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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 17 gennaio 2025

Cassazione n. 18189/2025

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa il 4 febbraio 2025 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata e trasmettere gli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente per il giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di convalida di sequestro probatorio emesso dal PM il 17 gennaio 2025 ed avente ad oggetto l'autoveicolo indicato in atti, in relazione al reato di ricettazione iscritto a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Ricorre il difensore dell'indagato deducendo: 2.1 violazione dell'art. 324 comma 6 cod.proc.pen. per omessa notifica dell'avviso di fissazione di udienza; il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di verificare la regolare costituzione delle parti e non avrebbe considerato che la notifica all'indagato [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza celebrata alle ore 09:00 del 4 Febbraio 2025 era stata effettuata soltanto alle ore 14:00 del medesimo giorno, quando il dispositivo era già stato n depositato.

L'omesso avviso della data fissata per l'udienza di riesame, costituendo palese violazione del diritto dell'indagato di partecipazione al procedimento, è sanzionato con la nullità assoluta insanabile e rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.

La mancata notifica dell'indagato o del difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza per il riesame è causa di nullità dell'ordinanza emessa all'esito dell'udienza e comporta la inefficacia della misura cautelare reale per il superamento del termine di 10 giorni tra la ricezione degli atti e la decisione, a norma del combinato disposto degli articoli 324 comma 7 e 309 commi 9 e 10 cod.proc.pen. 2.2 Violazione dell'art. 648 cod.pen. e omessa valutazione del fumus nel contraddittorio fra le parti, nonché omessa valutazione della memoria difensiva con conseguente ricaduta in tema di motivazione del provvedimento.

Il ricorrente deduce che il decreto di convalida impugnato esponeva che il vincolo cautelare si riferiva al corpo del reato, e cioè al motore di cui si ipotizzava la ricettazione, e che era necessario compiere accertamenti tecnici e lamenta che si tratta di motivazione stereotipata, non rispettosa del dettato normativo e dei principi fissati in tema dalla giurisprudenza di legittimità.

Osserva, inoltre, che il Tribunale non ha tenuto conto delle informazioni e delle argomentazioni prodotte dalla difesa e ha confermato un sequestro meramente esplorativo e privo di legittime giustificazioni, osservando che le argomentazioni introdotte dalla difesa non possono essere oggetto di valutazione perché implicano valutazioni tecniche giuridiche rimesse al giudice di merito.

In buona sostanza il Tribunale ha ammesso di non avere valutato , per carenza di competenze tecniche, le tesi difensive, così riconoscendo l'illegittimità del provvedimento emesso per la totale omessa valutazione della memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è fondato e rende superfluo l'esame del secondo.

Dall'esame degli atti allegati al ricorso emerge che l'indagato non ha ricevuto notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di riesame, e ciò determina la nullità del giudizio, cui ha preso parte il difensore.

La questione relativa alla natura della nullità derivante dall'omesso avviso all'indagato per l'udienza di riesame risulta oggetto di soluzioni non sempre omogenee in giurisprudenza.

Secondo l'orientamento maggioritario, da cui il Collegio non ritiene di discostarsi perché sostenuto da risalenti decisioni delle Sezioni Unite, l'omissione dell'avviso all'indagato per l'udienza di riesame comporta una nullità assoluta ed insanabile.

E' stato in particolare affermato che nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali la persona nel cui interesse l'impugnazione è stata proposta ha diritto alla notificazione dell'avviso d'udienza, ancorché la richiesta sia stata sottoscritta unicamente dal difensore; l'omissione di tale formalità, che è finalizzata all'instaurazione del contraddittorio, determina, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., la nullità assoluta ed insanabile del procedimento e dell'ordinanza conclusiva. (Sez.

U, n. 29 del 25/10/2000, Scarlino, Rv. 216960 - 01;nel medesimo senso Sez. 3, n. 39902 del 28/05/2014, Ramasso, Rv. 260382- 01; Sez. 2 , n. 43972 del 26/10/2022 Cc.

Rv. 283855 - 01; nonché da Sez. 3, n. 9756 del 03/02/2022, Fontana, Rv. 282923-01.) La nullità assoluta ed insanabile dell'udienza di riesame e del successivo provvedimento, non comporta l'inefficacia del sequestro Infatti, sulla scia di quanto enunciato da questa Corte nella sua più autorevole composizione ( Sez.

U, n. 40 del 22/11/1995, dep. 1996, Carlutti, Rv. 203772-01 e Sez.

U, n. 33540 del 27/6/2001, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 219230-01) è stato affermato anche recentemente che l'omessa notifica al difensore dell'avviso dell'udienza di riesame integra nullità di ordine generale a norma dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., che si propaga all'ordinanza di riesame e, se tempestivamente dedotta, comporta l'annullamento con rinvio dell'ordinanza stessa, al quale, tuttavia, non segue la perdita di efficacia della misura cautelare, giacché tale effetto si verifica solo quando il provvedimento del tribunale del riesame non intervenga nel termine stabilito, e non anche allorché, emesso tempestivamente, sia per qualche ragione annullabile. (Sez. 4, n. 29954 del 14/10/2020, Zheng, Rv. 279715 - 01).

Per le ragioni sin qui esposte gli atti vanno trasmessi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che procederà al nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per il giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell'art.324 comma 5 cod.proc.pen. per l'ulteriore corso.

Roma 7 maggio 2025 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] Anna (P truzzellis DEPOSIT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa il 4 febbraio 2025 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata e trasmettere gli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente per il giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di convalida di sequestro probatorio emesso dal PM il 17 gennaio 2025 ed avente ad oggetto l'autoveicolo indicato in atti, in relazione al reato di ricettazione iscritto a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Ricorre il difensore dell'indagato deducendo: 2.1 violazione dell'art. 324 comma 6 cod.proc.pen. per omessa notifica dell'avviso di fissazione di udienza; il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di verificare la regolare costituzione delle parti e non avrebbe considerato che la notifica all'indagato [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza celebrata alle ore 09:00 del 4 Febbraio 2025 era stata effettuata soltanto alle ore 14:00 del medesimo giorno, quando il dispositivo era già stato n depositato. L'omesso avviso della data fissata per l'udienza di riesame, costituendo palese violazione del diritto dell'indagato di partecipazione al procedimento, è sanzionato con la nullità assoluta insanabile e rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. La mancata notifica dell'indagato o del difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza per il riesame è causa di nullità dell'ordinanza emessa all'esito dell'udienza e comporta la inefficacia della misura cautelare reale per il superamento del termine di 10 giorni tra la ricezione degli atti e la decisione, a norma del combinato disposto degli articoli 324 comma 7 e 309 commi 9 e 10 cod.proc.pen. 2.2 Violazione dell'art. 648 cod.pen. e omessa valutazione del fumus nel contraddittorio fra le parti, nonché omessa valutazione della memoria difensiva con conseguente ricaduta in tema di motivazione del provvedimento. Il ricorrente deduce che il decreto di convalida impugnato esponeva che il vincolo cautelare si riferiva al corpo del reato, e cioè al motore di cui si ipotizzava la ricettazione, e che era necessario compiere accertamenti tecnici e lamenta che si tratta di motivazione stereotipata, non rispettosa del dettato normativo e dei principi fissati in tema dalla giurisprudenza di legittimità. Osserva, inoltre, che il Tribunale non ha tenuto conto delle informazioni e delle argomentazioni prodotte dalla difesa e ha confermato un sequestro meramente esplorativo e privo di legittime giustificazioni, osservando che le argomentazioni introdotte dalla difesa non possono essere oggetto di valutazione perché implicano valutazioni tecniche giuridiche rimesse al giudice di merito. In buona sostanza il Tribunale ha ammesso di non avere valutato , per carenza di competenze tecniche, le tesi difensive, così riconoscendo l'illegittimità del provvedimento emesso per la totale omessa valutazione della memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è fondato e rende superfluo l'esame del secondo. Dall'esame degli atti allegati al ricorso emerge che l'indagato non ha ricevuto notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di riesame, e ciò determina la nullità del giudizio, cui ha preso parte il difensore. La questione relativa alla natura della nullità derivante dall'omesso avviso all'indagato per l'udienza di riesame risulta oggetto di soluzioni non sempre omogenee in giurisprudenza. Secondo l'orientamento maggioritario, da cui il Collegio non ritiene di discostarsi perché sostenuto da risalenti decisioni delle Sezioni Unite, l'omissione dell'avviso all'indagato per l'udienza di riesame comporta una nullità assoluta ed insanabile. E' stato in particolare affermato che nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali la persona nel cui interesse l'impugnazione è stata proposta ha diritto alla notificazione dell'avviso d'udienza, ancorché la richiesta sia stata sottoscritta unicamente dal difensore; l'omissione di tale formalità, che è finalizzata all'instaurazione del contraddittorio, determina, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., la nullità assoluta ed insanabile del procedimento e dell'ordinanza conclusiva. (Sez. U, n. 29 del 25/10/2000, Scarlino, Rv. 216960 - 01;nel medesimo senso Sez. 3, n. 39902 del 28/05/2014, Ramasso, Rv. 260382- 01; Sez. 2 , n. 43972 del 26/10/2022 Cc. Rv. 283855 - 01; nonché da Sez. 3, n. 9756 del 03/02/2022, Fontana, Rv. 282923-01.) La nullità assoluta ed insanabile dell'udienza di riesame e del successivo provvedimento, non comporta l'inefficacia del sequestro Infatti, sulla scia di quanto enunciato da questa Corte nella sua più autorevole composizione ( Sez. U, n. 40 del 22/11/1995, dep. 1996, Carlutti, Rv. 203772-01 e Sez. U, n. 33540 del 27/6/2001, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 219230-01) è stato affermato anche recentemente che l'omessa notifica al difensore dell'avviso dell'udienza di riesame integra nullità di ordine generale a norma dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., che si propaga all'ordinanza di riesame e, se tempestivamente dedotta, comporta l'annullamento con rinvio dell'ordinanza stessa, al quale, tuttavia, non segue la perdita di efficacia della misura cautelare, giacché tale effetto si verifica solo quando il provvedimento del tribunale del riesame non intervenga nel termine stabilito, e non anche allorché, emesso tempestivamente, sia per qualche ragione annullabile. (Sez. 4, n. 29954 del 14/10/2020, Zheng, Rv. 279715 - 01). Per le ragioni sin qui esposte gli atti vanno trasmessi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che procederà al nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per il giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell'art.324 comma 5 cod.proc.pen. per l'ulteriore corso. Roma 7 maggio 2025 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] Anna (P truzzellis DEPOSIT
Decreto Cassazione n. 18189/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris