CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 ottobre 2024
Cassazione n. 45229/2024
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a seguente ORDINANZA sulla correzione dell'errore materiale disposta d'ufficio sul dispositivo della sentenza emessa in data 2/10/2024 nel procedimento penale n. 24448/2024 RG Cass. a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], sul dispositivo della sentenza resa nel proc. peri. RG del 2.10.2024 della II Sezione Penale; visti gli atti, la sentenza udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 2.10.2024, resa nel procedimento n. 24448/24 RG Corte Cassazione, la II Sezione Penale di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal PM presso il Tribunale di Agrigento contro l'ordinanza del Tribunale che aveva accolto l'eccezione difensiva circa la mancata traduzione dell'avviso di conclusione delle indagini di cui aveva perciò dichiarato la nullità con conseguente restituzione degli atti; 2. nel dispositivo della sentenza inserito nel ruolo dell'udienza camerale, tuttavia, risulta indicata la condanna del PM al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; si tratta, com'è evidente, di un errore materiale (poiché detta statuizione, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., non consegue alla dichiarazione della inammissibilità del ricorso proposto dalla parte pubblica) senz'altro suscettibile di essere emendato con il ricorso alla procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. (cfr., Sez. 1, n. 23870 del 28/05/2016, Cossu, Rv. 266880 - 01 in cui la Corte ha spiegato che può farsi ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui all'art. 130 cod. proc. pen. per emendare la sentenza che abbia erroneamente statuito la condanna del pubblico ministero al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende a seguito della l'inammissibilità del ricorso proposto dalla parte pubblica e la Corte vi provvede con procedura "de plano", senza instaurazione del rito formale della correzione previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.). Il dispositivo inserito nel ruolo dell'udienza camerale va pertanto corretto nei termini suindicati, ovvero elidendo la condanna alle spese ed al pagamento della somma in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel ruolo dell'udienza di camera di consiglio del 02/10/2024 avanti alla Seconda sezione penale della F COM mm Corte di Cassazione in relazione al procedimento n. 24448/24 RG Corte 012 Cassazione, nel senso che, l'espressione riportata nel dispositivo "e condanna il 2 g r , >C3 -1 > ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in Com - O -4(0) favore della Cassa delle ammende" vada soppressa. CIN E -- o Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. 5--)rnA Così deciso in