Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1998
ECLI:EU:T:1998:120
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61995B0116 - IT
Avis juridique important
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61995B0116
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione ampliata) del 10 giugno 1998. - Cementir - [OSCURATO:SOCIETA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Irricevibilità - Atto confermativo - Litispendenza. - [OSCURATO:PERSONA]116/95.
raccolta della giurisprudenza 1998 pagina II-02261
[OSCURATO:PERSONA] chiave
Ricorso di annullamento - Atti impugnabili - Lettera della [OSCURATO:PERSONA] che respinge una domanda di riduzione dell'importo di un'ammenda inflitta con decisione emessa ai sensi delle norme sulla concorrenza e che chiarisce i motivi della fissazione di detto importo - Decisione confermativa - Inoppugnabilità
(Trattato CE, art. 173)
[OSCURATO:PERSONA] che abbia proposto ricorso contro una decisione che le infligge un'ammenda per violazione delle norme comunitarie sulla concorrenza non è legittimata ad impugnare una lettera con la quale la [OSCURATO:PERSONA] respinge la sua domanda di riduzione dell'importo dell'ammenda e chiarisce i motivi della fissazione di detto importo. Infatti una lettera del genere è una decisione puramente confermativa della decisione che infligge l'ammenda e non modifica la situazione giuridica dell'impresa determinata dall'adozione di quest'ultima.