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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 22779/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

12/2025 della Corte di assise di appello di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del Sostitutoricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

La Corte di assise di appello di Torino, con la sentenza del 15 dicembre2025 in epigrafe, in parziale riforma della sentenza pronunciata il 30 maggio2024 dal G.u.p. del Tribunale di Ivrea, qualificato il fatto come omicidio colposo(art. 589 cod. pen.), riconosciute le attenuanti di cui agli artt. 62 n. 6 e 62 biscod. pen., con la riduzione per la scelta del rito, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] FrancoIachi [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, con il beneficio dellasospensione condizionale della pena.2.

Il G.u.p. del Tribunale di Ivrea aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] IachiBonvin responsabile del reato di cui all’art. 575 cod. pen. a lui ascritto, esclusa larecidiva, e, riconosciute le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 6 e 62 biscod. pen., con la riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena dianni cinque di reclusione e alle pene accessorie previste dalla legge.3.

Il G.u.p. del Tribunale di Ivrea aveva accertato che la notte del 7 giugno2019, verso le ore 02:30 circa, [OSCURATO:PERSONA], mentre dormivaal secondo piano dell’immobile ove abitava, sito in [OSCURATO:PERSONA] (TO) viaTorino 6, sentiva la sirena dell’allarme antintrusione del bar “Fast-Furius” (di suaproprietà, ma gestito da altri) ubicato al piano terra dello stesso immobile e,affacciatosi dal balcone, notava tre individui travisati che stavano caricando suun furgone (risultato, poi, provento di furto) l’apparecchiatura elettronicacambiamonete prelevata dal predetto bar (che risultava, poi, contenere lasomma di 3.000 euro); quindi, preso un revolver cal. 357 legalmente detenuto eportatosi nuovamente sul balcone, esplodeva vari colpi di pistola, uno dei quali,diretto verso il basso, colpiva alla schiena [OSCURATO:PERSONA] e ne cagionava la morte.4.

La Corte di assise di appello di Torino, come sopra anticipato, haqualificato il fatto come violazione dell’art. 589 cod. pen., ritenendo che lasituazione di fatto, in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva esploso i colpi diarma da fuoco, fosse assimilabile all’ipotesi della legittima difesa putativa e cheMarcellino [OSCURATO:PERSONA], esplodendo il colpo che aveva attinto [OSCURATO:PERSONA],avesse travalicato per colpa i limiti della legittima difesa.5.

Avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Torino ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi difensoridi fiducia, affidato ad un unico articolato motivo con il quale lamenta mancanza emanifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione degli esiti dellaconsulenza balistica e medico legale, nonché, contestualmente, mancatarinnovazione dell’istruzione dibattimentale per l’esame dei consulenti tecnici, exart. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 603 cod.proc. pen.6.

In data 30 marzo 2026 i difensori di [OSCURATO:PERSONA], Avv.[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino e Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Ivrea,hanno depositato a mezzo pec atto di rinuncia al ricorso per cassazione edallegata procura speciale rilasciata da [OSCURATO:PERSONA].7.

Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] CERONI, hadepositato requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.8.

Il ricorso è inammissibile, ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.,essendo intervenuta rinuncia all'impugnazione, ritualmente presentata mediantecod. proc. pen.9.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a normadell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa diinammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), al pagamento di una somma in favoredella Cassa delle ammende che si ritiene equo e congruo determinare in euromille, atteso che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, poiché l'art.616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, lacondanna al pagamento della sanzione pecuniaria ivi prevista deve essere inflittanon solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma 3, cod. proc.pen., ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc.pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez. 4,n. 16425 del 17/03/2015, Rv. 263400-01; Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016,Rv. 267373-01).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delleammende.Così deciso il 14/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
12/2025 della Corte di assise di appello di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del Sostitutoricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La Corte di assise di appello di Torino, con la sentenza del 15 dicembre2025 in epigrafe, in parziale riforma della sentenza pronunciata il 30 maggio2024 dal G.u.p. del Tribunale di Ivrea, qualificato il fatto come omicidio colposo(art. 589 cod. pen.), riconosciute le attenuanti di cui agli artt. 62 n. 6 e 62 biscod. pen., con la riduzione per la scelta del rito, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] FrancoIachi [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, con il beneficio dellasospensione condizionale della pena.2. Il G.u.p. del Tribunale di Ivrea aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] IachiBonvin responsabile del reato di cui all’art. 575 cod. pen. a lui ascritto, esclusa larecidiva, e, riconosciute le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 6 e 62 biscod. pen., con la riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena dianni cinque di reclusione e alle pene accessorie previste dalla legge.3. Il G.u.p. del Tribunale di Ivrea aveva accertato che la notte del 7 giugno2019, verso le ore 02:30 circa, [OSCURATO:PERSONA], mentre dormivaal secondo piano dell’immobile ove abitava, sito in [OSCURATO:PERSONA] (TO) viaTorino 6, sentiva la sirena dell’allarme antintrusione del bar “Fast-Furius” (di suaproprietà, ma gestito da altri) ubicato al piano terra dello stesso immobile e,affacciatosi dal balcone, notava tre individui travisati che stavano caricando suun furgone (risultato, poi, provento di furto) l’apparecchiatura elettronicacambiamonete prelevata dal predetto bar (che risultava, poi, contenere lasomma di 3.000 euro); quindi, preso un revolver cal. 357 legalmente detenuto eportatosi nuovamente sul balcone, esplodeva vari colpi di pistola, uno dei quali,diretto verso il basso, colpiva alla schiena [OSCURATO:PERSONA] e ne cagionava la morte.4. La Corte di assise di appello di Torino, come sopra anticipato, haqualificato il fatto come violazione dell’art. 589 cod. pen., ritenendo che lasituazione di fatto, in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva esploso i colpi diarma da fuoco, fosse assimilabile all’ipotesi della legittima difesa putativa e cheMarcellino [OSCURATO:PERSONA], esplodendo il colpo che aveva attinto [OSCURATO:PERSONA],avesse travalicato per colpa i limiti della legittima difesa.5. Avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Torino ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi difensoridi fiducia, affidato ad un unico articolato motivo con il quale lamenta mancanza emanifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione degli esiti dellaconsulenza balistica e medico legale, nonché, contestualmente, mancatarinnovazione dell’istruzione dibattimentale per l’esame dei consulenti tecnici, exart. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 603 cod.proc. pen.6. In data 30 marzo 2026 i difensori di [OSCURATO:PERSONA], Avv.[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino e Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Ivrea,hanno depositato a mezzo pec atto di rinuncia al ricorso per cassazione edallegata procura speciale rilasciata da [OSCURATO:PERSONA].7. Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] CERONI, hadepositato requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.8. Il ricorso è inammissibile, ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.,essendo intervenuta rinuncia all'impugnazione, ritualmente presentata mediantecod. proc. pen.9. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a normadell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa diinammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), al pagamento di una somma in favoredella Cassa delle ammende che si ritiene equo e congruo determinare in euromille, atteso che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, poiché l'art.616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, lacondanna al pagamento della sanzione pecuniaria ivi prevista deve essere inflittanon solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma 3, cod. proc.pen., ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc.pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez. 4,n. 16425 del 17/03/2015, Rv. 263400-01; Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016,Rv. 267373-01). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delleammende.Così deciso il 14/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA]
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