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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 8 marzo 2016

Cassazione n. 12593/2022

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ente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6156/2017 R.G. proposto dall'Istituto delle Suore di [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via G.B.

Vico n. 22, presso lo Studio legale tributario Santacroce - Procida - Fruscione; contro [OSCURATO:PERSONA], con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21, presso gli Uffici dell'[OSCURATO:PERSONA]; 0nLk° avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 5108/3/2016, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 107296708.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma 214 2'02Z i [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 2 O APR 2022 IL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6156/2017 R.G. proposto dall'Istituto delle Suore di [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via G.B. Vico n. 22, presso lo Studio legale tributario Santacroce - Procida - Fruscione; contro [OSCURATO:PERSONA], con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21, presso gli Uffici dell'[OSCURATO:PERSONA]; 0nLk° avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 5108/3/2016, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 107296708. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma 214 2'02Z i [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 2 O APR 2022 IL
Decreto Cassazione n. 12593/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris