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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 41542/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e l'annullamento senza rinvio agli effetti penali e con rinvio agli effetti civili per quanto riguarda il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] letta la memoria del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] e udito l' Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi proposti dagli imputati, in subordine, rigettarli perché del tutto infondati confermando, sempre e comunque, le statuizioni pronunciate in favore della costituita parte civile, con deposito di conclusioni scritte e nota spese; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha rilevato la prescrizione del reato riportandosi ai motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Potenza, con sentenza del 28 gennaio 2021, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di truffa e confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il medesimo reato (si trattava dell'acquisto di 3 motocicli con 2 assegni bancari posdatati sottoscritti da [OSCURATO:PERSONA], di cui uno ritirato da [OSCURATO:PERSONA] e gli altri due intestati poi a terze persone). 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando l'omesso accertamento della tardività della querela presentata il 3 aprile 2013, visto che, come riferito dalla stessa persona offesa [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo aveva saputo del motivo del protesto dell'assegno consegnatogli in pagamento del motociclo a seguito di una telefonata ricevuta dalla banca il 21 dicembre 2012, e che una volta saputo che la firma di traenza sul primo assegno non era autorizzata, ciò doveva valere anche per il secondo. 1.2 II difensore, premesso che il giudice di primo grado aveva ritenuto attendibile la versione dei fatti del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e non quello della parte civile [OSCURATO:PERSONA], osserva che la Corte di appello aveva rinnovato l'istruttoria dibattimentale attraverso la mera escussione di [OSCURATO:PERSONA], facendo poi riferimento alla inattendibilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e ribaltando la sentenza di primo grado senza sentire lo stesso; la Corte di appello non aveva proceduto alla rinnovazione generale ed incondizionata dell'attività istruttoria svolta in primo grado, dovendo quest'ultima essere concentrata solo sulla fonte la cui dichiarazione sia oggetto di specifica censura da parte dei Pubblico Ministero, senza considerare che lo stesso aveva fatto riferimento unicamente all'esame reso a dibattimento di [OSCURATO:PERSONA] come unico elemento supportante il giudizio assolutorio, che si censurava: pertanto, la rinnovazione avrebbe dovuto riguardare l'esame di [OSCURATO:PERSONA], e la Corte di appello era venuta meno all'obbligo di motivazione rafforzata 1.3 Infine il difensore eccepisce che i giudici di merito non avevano fornito alcuna motivazione sulla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni della parte civile, non suffragate da alcun riscontro, ma anzi contraddette da quelle di [OSCURATO:PERSONA]: ciò che veniva indicato come raggiro, e cioè essersi [OSCURATO:PERSONA] qualificato falsamente come legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., era assolutamente illogico, visto che [OSCURATO:PERSONA], avendo avuto in precedenza rapporti commerciali con [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe avuto bisogno di qualificarsi in quel modo (molto più logiche erano le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui [OSCURATO:PERSONA] lo aveva presentato a [OSCURATO:PERSONA] come nuovo legale rappresentante S della [OSCURATO:PERSONA]); anche sulla sottoscrizione dei titoli vi era assoluta divergenza tra le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e quelle di !Inetti, e sul punto era incomprensibile la mancata perizia sulle firme di traenza; alò stesso modo, alcuna motivazione era stata fornita in sentenza circa le differenti versioni dei fatti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sugli accadimenti immediatamente successivi al protesto del primo assegno.

2. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Il difensore eccepisce la tardività della querela, con argomentazioni analoghe a quella del difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2 Il difensore rileva la inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] e, al contrario, l'attendibilità di quanto dichiarato dal ricorrente, con argomentazioni analoghe a quelle esposte dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] nel terzo motivo di ricorso, concludendo con l'osservazione che, a differenza di quanto affermato a pag.14 della sentenza di secondo grado, non poteva ritenersi che fosse emersq, in modo univoco l'inattendibilità delle dichiarazioni di Binettí posto che le stesse, senza l'ulteriore vaglio in secondo grado attraverso l'istituto della rinnovazione, non potevano essere valutate in modo differente rispetto a quanto dedotto in sentenza di primo grado.

3. Il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] presentava memoria difensiva. 3.1 Con riguardo alla eccezione di tardività della querela il difensore, premesso che il motivo implicava la valutazione di elementi di fatto, ed era per ciò solo inammissibile, osserva che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che la banca gli aveva comunicato soltanto che l'assegno era stato protestato, non il motivo del protesto ("firma non autorizzata"); precisando, inoltre che: "...dopo l'incasso del secondo assegno (31/1/2012, ndr), .... mi sono iniziato a preoccupare un po' di tutta la situazione, sono andato a fondo e ho fatto delle visure E ho capito li che c'era stato un raggiro perché la motocicletta era stata dopo un mesetto, venduta ad un prezzo stracciato....." 3.2 Quanto alla eccezione relativa alla violazione dell'art. 603 comma 3 bis cod.proc.pen., il difensore rileva che la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale attraverso il (ri)esame della parte civile, si era resa necessaria a seguito delle censure formulate dal PM avverso la sentenza di prime cure con cui era stato mandato assolto l'imputato [OSCURATO:PERSONA], sulla base di una contraddittoria valutazione delle dichiarazioni della medesima parte civile [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, non potevano ritenersi decisive le dichiarazioni del coimputato 3 ,VVv\- [OSCURATO:PERSONA] ritenute sia dal primo giudice che dalla Corte di Appello inattendibili e smentite dalle concludenti prove documentali acquisite. 3.3 Quanto, infine, alla eccepita mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, il difensore lamenta che quelli esposti dagli imputati, non sono motivi di legittimità, trattandosi di rivisitazione nel merito della motivazione della Corte di Appello di Potenza posta a base della decisione di confermare la condanna del [OSCURATO:PERSONA] e di riformare, in accoglimento del gravame del PM, la sentenza di prime cure dichiarando anche la penale responsabilità del coimputato [OSCURATO:PERSONA]; concludeva quindi chiedendo dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi proposti dagli imputatì, in subordine, rigettarli perché del tutto infondati confermando, sempre e comunque, le statuizioni pronunciate in favore della costituita parte civile. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato quanto alla eccepita prescrizione. 1.1 II reato risulta ìnfatti commesso il 16.10.2012, per cui, calcolando il termine di 7 anni e mezzo ai sensi degli artt. 157 e 161 cod.pen., si arriva al 16.4.2020; devono poi essere aggiunti 259 giorni di sospensione in primo grado (23.9.2016-17.2.2017 per 147 giorni, 17.2.2017-5-5-2017 per giorni 77, giorni 35 per il rinvio disposto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) + 61 giorni per la sospensione covid, e quindi 320 giorni: il termine di prescrizione è quindi da individuare nel 2 marzo 2021 (è stata erroneamente calcolata dal Tribunale una sospensione dal 27 maggio-23 settembre 2016).

Poiché soltanto l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione precludendo quindi la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità, e non appare manifestamente infondato il primo motivo di ricorso relativo alla mancata rinnovazione dibattimentale, deve quindi essere pronunciata sentenza di non doversi procedere essendo il reato estinto per prescrizione: infatti, posto che il giudice di primo grado aveva valorizzato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato necessario risentire lo stesso, visto che ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa devono intendersi non solo quelli concernenti l'attendibilità dei dichiaranti, ma, altresì, tutti quelli che implicano una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative.Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali per intervenuta prescrizione del reato; la parte civile potrà far valere le proprie ragioni innanzi al giudice civile competente in grado di appello.

2. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2.1 Si deve infatti osservare che l'eccezione con cui si affermi la tardività della querela è inammissibile se il "dies a quo" deve essere determinato con un giudizio di fatto che è precluso al giudice di legittimità (sul punto, Sez.2, Sentenza n. 37383 del 21/06/2016, Federici, Rv. 267948 - 01 : "La tardività della querela può essere rilevata in sede di legittimità se risulta dalla sentenza impugnata, ovvero da atti da cui sia desumibile immediatamente ed inequivocabilmente il vizio denunciato, senza necessità di una specifica indagine fattuale che, comportando l'accesso agli atti, non é consentita al giudice di legittimità"); nel caso in esame, í ricorrenti sostengono che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] sarebbe venuta a conoscenza del motivo del protesto del primo assegno in seguito alla telefonata ricevuta dal Banco di Napoli, quando invece la Corte di appello fa riferimento, per due volte, al ricevimento del titolo con la fascetta allegata, in cui erano indicate le circostanze del mancato incasso, come momento dal quale far decorrere il termine per la presentazione della querela; peraltro, la Corte dì appello ha anche rilevato che dopo il protesto del primo assegno, [OSCURATO:PERSONA] venne contattato da [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva rassicurato dicendogli di portare all'incasso il secondo dei titoli, per cui è in quel momento che la persona offesa si poteva rendere conto del raggiro subìto, 4 considerato che un'eventuale situazione di incertezza va integrata in favore del querelante. 2.2 Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso: quanto alla attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], si deve rilevare che il collegio condivide la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.

Peraltro questa Corte, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice dì merito un ampio margine di apprezzamento ApA,v circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto; inoltre, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, Pacca, Rv.227493).

Contraddizioni che non si rinvengono nel caso in esame, nel quale la Corte di appello ha fornito congrua motivazione della attendibilità del racconto della persona offesa, riscontrate sia dalla documentazione in atti che dalle dichiarazioni degli imputati, che si sono più volte contraddetti sull'andamento dei fatti: sul punto si vedano le pagine 14 e 15 della sentenza della Corte di appello, che ha anche motivando sulla superfluità della perizia grafologica chiesta da [OSCURATO:PERSONA], alla luce delle prove già acquisite.

3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; in virtù del principio della soccombenza, [OSCURATO:PERSONA] deve inoltre essere condannato al pagamento delle spese in favore della parte civile, non sussistendo motivi per la compensazione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il reato è estinto per prescrizione.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e lo condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e l'annullamento senza rinvio agli effetti penali e con rinvio agli effetti civili per quanto riguarda il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] letta la memoria del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] e udito l' Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi proposti dagli imputati, in subordine, rigettarli perché del tutto infondati confermando, sempre e comunque, le statuizioni pronunciate in favore della costituita parte civile, con deposito di conclusioni scritte e nota spese; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha rilevato la prescrizione del reato riportandosi ai motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Potenza, con sentenza del 28 gennaio 2021, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di truffa e confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il medesimo reato (si trattava dell'acquisto di 3 motocicli con 2 assegni bancari posdatati sottoscritti da [OSCURATO:PERSONA], di cui uno ritirato da [OSCURATO:PERSONA] e gli altri due intestati poi a terze persone). 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando l'omesso accertamento della tardività della querela presentata il 3 aprile 2013, visto che, come riferito dalla stessa persona offesa [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo aveva saputo del motivo del protesto dell'assegno consegnatogli in pagamento del motociclo a seguito di una telefonata ricevuta dalla banca il 21 dicembre 2012, e che una volta saputo che la firma di traenza sul primo assegno non era autorizzata, ciò doveva valere anche per il secondo. 1.2 II difensore, premesso che il giudice di primo grado aveva ritenuto attendibile la versione dei fatti del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e non quello della parte civile [OSCURATO:PERSONA], osserva che la Corte di appello aveva rinnovato l'istruttoria dibattimentale attraverso la mera escussione di [OSCURATO:PERSONA], facendo poi riferimento alla inattendibilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e ribaltando la sentenza di primo grado senza sentire lo stesso; la Corte di appello non aveva proceduto alla rinnovazione generale ed incondizionata dell'attività istruttoria svolta in primo grado, dovendo quest'ultima essere concentrata solo sulla fonte la cui dichiarazione sia oggetto di specifica censura da parte dei Pubblico Ministero, senza considerare che lo stesso aveva fatto riferimento unicamente all'esame reso a dibattimento di [OSCURATO:PERSONA] come unico elemento supportante il giudizio assolutorio, che si censurava: pertanto, la rinnovazione avrebbe dovuto riguardare l'esame di [OSCURATO:PERSONA], e la Corte di appello era venuta meno all'obbligo di motivazione rafforzata 1.3 Infine il difensore eccepisce che i giudici di merito non avevano fornito alcuna motivazione sulla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni della parte civile, non suffragate da alcun riscontro, ma anzi contraddette da quelle di [OSCURATO:PERSONA]: ciò che veniva indicato come raggiro, e cioè essersi [OSCURATO:PERSONA] qualificato falsamente come legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., era assolutamente illogico, visto che [OSCURATO:PERSONA], avendo avuto in precedenza rapporti commerciali con [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe avuto bisogno di qualificarsi in quel modo (molto più logiche erano le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui [OSCURATO:PERSONA] lo aveva presentato a [OSCURATO:PERSONA] come nuovo legale rappresentante S della [OSCURATO:PERSONA]); anche sulla sottoscrizione dei titoli vi era assoluta divergenza tra le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e quelle di !Inetti, e sul punto era incomprensibile la mancata perizia sulle firme di traenza; alò stesso modo, alcuna motivazione era stata fornita in sentenza circa le differenti versioni dei fatti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sugli accadimenti immediatamente successivi al protesto del primo assegno. 2. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Il difensore eccepisce la tardività della querela, con argomentazioni analoghe a quella del difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2 Il difensore rileva la inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] e, al contrario, l'attendibilità di quanto dichiarato dal ricorrente, con argomentazioni analoghe a quelle esposte dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] nel terzo motivo di ricorso, concludendo con l'osservazione che, a differenza di quanto affermato a pag.14 della sentenza di secondo grado, non poteva ritenersi che fosse emersq, in modo univoco l'inattendibilità delle dichiarazioni di Binettí posto che le stesse, senza l'ulteriore vaglio in secondo grado attraverso l'istituto della rinnovazione, non potevano essere valutate in modo differente rispetto a quanto dedotto in sentenza di primo grado. 3. Il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] presentava memoria difensiva. 3.1 Con riguardo alla eccezione di tardività della querela il difensore, premesso che il motivo implicava la valutazione di elementi di fatto, ed era per ciò solo inammissibile, osserva che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che la banca gli aveva comunicato soltanto che l'assegno era stato protestato, non il motivo del protesto ("firma non autorizzata"); precisando, inoltre che: "...dopo l'incasso del secondo assegno (31/1/2012, ndr), .... mi sono iniziato a preoccupare un po' di tutta la situazione, sono andato a fondo e ho fatto delle visure E ho capito li che c'era stato un raggiro perché la motocicletta era stata dopo un mesetto, venduta ad un prezzo stracciato....." 3.2 Quanto alla eccezione relativa alla violazione dell'art. 603 comma 3 bis cod.proc.pen., il difensore rileva che la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale attraverso il (ri)esame della parte civile, si era resa necessaria a seguito delle censure formulate dal PM avverso la sentenza di prime cure con cui era stato mandato assolto l'imputato [OSCURATO:PERSONA], sulla base di una contraddittoria valutazione delle dichiarazioni della medesima parte civile [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, non potevano ritenersi decisive le dichiarazioni del coimputato 3 ,VVv\- [OSCURATO:PERSONA] ritenute sia dal primo giudice che dalla Corte di Appello inattendibili e smentite dalle concludenti prove documentali acquisite. 3.3 Quanto, infine, alla eccepita mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, il difensore lamenta che quelli esposti dagli imputati, non sono motivi di legittimità, trattandosi di rivisitazione nel merito della motivazione della Corte di Appello di Potenza posta a base della decisione di confermare la condanna del [OSCURATO:PERSONA] e di riformare, in accoglimento del gravame del PM, la sentenza di prime cure dichiarando anche la penale responsabilità del coimputato [OSCURATO:PERSONA]; concludeva quindi chiedendo dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi proposti dagli imputatì, in subordine, rigettarli perché del tutto infondati confermando, sempre e comunque, le statuizioni pronunciate in favore della costituita parte civile. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato quanto alla eccepita prescrizione. 1.1 II reato risulta ìnfatti commesso il 16.10.2012, per cui, calcolando il termine di 7 anni e mezzo ai sensi degli artt. 157 e 161 cod.pen., si arriva al 16.4.2020; devono poi essere aggiunti 259 giorni di sospensione in primo grado (23.9.2016-17.2.2017 per 147 giorni, 17.2.2017-5-5-2017 per giorni 77, giorni 35 per il rinvio disposto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) + 61 giorni per la sospensione covid, e quindi 320 giorni: il termine di prescrizione è quindi da individuare nel 2 marzo 2021 (è stata erroneamente calcolata dal Tribunale una sospensione dal 27 maggio-23 settembre 2016). Poiché soltanto l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione precludendo quindi la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità, e non appare manifestamente infondato il primo motivo di ricorso relativo alla mancata rinnovazione dibattimentale, deve quindi essere pronunciata sentenza di non doversi procedere essendo il reato estinto per prescrizione: infatti, posto che il giudice di primo grado aveva valorizzato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato necessario risentire lo stesso, visto che ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa devono intendersi non solo quelli concernenti l'attendibilità dei dichiaranti, ma, altresì, tutti quelli che implicano una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative.Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali per intervenuta prescrizione del reato; la parte civile potrà far valere le proprie ragioni innanzi al giudice civile competente in grado di appello. 2. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2.1 Si deve infatti osservare che l'eccezione con cui si affermi la tardività della querela è inammissibile se il "dies a quo" deve essere determinato con un giudizio di fatto che è precluso al giudice di legittimità (sul punto, Sez.2, Sentenza n. 37383 del 21/06/2016, Federici, Rv. 267948 - 01 : "La tardività della querela può essere rilevata in sede di legittimità se risulta dalla sentenza impugnata, ovvero da atti da cui sia desumibile immediatamente ed inequivocabilmente il vizio denunciato, senza necessità di una specifica indagine fattuale che, comportando l'accesso agli atti, non é consentita al giudice di legittimità"); nel caso in esame, í ricorrenti sostengono che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] sarebbe venuta a conoscenza del motivo del protesto del primo assegno in seguito alla telefonata ricevuta dal Banco di Napoli, quando invece la Corte di appello fa riferimento, per due volte, al ricevimento del titolo con la fascetta allegata, in cui erano indicate le circostanze del mancato incasso, come momento dal quale far decorrere il termine per la presentazione della querela; peraltro, la Corte dì appello ha anche rilevato che dopo il protesto del primo assegno, [OSCURATO:PERSONA] venne contattato da [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva rassicurato dicendogli di portare all'incasso il secondo dei titoli, per cui è in quel momento che la persona offesa si poteva rendere conto del raggiro subìto, 4 considerato che un'eventuale situazione di incertezza va integrata in favore del querelante. 2.2 Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso: quanto alla attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], si deve rilevare che il collegio condivide la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Peraltro questa Corte, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice dì merito un ampio margine di apprezzamento ApA,v circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto; inoltre, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, Pacca, Rv.227493). Contraddizioni che non si rinvengono nel caso in esame, nel quale la Corte di appello ha fornito congrua motivazione della attendibilità del racconto della persona offesa, riscontrate sia dalla documentazione in atti che dalle dichiarazioni degli imputati, che si sono più volte contraddetti sull'andamento dei fatti: sul punto si vedano le pagine 14 e 15 della sentenza della Corte di appello, che ha anche motivando sulla superfluità della perizia grafologica chiesta da [OSCURATO:PERSONA], alla luce delle prove già acquisite. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; in virtù del principio della soccombenza, [OSCURATO:PERSONA] deve inoltre essere condannato al pagamento delle spese in favore della parte civile, non sussistendo motivi per la compensazione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il reato è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e lo condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappre
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