizione ad altra, precedente, misura alternativa della detenzione domiciliare,concessa al predetto con ordinanza n. 428/2023 del Tribunale di Sorveglianza diCampobasso in data 26/09/2023.1.3.

Il Tribunale di Sorveglianza ha dato atto che la nota dei Carabinieri di Campobassodel 13/08/2025 comprova la violazione delle prescrizioni applicate al XXXXXXX con lamisura in corso di esecuzione, tra le quali figura la prosecuzione del programma riabilitativoin corso presso il Serd, che è “ontologicamente incompatibile con la detenzione di sostanzestupefacenti all’interno dell’abitazione contestata al XXXXXXX ex art. 75 d.P.R. n. 309 del1990” (pag. 2).1.4.

Ha poi valorizzato il contenuto della relazione dell’UEPE del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ove èrappresentato che, dopo un iniziale approccio collaborativo, “il detenuto non ha mantenutol’impegno di ricontattare il servizio nel mese di settembre, riferendo, in seguito, di essersenedimenticato.

Ha comunicato spontaneamente di aver subito una perquisizione domiciliare edi aver fatto uso di sostanze, dalle quali non riesce a distaccarsi in modo stabile. […] dalladocumentazione pervenuta dal Serd si evince una inadeguata adesione al programmatrattamentale, dovuta non solo alla mancata partecipazione ai colloqui psicologici, ma ancheal possibile tentativo di manipolazione del controllo urinario, che risulta sempre negativo econ campione che presenta il valore della creatinuria, indicatore di affidabilità del campioneurinario, sistematicamente inferiore alla soglia necessaria per attribuire piena attendibilità alcampione stesso (rilievi emergenti dalla nota del Serd del 15/10/2025 allegata alla relazioneUepe, cui si rinvia) (pag. 2).1.5.

I Giudici specializzati hanno poi ritenuto che i comportamenti posti in essere dalXXXXXXX, anche in considerazione del rilievo che la misura è stata concessa, tenuto contodella sua irrisolta condizione di tossicodipendenza, imponendogli di frequentareassiduamente il SERD competente a proseguire il programma riabilitativo in corso,“appaiono del tutto incompatibili con le finalità rieducative sottese alla concessa misuraalternativa, denotando una personalità negativa, incapace di confrontarsi alle prescrizioneimposte, non meritevole della fiducia concessagli” (pag. 2); hanno quindi rivisto il giudizio diidoneità della detenzione domiciliare a fronteggiare la pericolosità sociale del predetto,“rilevato vieppiù che in epoca successiva alla cessazione di precedente misura alternativadella detenzione domiciliare è stata applicata la misura cautelare custodiale in ordine aplurimi episodi di cessione di sostanze stupefacenti, che si assumono posti in esseredurante l’esecuzione della stessa” (pag. 2), donde la revoca della misura alternativa.2.

Ha proposto ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXXX, tramite difensoreabilitato, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata ed articolando due motivi diricorso, di seguito riassunti negli stretti limiti necessari per la motivazione ai sensi dell’art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo di ricorso si lamenta la manifesta illogicità della motivazione inrelazione: a) al rinvenimento della sostanza stupefacente verosimilmente hashish nellacamera da letto del ricorrente; b) al fatto che il XXXXXXX si sia dimenticato di ricontattare ilSerd nel mese di settembre 2025; c) al possibile tentativo di manipolazione del controllourinario.2.1.1.

Si deduce che la sostanza rinvenuta nell’abitazione del ricorrente a seguito diperquisizione non è stata analizzata dai Carabinieri e, quindi, non può essere consideratasostanza stupefacente; inoltre il XXXXXXX, interrogato nell’immediato, ha spiegato di nonricordarsi neppure della presenza della stessa e che questa era stata da lui acquistata nelperiodo antecedente l’emissione dell’ordinanza che gli aveva concesso la detenzionedomiciliare; in ogni caso, la presenza della suddetta sostanza non costituisce reato ed èinsignificante rispetto alla volontà del XXXXXXX di seguire il percorso riabilitativo.2.1.2.

Quanto alla dimenticanza del ricorrente di recarsi al Serd, nel mese di settembre2025, per sostenere i due colloqui previsti con l’assistente sociale e con la psicologa,contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di Sorveglianza, tale mancanza non puòessere ritenuta una violazione del programma riabilitativo così grave al punto da far ritenerenon più compatibile la detenzione domiciliare: il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che ilXXXXXXX, sia prima che dopo il mese di settembre, ha continuato a frequentare il Serd edha da tale ufficio ottenuto il nuovo programma terapeutico del 20/10/2025, del qualel’ordinanza non fa menzione.2.1.3.

Infine, quanto al “possibile tentativo di manipolazione del controllo urinario”,asseritamente posto in essere dal XXXXXXX, si tratta di un mero sospetto: il Tribunale nonha tenuto conto del comportamento rispettoso degli obblighi connessi alla detenzionedomiciliare, come rappresentato dall’autorizzazione ottenuta dal [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza arecarsi presso la Commissione medica locale per sottoporsi alla visita propedeutica alrilascio della patente (all. 6).2.2.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la manifesta illogicità della motivazionein relazione alla disposta revoca della detenzione domiciliare per la sopravvenuta ordinanzaapplicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari.2.2.1.

Si deduce che il Tribunale, nel ritenere il ricorrente socialmente pericoloso e ladetenzione domiciliare non più idonea, per avere commesso gli episodi criminosi incontestazione nel periodo in cui questi era sottoposto a precedente detenzione domiciliare,abbia commesso un errore: il condannao, infatti, è stato affidato in prova al servizio socialedal medesimo Tribunale di Sorveglianza con ordinanza n. 438/2023 del 26/09/2023 (all. 3) esuccessivamente il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (all. 8) e il Tribunale diSorveglianza in data 18/03/2025 (all. 9) hanno rispettivamente sospeso e revocatol’affidamento alla luce di una violazione alle prescrizioni imposta dalla suddetta ordinanzaammettendolo alla detenzione domiciliare; in data 8/05/2025 il ricorrente è stato quindirimesso in libertà fino a quanto non è stato nuovamente sottoposto a detenzione domiciliarecon ordinanza del 15/07/2025 (all. 1).2.2.2.

I reati provvisoriamente contestati nell’ordinanza cautelare si riferiscono alperiodo 30/11/2023 – 4/02/2024, sicché il Tribunale è caduto in errore ritenendo che i reaticontestati al ricorrente siano stati asseritamente commessi nel periodo in cui questi erasottoposto a detenzione domiciliare; errore particolarmente grave perché sulla base di taleassunto il Tribunale ha ritenuto che la detenzione domiciliare non fosse sufficiente afronteggiare la pericolosità sociale del condannato e ad impedirgli la commissione di nuovireati.

In quel periodo – si precisa – il ricorrente era affidato in prova al [OSCURATO:PERSONA] sociale e se ilTribunale se ne fosse reso conto avrebbe potuto giudicare idonea la detenzione domiciliarequale misura volta a fronteggiare la pericolosità sociale del condannato.3. [OSCURATO:PERSONA] generale in sede, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta del6/02/2026, ha chiesto il rigetto del primo motivo di ricorso e l’accoglimento del secondo, conconseguente annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è destituito di fondamento2.

Quanto al primo motivo di ricorso, esso è formulato in termini perplessi e alcontempo rivalutativi e, in ogni caso, è manifestamente infondato.2.1.

Rileva il Collegio che la prima deduzione circa la mancata analisi della sostanzastupefacente che ha determinato il deferimento del ricorrente alla locale Prefettura perviolazione dell’art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990, valorizzata nell’ordinanza impugnata (v. supra§

2.1.1. del ritenuto in fatto), si presenta perplessa nella parte in cui, rispetto all’inizialenegazione della natura stupefacente della sostanza rinvenuta in esito alla perquisizionedomiciliare (“ritenuta verosimilmente hashish”: pag. 4 ric.) si obietta al contempo che ilXXXXXXX, interrogato nell’immediato, ha spiegato di non ricordarsi della presenza dellastessa e che questa – con ciò, quindi, ammettendo implicitamente che fosse hashish – erastata da lui acquistata nel periodo antecedente l’emissione dell’ordinanza che gli avevaconcesso la detenzione domiciliare.

Si tratta di una prospettazione alternativa, peraltroversata in fatto e comunque rivalutativa, non sovrapponibile e in ogni caso incompatibile conil dedotto travisamento quale vizio della decisione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen.2.2.

Quanto al resto delle argomentazioni (la redazione di nuovo programmaterapeutico che “supplirebbe” alla dimenticanza del ricorrente di recarsi ai colloqui nel mesedi settembre e al contestato “sospetto” della manipolazione dei controlli urinari) il motivo,sotto tali profili, lungi dall’evidenziare il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., mira a sottoporre alla Corte di cassazione un alternativo ragionamento ricostruttivo,ritenuto maggiormente plausibile, fondato su una diversa lettura delle emergenzeprocessuali, notoriamente precluso in questa sede (tra le tante, Sez. 6, n.47204 del07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 44428 del 5/10/2022, Spampinato e altri, nonmass. in motiv.).2.2.1.

Il ragionamento svolto dal ricorrente sul punto opera peraltro valutazioni frutto diparcellizzata analisi di dati processuali emergenti dal fascicolo della sorveglianza,operazione non consentita pretendendo il ricorrente di entrare nel merito delle valutazionieffettuate dal Tribunale in ordine alla significatività del rinvenimento dello stupefacente,all’inadeguata adesione al programma trattamentale (come stigmatizzata nella relazioneUepe del 15/10/2025), al tentativo di manipolazione del controllo urinario, come indici –complessivamente valutati – della incompatibilità della misura detentiva concessa afronteggiare le esigenze di riabilitazione del condannato, “denotando una personalitànegativa, incapace di conformarsi alle prescrizioni imposte, non meritevole quindi dellafiducia concessagli” (pag. 2).2.2.2.

Il motivo, complessivamente, è anche manifestamente infondato perché se èvero che non ogni singola violazione delle prescrizioni della detenzione domiciliare comportala revoca della misura, che scatta solo quando il comportamento del soggetto risultaincompatibile con il mantenimento del beneficio (tra le molte, Sez. 1, n. 18351 del29/02/2024, Greco, non mass. sul punto; conf.

Sez. 1, n. 13951 del 04/02/2015, Marotta, Rv.263077-01), deve rilevarsi che, nella specie, il Tribunale di sorveglianza ha congruamenteargomentato in ordine alla rilevanza ostativa del comportamento trasgressivocomplessivamente messo in atto e, ad ai fini della revoca di una misura alternativa percondotte di rilievo penale tenute dal condannato nel corso dell’esecuzione della pena, deverammentarsi che la valutazione del magistrato di sorveglianza in ordine alla loro rilevanza sifonda su un apprezzamento autonomo rispetto a quello svolto dal giudice della cognizionenel procedimento relativo alle medesime condotte, con l’unico limite dell'accertamentodell'insussistenza del fatto o della sua mancata commissione da parte dell'istante (Sez. 1, n.18351 del 29/02/2024, cit., Rv. 286262-01: fattispecie relativa a revoca della detenzionedomiciliare nei confronti di soggetto allontanatosi dalla propria abitazione, nella quale laCorte ha ritenuto irrilevante che il procedimento penale per evasione si fosse concluso conl'assoluzione per particolare tenuità del fatto).3.

Il secondo motivo di ricorso è destituito di fondamento.3.1.

Al riguardo va evidenziato che anche per le ordinanze – e non soltanto per lesentenze – è applicabile il principio generale per cui la decisione del giudice di merito, ovefondata su più rationes decidendi, non può essere oggetto di annullamento in sede dilegittimità lì dove una di tali rationes resista alle critiche esposte nel ricorso (così, da ultimo,in materia di sorveglianza, Sez. 1, n. 6796 del 10/12/2025, dep. 2026, [OSCURATO:PERSONA], nonmass.).

Ed il caso oggetto di analisi rientra in tale ambito.Sebbene sia indubbio che Tribunale abbia erroneamente ritenuto che i reati riportatinell’ordinanza di misura cautelare del 22/09/2025 - notificata all’indagato per detenzione afini di cessione di stupefacente commessi dal 30/11/2023 al 4/02/2024 e contestati conl’aggravante di cui all’art. 61, n. 11-quater cod. pen. – siano stati commessi nel periodo in cuiil ricorrente era sottoposto alla detenzione domiciliare, mentre la misura allora in esecuzioneera l’affidamento in prova (cfr. all. 3, 8, 9 prodotti dalla difesa), ciò non toglie, tuttavia, che ilTribunale stesso, nel revocare la misura alternativa della detenzione domiciliare, abbiaformulato un giudizio più generale, fondato quindi su una più ampia ratio decidendi,stigmatizzando le condotte descritte, perché ritenute “indicative di un sostanziale dispregioper le prescrizioni date con la misura alternativa” (pag. 2 ord. imp.).3.2.

D’altra parte, costituisce misura alternativa anche l’affidamento in prova al serviziosociale, dovendosi a tal fine rimarcare che l’aggravante di cui all’art. 61, n. 11-quater, cod.pen., elevata rispetto ad entrambi i capi provvisori sub 2 e 3 dell’ordinanza custodialeacquisita in atti, risulta ben contestata perché essa ha una portata ampia, essendoapplicabile al colpevole che ha commesso un delitto non colposo «durante il periodo in cuiera ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere» (e, dunque, ancheall’odierno ricorrente che – in tesi d’accusa – avrebbe commesso gli episodi in contestazionedurante il periodo in cui era affidato in prova).3.3.

Non coglie nel segno, allora, né il rilievo difensivo, né la conforme conclusione delProcuratore generale in sede, che pure ha dato rilievo all’asserito errore nella contestazionedell’aggravante de qua nei capi di incolpazione provvisori elevati nell’ordinanza cautelare(sicché “il Tribunale, nell’ordinanza impugnata” avrebbe “sostanzialmente ripetuto ilmedesimo errore”: v. requisitoria scritta del 6/02/2025).3.3.1.

È pacifico – ed ammesso dalla stessa difesa ricorrente (pag. 9 ricorso) – che ifatti contestati nell’ordinanza cautelare siano stati commessi dal XXXXXXX nel periodo in cuiegli (non era libero ma) era sottoposto ad altra misura alternativa: nella specie, quelladell’affidamento in prova al servizio sociale (dal 26/09/2023 al 27/02/2025, a fronte di episodiprovvisoriamente contestati nell’ordinanza cautelare riferiti al periodo 30/11/2023-4/02/2024),sicché la tesi del ricorrente secondo la quale “se il Tribunale se ne fosse reso conto avrebbepotuto giudicare idonea la detenzione domiciliare quale misura volta a fronteggiare lapericolosità sociale del condannato” prova troppo e, in ogni caso, non dimostra che ilTribunale sia incorso in un travisamento valutativo (v., per tutte, Sez. 1, n. 39133 del6/11/2025, Cannatà, non mass., in motiv.; Sez. 1, n. 34134 del 03/07/2025, Facchineri, nonmass.: il vizio di travisamento della prova, relativo alle ipotesi di infedeltà della motivazionerispetto al corredo probatorio acquisito nel processo, ricorre in tre ipotesi: nel caso dimancata valutazione di una prova decisiva, cd. travisamento per omissione; nel caso diutilizzazione di una prova sulla base di un'erronea ricostruzione del relativo "significante", cd.travisamento delle risultanze probatorie; in caso di utilizzazione di una prova non acquisita alprocesso, cd. travisamento per invenzione; nello stesso senso, Sez. 5, n. 26455 del09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370) e, pertanto, formula una critica al provvedimentoimpugnato che è sganciata alla complessiva ratio decidendi dello stesso3.3.2.

Invero il Tribunale - che sembra aver valorizzato solamente ad abundantiam ildato della commissione di plurimi episodi di cessione di sostanze stupefacenti durantel’esecuzione della detenzione domiciliare, come rivelato dall’avverbio usato “vieppiù” (v. pag.2, penultimo cvp. ord. imp.:«[…] rilevato, vieppiù, che in epoca successiva alla cessazione diprecedente misura alternativa della detenzione domiciliare (!) al predetto è stata applicatamisura cautelare custodiale in ordine a plurimi episodi di cessione di sostanze stupefacenti,che si assumono posti in essere durante l’esecuzione della stessa») – ha fondato ungiudizio, alla base della disposta revoca, complessivamente ancorato sull’incapacità di“autogestirsi in forme di esecuzione esterna”, spiegando che la detenzione domiciliare nonappare “più idonea a fronteggiare il pericolo di recidiva stante la propensione, manifestatadal condannato, al mancato rispetto delle regola date e stante il conseguente pericolo che,analogamente a quanto avvenuto nel corso della esecuzioni della precedente misura, lostesso approfitti degli spazi di manovra propri della misura alternativa per reiterare lacommissione di reati in materia di stupefacenti analoghi a quelli per i quali è statocondannato” (pagg. 2-3 ord. imp.).Considerazioni quest’ultime – rileva questa Corte – che sono perfettamente replicabilirispetto alla misura (meno afflittiva) dell’affidamento in prova al [OSCURATO:PERSONA] cui erasottoposto il ricorrente all’epoca dei fatti (provvisoriamente) contestati.Il motivo di ricorso, complessivamente, è infondato perchè trascura di considerare che,in tema di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ladenunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi divalutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che nonsiano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività), non possono dar luogoall’annullamento della sentenza o del provvedimento impugnato, posto che non costituiscevizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolatidal contesto né una critica frammentaria dei suoi singoli punti, sicché, ai fini del controllocritico sulla sussistenza di un valido percorso giustificativo, ogni punto di essa non vaautonomamente considerato ma va posto in relazione agli altri (già Sez. 5, n. 8411 del21/5/1992, Chirito e altri, Rv. 191487-01) costituendo la pronuncia un tutto coerente edorganico (Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012, dep. 2013, Spezzacatena e altri, Rv. 255096-01),potendo la ragione di una determinata statuizione risultare anche da altri punti dellasentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (v.

Sez. 3, n. 35958 del23/9/2025, H., non mass., in motiv. § 1.1; Sez. 3, n. 29856 del 7/2/2025, M., non mass.; Sez.1, n. 29420 del 11/6/2025, Solferino e altri, non mass.; Sez. 1, n. 20030 del 18/1/2024,Rossitto, Rv. 286492-01; Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv. 277091-01); valutazioneglobale che – nel motivo di ricorso in esame – manca, appuntandosi la doglianza sul singolopunto della motivazione agganciato all’asserita commissione dei reati in contestazionedurante l’esecuzione della misura alternativa della detenzione domiciliare anziché durantel’affidamento in prova, negligendone tuttavia l’architettura complessiva e gli snodi logicifondamentali.4.

Per i motivi sopra esposti, pertanto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrentedeve essere condannato al pagamento delle spese processuali.Avendo il ricorso ad oggetto una condizione personale del ricorrente, si imponel'oscuramento dei suoi dati identificativi, a tutela del suo diritto alla riservatezza.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mento con rinvio dell'ordinanza impugnata in accoglimento del secondo motivo diricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe n. 510/2025 dep. il 27 ottobre 2025, a scioglimento dellariserva formulata all’udienza svoltasi il 21 ottobre 2025, il Tribunale di Sorveglianza diCampobasso (n. 619/2025 SIUS) ha revocato la misura della detenzione domiciliareconcessa a XXXXXXXXXXXXXXX e ha disposto il passaggio al regime detentivo ordinario.1.1. Il XXXXXXX era stato ammesso alla detenzione domiciliare con ordinanza delTribunale di Campobasso del 16/07/2025 in relazione ad una pena di mesi otto di reclusioneinflitta per reati in materia di sostanze stupefacenti (con fine pena al 17/03/2026), conprescrizione di proseguire il programma ambulatoriale predisposto presso il SERD in ragionedello stato accertato di tossicodipendenza.1.2. [OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza di Campobasso ha proposto la revoca delladetenzione domiciliare senza adottare provvedimento cautelativo di sospensione dellamisura per comportamento colpevole del condannato e, segnatamente:- contestazione, da parte della Compagnia dei Carabinieri di Campobasso, dellaviolazione dell’art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990 per aver rinvenuto, all’esito di perquisizionedomiciliare, sostanza stupefacente del tipo hashish del peso netto di gr. 8,50.- esecuzione di ordinanza applicativa di misura cautelare degli arresti domiciliariemessa dal GIP di Campobasso (n. 52/2025 GIP) in data 22/09/2025, a carico, tra l’altro, delXXXXXXX, gravemente indiziato dei delitti di cui agli artt. 61, n. 11-quater, 81 cpv. e 73,comma 5, seconda parte, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Campobasso dal 30/11/2023al 4/02/2024 (capo 2); di cui agli artt. 61, n. 11-quater, 81 cpv. e 73, comma 5, , d.P.R. n.309 del 1990, commesso in Campobasso il 19/01/2024 (capo 3), commessi durante lasottoposizione ad altra, precedente, misura alternativa della detenzione domiciliare,concessa al predetto con ordinanza n. 428/2023 del Tribunale di Sorveglianza diCampobasso in data 26/09/2023.1.3. Il Tribunale di Sorveglianza ha dato atto che la nota dei Carabinieri di Campobassodel 13/08/2025 comprova la violazione delle prescrizioni applicate al XXXXXXX con lamisura in corso di esecuzione, tra le quali figura la prosecuzione del programma riabilitativoin corso presso il Serd, che è “ontologicamente incompatibile con la detenzione di sostanzestupefacenti all’interno dell’abitazione contestata al XXXXXXX ex art. 75 d.P.R. n. 309 del1990” (pag. 2).1.4. Ha poi valorizzato il contenuto della relazione dell’UEPE del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ove èrappresentato che, dopo un iniziale approccio collaborativo, “il detenuto non ha mantenutol’impegno di ricontattare il servizio nel mese di settembre, riferendo, in seguito, di essersenedimenticato. Ha comunicato spontaneamente di aver subito una perquisizione domiciliare edi aver fatto uso di sostanze, dalle quali non riesce a distaccarsi in modo stabile. […] dalladocumentazione pervenuta dal Serd si evince una inadeguata adesione al programmatrattamentale, dovuta non solo alla mancata partecipazione ai colloqui psicologici, ma ancheal possibile tentativo di manipolazione del controllo urinario, che risulta sempre negativo econ campione che presenta il valore della creatinuria, indicatore di affidabilità del campioneurinario, sistematicamente inferiore alla soglia necessaria per attribuire piena attendibilità alcampione stesso (rilievi emergenti dalla nota del Serd del 15/10/2025 allegata alla relazioneUepe, cui si rinvia) (pag. 2).1.5. I Giudici specializzati hanno poi ritenuto che i comportamenti posti in essere dalXXXXXXX, anche in considerazione del rilievo che la misura è stata concessa, tenuto contodella sua irrisolta condizione di tossicodipendenza, imponendogli di frequentareassiduamente il SERD competente a proseguire il programma riabilitativo in corso,“appaiono del tutto incompatibili con le finalità rieducative sottese alla concessa misuraalternativa, denotando una personalità negativa, incapace di confrontarsi alle prescrizioneimposte, non meritevole della fiducia concessagli” (pag. 2); hanno quindi rivisto il giudizio diidoneità della detenzione domiciliare a fronteggiare la pericolosità sociale del predetto,“rilevato vieppiù che in epoca successiva alla cessazione di precedente misura alternativadella detenzione domiciliare è stata applicata la misura cautelare custodiale in ordine aplurimi episodi di cessione di sostanze stupefacenti, che si assumono posti in esseredurante l’esecuzione della stessa” (pag. 2), donde la revoca della misura alternativa.2. Ha proposto ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXXX, tramite difensoreabilitato, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata ed articolando due motivi diricorso, di seguito riassunti negli stretti limiti necessari per la motivazione ai sensi dell’art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la manifesta illogicità della motivazione inrelazione: a) al rinvenimento della sostanza stupefacente verosimilmente hashish nellacamera da letto del ricorrente; b) al fatto che il XXXXXXX si sia dimenticato di ricontattare ilSerd nel mese di settembre 2025; c) al possibile tentativo di manipolazione del controllourinario.2.1.1. Si deduce che la sostanza rinvenuta nell’abitazione del ricorrente a seguito diperquisizione non è stata analizzata dai Carabinieri e, quindi, non può essere consideratasostanza stupefacente; inoltre il XXXXXXX, interrogato nell’immediato, ha spiegato di nonricordarsi neppure della presenza della stessa e che questa era stata da lui acquistata nelperiodo antecedente l’emissione dell’ordinanza che gli aveva concesso la detenzionedomiciliare; in ogni caso, la presenza della suddetta sostanza non costituisce reato ed èinsignificante rispetto alla volontà del XXXXXXX di seguire il percorso riabilitativo.2.1.2. Quanto alla dimenticanza del ricorrente di recarsi al Serd, nel mese di settembre2025, per sostenere i due colloqui previsti con l’assistente sociale e con la psicologa,contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di Sorveglianza, tale mancanza non puòessere ritenuta una violazione del programma riabilitativo così grave al punto da far ritenerenon più compatibile la detenzione domiciliare: il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che ilXXXXXXX, sia prima che dopo il mese di settembre, ha continuato a frequentare il Serd edha da tale ufficio ottenuto il nuovo programma terapeutico del 20/10/2025, del qualel’ordinanza non fa menzione.2.1.3. Infine, quanto al “possibile tentativo di manipolazione del controllo urinario”,asseritamente posto in essere dal XXXXXXX, si tratta di un mero sospetto: il Tribunale nonha tenuto conto del comportamento rispettoso degli obblighi connessi alla detenzionedomiciliare, come rappresentato dall’autorizzazione ottenuta dal [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza arecarsi presso la Commissione medica locale per sottoporsi alla visita propedeutica alrilascio della patente (all. 6).2.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la manifesta illogicità della motivazionein relazione alla disposta revoca della detenzione domiciliare per la sopravvenuta ordinanzaapplicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari.2.2.1. Si deduce che il Tribunale, nel ritenere il ricorrente socialmente pericoloso e ladetenzione domiciliare non più idonea, per avere commesso gli episodi criminosi incontestazione nel periodo in cui questi era sottoposto a precedente detenzione domiciliare,abbia commesso un errore: il condannao, infatti, è stato affidato in prova al servizio socialedal medesimo Tribunale di Sorveglianza con ordinanza n. 438/2023 del 26/09/2023 (all. 3) esuccessivamente il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (all. 8) e il Tribunale diSorveglianza in data 18/03/2025 (all. 9) hanno rispettivamente sospeso e revocatol’affidamento alla luce di una violazione alle prescrizioni imposta dalla suddetta ordinanzaammettendolo alla detenzione domiciliare; in data 8/05/2025 il ricorrente è stato quindirimesso in libertà fino a quanto non è stato nuovamente sottoposto a detenzione domiciliarecon ordinanza del 15/07/2025 (all. 1).2.2.2. I reati provvisoriamente contestati nell’ordinanza cautelare si riferiscono alperiodo 30/11/2023 – 4/02/2024, sicché il Tribunale è caduto in errore ritenendo che i reaticontestati al ricorrente siano stati asseritamente commessi nel periodo in cui questi erasottoposto a detenzione domiciliare; errore particolarmente grave perché sulla base di taleassunto il Tribunale ha ritenuto che la detenzione domiciliare non fosse sufficiente afronteggiare la pericolosità sociale del condannato e ad impedirgli la commissione di nuovireati. In quel periodo – si precisa – il ricorrente era affidato in prova al [OSCURATO:PERSONA] sociale e se ilTribunale se ne fosse reso conto avrebbe potuto giudicare idonea la detenzione domiciliarequale misura volta a fronteggiare la pericolosità sociale del condannato.3. [OSCURATO:PERSONA] generale in sede, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta del6/02/2026, ha chiesto il rigetto del primo motivo di ricorso e l’accoglimento del secondo, conconseguente annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è destituito di fondamento2. Quanto al primo motivo di ricorso, esso è formulato in termini perplessi e alcontempo rivalutativi e, in ogni caso, è manifestamente infondato.2.1. Rileva il Collegio che la prima deduzione circa la mancata analisi della sostanzastupefacente che ha determinato il deferimento del ricorrente alla locale Prefettura perviolazione dell’art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990, valorizzata nell’ordinanza impugnata (v. supra§ 2.1.1. del ritenuto in fatto), si presenta perplessa nella parte in cui, rispetto all’inizialenegazione della natura stupefacente della sostanza rinvenuta in esito alla perquisizionedomiciliare (“ritenuta verosimilmente hashish”: pag. 4 ric.) si obietta al contempo che ilXXXXXXX, interrogato nell’immediato, ha spiegato di non ricordarsi della presenza dellastessa e che questa – con ciò, quindi, ammettendo implicitamente che fosse hashish – erastata da lui acquistata nel periodo antecedente l’emissione dell’ordinanza che gli avevaconcesso la detenzione domiciliare. Si tratta di una prospettazione alternativa, peraltroversata in fatto e comunque rivalutativa, non sovrapponibile e in ogni caso incompatibile conil dedotto travisamento quale vizio della decisione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen.2.2. Quanto al resto delle argomentazioni (la redazione di nuovo programmaterapeutico che “supplirebbe” alla dimenticanza del ricorrente di recarsi ai colloqui nel mesedi settembre e al contestato “sospetto” della manipolazione dei controlli urinari) il motivo,sotto tali profili, lungi dall’evidenziare il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., mira a sottoporre alla Corte di cassazione un alternativo ragionamento ricostruttivo,ritenuto maggiormente plausibile, fondato su una diversa lettura delle emergenzeprocessuali, notoriamente precluso in questa sede (tra le tante, Sez. 6, n.47204 del07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 44428 del 5/10/2022, Spampinato e altri, nonmass. in motiv.).2.2.1. Il ragionamento svolto dal ricorrente sul punto opera peraltro valutazioni frutto diparcellizzata analisi di dati processuali emergenti dal fascicolo della sorveglianza,operazione non consentita pretendendo il ricorrente di entrare nel merito delle valutazionieffettuate dal Tribunale in ordine alla significatività del rinvenimento dello stupefacente,all’inadeguata adesione al programma trattamentale (come stigmatizzata nella relazioneUepe del 15/10/2025), al tentativo di manipolazione del controllo urinario, come indici –complessivamente valutati – della incompatibilità della misura detentiva concessa afronteggiare le esigenze di riabilitazione del condannato, “denotando una personalitànegativa, incapace di conformarsi alle prescrizioni imposte, non meritevole quindi dellafiducia concessagli” (pag. 2).2.2.2. Il motivo, complessivamente, è anche manifestamente infondato perché se èvero che non ogni singola violazione delle prescrizioni della detenzione domiciliare comportala revoca della misura, che scatta solo quando il comportamento del soggetto risultaincompatibile con il mantenimento del beneficio (tra le molte, Sez. 1, n. 18351 del29/02/2024, Greco, non mass. sul punto; conf. Sez. 1, n. 13951 del 04/02/2015, Marotta, Rv.263077-01), deve rilevarsi che, nella specie, il Tribunale di sorveglianza ha congruamenteargomentato in ordine alla rilevanza ostativa del comportamento trasgressivocomplessivamente messo in atto e, ad ai fini della revoca di una misura alternativa percondotte di rilievo penale tenute dal condannato nel corso dell’esecuzione della pena, deverammentarsi che la valutazione del magistrato di sorveglianza in ordine alla loro rilevanza sifonda su un apprezzamento autonomo rispetto a quello svolto dal giudice della cognizionenel procedimento relativo alle medesime condotte, con l’unico limite dell'accertamentodell'insussistenza del fatto o della sua mancata commissione da parte dell'istante (Sez. 1, n.18351 del 29/02/2024, cit., Rv. 286262-01: fattispecie relativa a revoca della detenzionedomiciliare nei confronti di soggetto allontanatosi dalla propria abitazione, nella quale laCorte ha ritenuto irrilevante che il procedimento penale per evasione si fosse concluso conl'assoluzione per particolare tenuità del fatto).3. Il secondo motivo di ricorso è destituito di fondamento.3.1. Al riguardo va evidenziato che anche per le ordinanze – e non soltanto per lesentenze – è applicabile il principio generale per cui la decisione del giudice di merito, ovefondata su più rationes decidendi, non può essere oggetto di annullamento in sede dilegittimità lì dove una di tali rationes resista alle critiche esposte nel ricorso (così, da ultimo,in materia di sorveglianza, Sez. 1, n. 6796 del 10/12/2025, dep. 2026, [OSCURATO:PERSONA], nonmass.). Ed il caso oggetto di analisi rientra in tale ambito.Sebbene sia indubbio che Tribunale abbia erroneamente ritenuto che i reati riportatinell’ordinanza di misura cautelare del 22/09/2025 - notificata all’indagato per detenzione afini di cessione di stupefacente commessi dal 30/11/2023 al 4/02/2024 e contestati conl’aggravante di cui all’art. 61, n. 11-quater cod. pen. – siano stati commessi nel periodo in cuiil ricorrente era sottoposto alla detenzione domiciliare, mentre la misura allora in esecuzioneera l’affidamento in prova (cfr. all. 3, 8, 9 prodotti dalla difesa), ciò non toglie, tuttavia, che ilTribunale stesso, nel revocare la misura alternativa della detenzione domiciliare, abbiaformulato un giudizio più generale, fondato quindi su una più ampia ratio decidendi,stigmatizzando le condotte descritte, perché ritenute “indicative di un sostanziale dispregioper le prescrizioni date con la misura alternativa” (pag. 2 ord. imp.).3.2. D’altra parte, costituisce misura alternativa anche l’affidamento in prova al serviziosociale, dovendosi a tal fine rimarcare che l’aggravante di cui all’art. 61, n. 11-quater, cod.pen., elevata rispetto ad entrambi i capi provvisori sub 2 e 3 dell’ordinanza custodialeacquisita in atti, risulta ben contestata perché essa ha una portata ampia, essendoapplicabile al colpevole che ha commesso un delitto non colposo «durante il periodo in cuiera ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere» (e, dunque, ancheall’odierno ricorrente che – in tesi d’accusa – avrebbe commesso gli episodi in contestazionedurante il periodo in cui era affidato in prova).3.3. Non coglie nel segno, allora, né il rilievo difensivo, né la conforme conclusione delProcuratore generale in sede, che pure ha dato rilievo all’asserito errore nella contestazionedell’aggravante de qua nei capi di incolpazione provvisori elevati nell’ordinanza cautelare(sicché “il Tribunale, nell’ordinanza impugnata” avrebbe “sostanzialmente ripetuto ilmedesimo errore”: v. requisitoria scritta del 6/02/2025).3.3.1. È pacifico – ed ammesso dalla stessa difesa ricorrente (pag. 9 ricorso) – che ifatti contestati nell’ordinanza cautelare siano stati commessi dal XXXXXXX nel periodo in cuiegli (non era libero ma) era sottoposto ad altra misura alternativa: nella specie, quelladell’affidamento in prova al servizio sociale (dal 26/09/2023 al 27/02/2025, a fronte di episodiprovvisoriamente contestati nell’ordinanza cautelare riferiti al periodo 30/11/2023-4/02/2024),sicché la tesi del ricorrente secondo la quale “se il Tribunale se ne fosse reso conto avrebbepotuto giudicare idonea la detenzione domiciliare quale misura volta a fronteggiare lapericolosità sociale del condannato” prova troppo e, in ogni caso, non dimostra che ilTribunale sia incorso in un travisamento valutativo (v., per tutte, Sez. 1, n. 39133 del6/11/2025, Cannatà, non mass., in motiv.; Sez. 1, n. 34134 del 03/07/2025, Facchineri, nonmass.: il vizio di travisamento della prova, relativo alle ipotesi di infedeltà della motivazionerispetto al corredo probatorio acquisito nel processo, ricorre in tre ipotesi: nel caso dimancata valutazione di una prova decisiva, cd. travisamento per omissione; nel caso diutilizzazione di una prova sulla base di un'erronea ricostruzione del relativo "significante", cd.travisamento delle risultanze probatorie; in caso di utilizzazione di una prova non acquisita alprocesso, cd. travisamento per invenzione; nello stesso senso, Sez. 5, n. 26455 del09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370) e, pertanto, formula una critica al provvedimentoimpugnato che è sganciata alla complessiva ratio decidendi dello stesso3.3.2. Invero il Tribunale - che sembra aver valorizzato solamente ad abundantiam ildato della commissione di plurimi episodi di cessione di sostanze stupefacenti durantel’esecuzione della detenzione domiciliare, come rivelato dall’avverbio usato “vieppiù” (v. pag.2, penultimo cvp. ord. imp.:«[…] rilevato, vieppiù, che in epoca successiva alla cessazione diprecedente misura alternativa della detenzione domiciliare (!) al predetto è stata applicatamisura cautelare custodiale in ordine a plurimi episodi di cessione di sostanze stupefacenti,che si assumono posti in essere durante l’esecuzione della stessa») – ha fondato ungiudizio, alla base della disposta revoca, complessivamente ancorato sull’incapacità di“autogestirsi in forme di esecuzione esterna”, spiegando che la detenzione domiciliare nonappare “più idonea a fronteggiare il pericolo di recidiva stante la propensione, manifestatadal condannato, al mancato rispetto delle regola date e stante il conseguente pericolo che,analogamente a quanto avvenuto nel corso della esecuzioni della precedente misura, lostesso approfitti degli spazi di manovra propri della misura alternativa per reiterare lacommissione di reati in materia di stupefacenti analoghi a quelli per i quali è statocondannato” (pagg. 2-3 ord. imp.).Considerazioni quest’ultime – rileva questa Corte – che sono perfettamente replicabilirispetto alla misura (meno afflittiva) dell’affidamento in prova al [OSCURATO:PERSONA] cui erasottoposto il ricorrente all’epoca dei fatti (provvisoriamente) contestati.Il motivo di ricorso, complessivamente, è infondato perchè trascura di considerare che,in tema di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ladenunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi divalutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che nonsiano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività), non possono dar luogoall’annullamento della sentenza o del provvedimento impugnato, posto che non costituiscevizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolatidal contesto né una critica frammentaria dei suoi singoli punti, sicché, ai fini del controllocritico sulla sussistenza di un valido percorso giustificativo, ogni punto di essa non vaautonomamente considerato ma va posto in relazione agli altri (già Sez. 5, n. 8411 del21/5/1992, Chirito e altri, Rv. 191487-01) costituendo la pronuncia un tutto coerente edorganico (Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012, dep. 2013, Spezzacatena e altri, Rv. 255096-01),potendo la ragione di una determinata statuizione risultare anche da altri punti dellasentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (v. Sez. 3, n. 35958 del23/9/2025, H., non mass., in motiv. § 1.1; Sez. 3, n. 29856 del 7/2/2025, M., non mass.; Sez.1, n. 29420 del 11/6/2025, Solferino e altri, non mass.; Sez. 1, n. 20030 del 18/1/2024,Rossitto, Rv. 286492-01; Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv. 277091-01); valutazioneglobale che – nel motivo di ricorso in esame – manca, appuntandosi la doglianza sul singolopunto della motivazione agganciato all’asserita commissione dei reati in contestazionedurante l’esecuzione della misura alternativa della detenzione domiciliare anziché durantel’affidamento in prova, negligendone tuttavia l’architettura complessiva e gli snodi logicifondamentali.4. Per i motivi sopra esposti, pertanto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrentedeve essere condannato al pagamento delle spese processuali.Avendo il ricorso ad oggetto una condizione personale del ricorrente, si imponel'oscuramento dei suoi dati identificativi, a tutela del suo diritto alla riservatezza. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 14391/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris