CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21422/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 101 R.G. n. 43857/23 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. sia di merito (là dove propongono una diversa ricostruzione della condotta ascritta all'imputato) sia aspeciFiche, posto che la Corte di appello ha basato principalmente la sua decisione sulle "modalità dell'evasione", spiegando con motivazione adeguata (che si basava sull'accertamento dei fatti riportato a pag. 2), perché tale condotta non fosse di particolare tenuità (tenuto anche conto del tentativo dell'imputato di ingannare i verbalizzanti con versioni fantasiose e false scuse sulle ragioni della sua assenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/-