CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 settembre 2022
Cassazione n. 32428/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] S.A.S. (P.I.: 01329020497), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Oslavia, n. 39 B; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (P.I.: 00104330493), in persona del Sindaco - legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; - controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Livorno n. 712/2019 (pubblicata il 27 giugno 2019); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 38587/19 C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] letta la memoria depositata dalla difesa del Comune controricorrente ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 850/2018 l’adito Giudice di pace di Livorno rigettava l’opposizione proposta dalla s.a.s. “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]” avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 6750/2018, emessa dal Sindaco pro-tempore del Comune di Livorno con riferimento alla violazione prevista dall’art. 43 del Reg. comunale n. 28 del 2005, consistita nell’aver esercitato attività di commercio di bevande ed alimenti in forma fissa e su area privata, pur essendo munita solo di autorizzazione al commercio su area pubblica in forma ambulante. 2. Decidendo sull’appello proposto dalla suddetta ricorrente e nella resistenza del citato Comune, il Tribunale di Livorno lo respingeva con sentenza n. 712/2019 (pubblicata il 27 giugno 2019), condannando l’appellante anche al pagamento delle spese del grado. A sostegno dell’adottata pronuncia, il giudice di appello rilevava, innanzitutto, che il fatto involto dalla vicenda in questione non potesse considerarsi coperto dal giudicato riconducibile alla sentenza del Giudice di pace di Livorno n. 358/2010, perché avente ad oggetto un accertamento compiuto dal Comune di Livorno nel 2005 e in una situazione di fatto diversa da quella oggetto di contestazione nella causa in corso. Il suddetto Tribunale ravvisava, poi, l’infondatezza del secondo motivo di gravame con cui si sosteneva l’insussistenza della violazione in questione sul presupposto che l’attività di essa appellante dovesse considerarsi esercitata in forma ambulante. Infatti, indipendentemente dall’attitudine del rimorchio alla circolazione stradale, era da escludersi che l’attività, al momento dell’accertamento, possedesse le caratteristiche del commercio ambulante, poiché la struttura, attraverso la quale veniva effettuata tale attività, era –in virtù di due distinti controlli e seguiti nell’agosto e nel novembre 2017 –risultata fissa (essendo la baracchina oggetto di verifica priva di ruote ed appoggiata su sostegni lignei) e non presentava elementi dai quali desumere la sua idoneità ad essere rimossa. Infine, il giudice di secondo grado respingeva il motivo relativo alla supposta illegittimità della liquidazione delle spese vive in favore del Comune di Livorno nel giudizio di prime cure, nel quale era stato rappresentato da un funzionario, poiché quella quantificata in euro 150,00 appariva congrua rispetto ai presumibili costi sostenuti dal citato Comune per resistere in giudizio. 3. Avverso la citata sentenza di appello ha formulato ricorso per cassazione la s.a.s. “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]”, riferito a tre motivi. Ha resistito con controricorso l’intimato Comune di Livorno, la cui difesa ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 12 disp. prel. c.c., per non aver il giudice di appello rilevato il giudicato determinato dalla sentenza del Giudice di pace di Livorno n. 358/2010 (pubblicata il 26 aprile 2010 e non impugnata). 2. Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, afferente le caratteristiche di precarietà ed amovibilità del manufatto di vetroresina su ruote. 3. Con la terza doglianza la ricorrente ha lamentato –avuto riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., per non aver il giudice di appello tenuto conto che essa ricorrente era stata condannata al pagamento delle spese di lite all’esito del giudizio di primo grado, malgrado il Comune di Livorno non si fosse costituito a mezzo di avvocato, ma fosse stato solo rappresentato da un suo funzionario. 4. Rileva il collegio che il primo motivo è manifestamente infondato sul presupposto – come ritenuto nell’impugnata sentenza – dell’inopponibilità del giudicato esterno riconducibile alla indicata sentenza del Giudice di pace di Livorno n. 358/2010 (avente riguardo all’accertamento di una violazione analoga risalente al 2005), siccome attinente a fatti pregressi e diversi da quelli successivamente riportati nel verbale di contestazione posti a fondamento dell’ordinanza-ingiunzione opposta di cui si discorre in questa sede (relativa ad un accertamento compiuto nel 2017), come adeguatamente motivato nella sentenza di appello, e, quindi, concretanti due differenti illeciti amministrativi, distinti ed autonomi, non riconducibili ad un rapporto di durata. 5. La seconda censura si prospetta anch’essa infondata perché, con la complessiva valutazione di merito – adeguatamente motivata – operata nell’impugnata sentenza, il Tribunale livornese ha compiutamente accertato – sulla scorta delle acquisite risultanze istruttorie – l’insussistenza, in base alla caratteristiche della struttura e alla sua constatata inamovibilità all’atto del duplice controllo, della natura di attività ambulante dell’attività commerciale svolta, emergendo, al contrario, l’ancoraggio fisso della struttura sull’area in cui tale attività veniva svolta, in tal senso, perciò, non risultando affatto omesso l’esame del fatto indicato nel motivo. 6. Il terzo ed ultimomotivo è, invece, fondato. Infatti, si osserva che, se è vero che quando la P.A. è rappresentata nel giudizio di primo grado da un funzionario delegato (e non da un difensore tecnico munito di procura, condizione, invece, necessaria in secondo grado) e che la stessa P.A., ove vittoriosa, ha diritto alla liquidazione dei soli esborsi, è, tuttavia, necessario che - ai fini del riconoscimento di quest’ultimo diritto - il funzionario deve chiedere espressamente tale rimborso e giustificarlo con la produzione di apposita nota spese, come statuito dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Cass. n. 11389/2011 e Cass. n. 30597/2017). A tale principio di diritto non si è conformato il Tribunale di Livorno nell’impugnata sentenza e che, perciò, dovrà uniformarvisi in sede di rinvio. Nel caso di specie, infatti, il funzionario si era semplicemente limitato ad invocare il rigetto dell’opposizione (sul presupposto della dedotta legittimità e della prospettata efficacia dell’ordinanza- ingiunzione), come riportato in ricorso e come evincibile dalla stessa sentenza impugnata, senza, però, chiedere il rimborso delle spese vive sopportate, depositando anche la relativa nota. Pertanto, il giudice di pace – diversamente da quanto sostenuto nell’impugnata sentenza di appello –non avrebbe potuto riconoscere di ufficio al Comune di Livorno rappresentato da un funzionario delegato, un rimborso forfettario di dette spese (ancorché in una misura presumibilmente corrispondente ai costi sostenuti dal citato Comune resistente per la partecipazione al giudizio di prime cure, essendo, infatti, necessario che essi fossero effettivamente giustificati, riscontrabili e riportati in apposita nota spese). 7. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, previo rigetto dei primi due motivi, deve essere accolto il terzo, con conseguente cassazione, in relazione allo stesso, dell’impugnata sentenza ed il rinvio della causa al Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona di altro magistrato, il quale, oltre ad uniformarsi al principio di diritto precedentemente enunciato, provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso e rigetta gli altri. Cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona di altro magistrato. Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezion