CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 marzo 1976
Cassazione n. 33960/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Na) il 16/3/1976 avverso l'ordinanza del 21/2/2022 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi l'ordinanza con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21/2/2022, il Tribunale di Napoli rigettava l'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto dichiarare non esecutiva la sentenza emessa a suo carico dallo stesso Ufficio il 16/2/2021, con revoca dell'ingiunzione a demolire e dei provvedimenti consequenziali. 2. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - Violazione dell'art. 548, comma 3, cod. proc. pen. (nella formulazione antecedente alla I. 28 aprile 2014, n. 67). [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione avrebbe rigettato la richiesta - concernente l'esecutività del titolo - con argomento viziato, in primo luogo citando impropriamente la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte con riguardo al diverso istituto della rescissione del giudicato. Di seguito, l'ordinanza non avrebbe valutato il principio - affermato ancora dal massimo Collegio - in forza del quale la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza non ammetterebbe equipollenti ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, neppure qualora contenga tutti gli elementi essenziali della decisione. Ne conseguirebbe, dunque, la palese fallacia dell'argomento del Giudice, che avrebbe impropriamente equiparato la notifica dell'ingiunzione a demolire a quella dell'avviso di deposito con estratto della sentenza, mai avvenuta. Infine sul punto, l'ordinanza avrebbe impropriamente richiamato principi in tema di restituzione in termini, istituto mai richiesto dal ricorrente; - sotto altro profilo, poi, si contesta la totale mancanza di motivazione con riguardo all'istanza di sospensione dell'ingiunzione a demolire per violazione dell'articolo 8 CEDU, presente nell'incidente ma rimasta senza risposta. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato. 4. Al riguardo si osserva, in primo luogo, l'incongruenza del richiamo giurisprudenziale con il quale l'ordinanza si apre (Sez. U, n. 15498 del 21/4/2021), poiché relativo all'istituto dell'assenza dell'imputato dal processo, invero diverso da quello della contumacia qui in esame. 5. Di seguito, il Giudice ha sostenuto l'equivalenza della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna a quella dell'ingiunzione a demolire, pacificamente eseguita recando in allegato la stessa decisione irrevocabile; in particolare, l'ordinanza ha evidenziato che - anche a voler ammettere che il [OSCURATO:PERSONA] non avesse avuto conoscenza della sentenza del 16/2/2012 mediante la procedura di notifica - lo stesso effetto si sarebbe comunque verificato per facta concludentia con la notifica dell'ingiunzione a demolire, come confermato dal fatto che il ricorrente aveva già proposto due incidenti di esecuzione avverso lo stesso ordine. 7. Con questo argomento, tuttavia, l'ordinanza si è posta in palese contrasto con il principio - affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 35402 del 9/7/2003, Mainente, Rv. 225362) - in forza del quale, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione di sentenza contumaciale, la notificazione all'imputato dell'avviso di deposito con l'estratto di sentenza non può essere sostituita da alcun altro atto, pur se quest'ultimo ne contenga tutti gli elementi essenziali (il [OSCURATO:PERSONA], ad esempio, ha escluso che la notificazione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva possa considerarsi equivalente all'avviso di deposito con l'estratto contumaciale di sentenza. Tra le altre, successivamente, Sez. 1, n. 50471 del 14/9/2018, Manto, Rv. 274527). 8. In ragione di quanto precede, dunque, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio, affinché il Giudice - applicando il principio appena richiamato - verifichi se il [OSCURATO:PERSONA] avesse ricevuto notifica dell'estratto contumaciale della sentenza n. 4256/2012 emessa dal Tribunale di Napoli il 16/2/2012, della quale non si dà conto nel provvedimento in esame. In quella sede, peraltro, il Giudice esaminerà anche il merito dell'incidente di esecuzione, ossia gli argomenti di fatto sui quali si basava la richiesta (subordinata) di sospensione dell'ordine di demolizione, completamente trascurati nell'ordinanza in esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli. Così deciso in Ro