CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2023
Cassazione n. 25418/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 gennaio 2021 la Corte di Appello di Firenze ha confermato - anche in relazione alla recidiva contestata - la sentenza del 21 giugno 2017 del Tribunale di Livorno, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del reato di cui agli artt. 73, comma 1 e 4, nonché 80, comma 1 lett. g) d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato alla pena di anni due mesi quattro giorni tredici di reclusione e 3555 euro di multa. 2. E' stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale l'imputato ha richiesto l'annullamento della decisione per violazione di legge quanto alla ritenuta recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile per tardività. In particolare: - la sentenza della Corte territoriale è stata pronunciata il 18 gennaio 2021, in camera di consiglio e senza l'intervento delle parti in ragione della normativa emergenziale sanitaria, con motivazione riservata in trenta giorni; - lo stesso Giudice d'appello ha dato atto che non era stata formulata da alcuna delle parti richiesta di discussione orale, e che l'imputato non aveva manifestato mediante il suo difensore la volontà di comparire; - il dispositivo della sentenza è stato notificato al difensore, in proprio e quale domiciliatario (come da nomina), il giorno 19 gennaio 2021; - il termine di trenta giorni è stato rispettato, con deposito della motivazione il 26 gennaio 2021; - ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., il termine per proporre ricorso per cassazione - pari a quarantacinque giorni - scadeva il 3 aprile 2021; - il ricorso in esame, invece, è stato depositato solo il 9 aprile 2021. 4. Ciò non può che comportare l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28/04/2023 Il Consigliere estensor