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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 10875/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi iscritti al n. 1156/2023 R.G. e al n. 3174/2023 proposti da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procure allegate ai ricorsi -ricorrente- contro Questura di Torino e Ministero dell'Interno, domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende ope legis -resistenti- avverso il DECRETO del [OSCURATO:PERSONA] di TORINO depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino depositata il 14/09/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA], sbarcato presso l’isola di Lampedusa il 28 agosto 2022, era destinatario di un decreto di respingimento adottato dal Questore di Agrigento in data 31 agosto 2022, eseguito con trattenimento presso il C.P.R. di Torino. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Torino convalidava il provvedimento di trattenimento, osservando, in particolare, che dal foglio notizie allegato in atti risultava che lo straniero era venuto in Italia per trovare lavoro e non aveva richiesto la protezione internazionale; escludeva, inoltre, che l’espulsione fosse collettiva, essendo stata valutata singolarmente la situazione personale del trattenuto.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione (rubricato al n. 1156/2023) avverso tale decreto, adottato in data 2 settembre 2022, articolando due motivi di censura, nei confronti del Ministero dell’Interno e del Questore della Provincia di Torino, che sono rimasti intimati.

3. Il ricorrente presentava domanda di protezione internazionale in data 12 settembre 2022, a seguito della quale il Questore di Torino disponeva, con contestuale provvedimento, il suo trattenimento ai sensi dell’art. 6, comma 3, d. lgs. 142/2015.

Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 14 settembre 2022, convalidava tale provvedimento, ritenendo che il caso in esame dovesse sussumersi nella previsione di cui all’art. 6, comma 3, d. lgs. 142/2015.

4. Il suindicato ricorrente ha proposto separato ricorso (rubricato al n. 3174/2023) per la cassazione di tale provvedimento prospettando un unico motivo di doglianza, nei confronti del Ministero dell’Interno e del Questore alla Provincia di Torino, che si sono costituiti tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

5. I ricorsi era no stati fissati per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..

Il ricorrente ha depositato memorie illustrative, alle quali ha allegato il provvedimento del Giudice di Pace di Agrigento, depositato il 7-10-2022, di annullamento del citato decreto di respingimento.

6. Con ordinanza interlocutoria di questa Corte n.30458/2023 è stata disposta la riunione del ricorso rubricato al n. 3174/2023 R.G. al ricorso iscritto al n. 1156/2023 R.G. ed è stato altresì disposto il rinvio a nuovo ruolo delle cause, in attesa delle decisioni di altri ricorsi, fissati per la trattazione in pubblica udienza con le ordinanze interlocutorie di questa Corte n. 22806/2023 e n.23843/2023; i ricorsi sono stati nuovamente fissati per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Rilevato che:

7. I motivi del ricorso R.G. n.1156/2023 sono così rubricati: «I. violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, c. 4, 10-ter, D. Lgs. 286/98, 8, Direttiva 2013/32/UE – manifesta illegittimità del decreto di respingimento presupposto – mancata informativa in merito alla possibilità di richiedere la protezione internazionale (Cass., n. 5926/15);

II. violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, c. 4, 10-ter, D. Lgs. 286/98, 8, Direttiva 2013/32/UE – violazione art. 4, Protocollo 4 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo – divieto di espulsioni collettive e natura seriale del decreto di respingimento».

Il motivo del ricorso R.G. 3174/2023 è così rubricato: «violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, c. 4, 10-ter, D. Lgs. 286/98, 8, Direttiva 2013/32/UE – manifesta illegittimità del decreto di respingimento presupposto – mancata informativa in merito alla possibilità di richiedere la protezione internazionale e illegittimità dei conseguenti decreti questorili (Cass., n. 5926/15)».

Il ricorrente, cittadino tunisino, dopo aver premesso di essere giunto a Lampedusa (AG) il 28 agosto 2022 a bordo di un natante insieme a numerosi connazionali, denuncia, con il primo motivo di entrambi i suindicati ricorsi, di non avere ricevuto informazioni circa la possibilità di chiedere la protezione internazionale, come aveva dichiarato all’udienza di convalida del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Rimarca che l'obbligo di informare gli stranieri, giunti irregolarmente nel territorio di uno Stato dell'Unione Europea, in merito al diritto di richiedere il riconoscimento della protezione internazionale, è espressamente previsto dall’art.8 della direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013; deduce che, nel caso in esame, non risulta alcuna prova dell’assolvimento dell’onere di informazione nei confronti del ricorrente in merito alla possibilità di chiedere protezione internazionale, poiché né il foglio notizie di pre-identificazione del 28 agosto 2022, né quello compilato il 31 agosto 2022 attestano la somministrazione di alcuna informativa, orale o scritta, al ricorrente, né agli atti è allegata la “Scheda informativa per l’eventuale richiesta di protezione internazionale secondo la normativa di cui all’articolo 8 della Direttiva 2013/32/UE”.

Con il secondo motivo del ricorso R.G. 1156/2023 rileva che in sede di convalida del trattenimento, si era opposto alla richiesta della Questura di Torino affermando la natura seriale del respingimento di cui era destinatario, unitamente ai 21 connazionali sbarcati il medesimo giorno e trattenuti presso il C.P.R. di Torino.

In particolare il ricorrente richiama la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, secondo cui l’elemento determinante ai fini dell’individuazione di un’operazione di espulsione collettiva è l’allontanamento di una persona in quanto parte di un gruppo, in assenza di un esame individuale della situazione personale e della possibilità di esporre i motivi di opposizione al provvedimento ablativo.

Ad avviso del ricorrente, nel caso di specie, l’esame ragionevole e oggettivo della condizione individuale degli stranieri destinatari del provvedimento di respingimento non ha avuto luogo in quanto prima dell’emissione del decreto di respingimento l’attività istruttoria della pubblica amministrazione si era esaurita nella redazione di due cd.

“fogli notizie”.

8. Il primo motivo del ricorso rubricato al n. 1156/2023 R.G. è fondato.

8.1. L’art. 8 della direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013 prevede che “qualora vi siano indicazioni che cittadini di paesi terzi o apolidi tenuti in centri di trattenimento o presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere esterne, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, gli Stati membri forniscono loro informazioni sulla possibilità di farlo.

In tali centri di trattenimento e ai valichi di frontiera gli Stati membri garantiscono servizi di interpretazione nella misura necessaria per agevolare l'accesso alla procedura di asilo”.

L’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 6di 117di 11 Cass. 10743/2017) a seguito dell’entrata in vigore degli artt. 1, comma 2, e 3 d. lgs. 142/2015 (di attuazione della Direttiva del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 8) va perciò adeguata all’evoluzione normativa nel frattempo intervenuta, dovendosi stabilire le autorità competenti hanno il dovere di fornire, ai sensi dell’ informazioni sulla ; ciò a pena di nullità dei conseguenti decreti di respingimento e trattenimento, posto che questa attività è funzionale ad assicurare il diritto del migrante di ottenere informazioni sufficienti a consentire di avere un accesso effettivo alle procedure di asilo, dato che proprio la mancanza di informazioni costituisce uno dei principali ostacoli all'accesso a tali procedure (cfr.

Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 23 febbraio 2012, ric. n. 27765/09 [OSCURATO:PERSONA] ed altri c.

Italia, § 204).

8.3. Il provvedimento impugnato non è coerente con i principi appena illustrati, perché il Giudice di Pace non si è pronunciato compiutamente in ordine all’adempimento del suddetto obbligo informativo, né ha dato conto delle risultanze del foglio notizie o di aver svolto accertamenti al riguardo, benché la questione fosse stata specificamente sollevata dal difensore del trattenuto (cfr. anche verbale d’udienza del 16-6-2022). [OSCURATO:PERSONA] di Pace si è limitato ad affermare che dal foglio notizie allegato in atti risultava che lo straniero era venuto in Italia per trovare lavoro e non aveva richiesto la protezione internazionale, ossia ha la mancata proposizione della domanda di protezione internazionale; tale evenienza non può difatti mai giustificare la reticenza dell’amministrazione circa i ragguagli di cui al citato art. 10 ter, comma 1: e ciò in quanto, proprio in base a detta norma, la scelta dello straniero di non proporre domanda di protezione internazionale deve essere una scelta informata (supportata, quindi, dall’acquisita cognizione sia dell’esistenza di un diritto di asilo riconosciuto dall’ordinamento italiano, sia degli strumenti procedimentali attraverso cui tale diritto riceve concreta tutela).

8.4. Non vi dubbio, poi, che una simile nullità del decreto di respingimento potesse essere rilevata, ove manifesta, anche in sede di convalida del trattenimento.

Invero, il sindacato giurisdizionale nel giudizio di convalida del decreto di trattenimento di un cittadino straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 d. lgs. 286/1998, in relazione all'art. 5, par. 1, CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia “regolare”), involge incidentalmente, ai fini della decisione da assumere, anche la «manifesta illegittimità̀» del provvedimento di espulsione o respingimento (si vedano in questo senso, ex multis, Cass. 18404/2023, Cass. 18128/2022, Cass. 7829/2019, Cass.5750/2017, Cass. 24415/2015).

Per completezza espositiva e per quanto occorra, va aggiunto che il ricorrente ha allegato alla memoria illustrativa il provvedimento del Giudice di Pace di Agrigento, depositato il 7-10-2022, di annullamento del citato decreto di respingimento, ma non risulta precisato se detto provvedimento sia divenuto inoppugnabile.

Alla stregua di quanto precede, l’ordinanza di convalida del Giudice di Pace risulta viziata per l’errore di diritto rappresentato dall’aver la stessa obliterato il valore precettivo della richiamata disciplina circa l’informativa sulla procedura della protezione internazionale.

Infatti, poiché l'avvenuta presentazione di una domanda di protezione internazionale sarebbe ostativa al respingimento, quest'ultimo sarebbe illegittimo ove disposto senza il rispetto di tale preventivo dovere d'informazione, che ostacola di fatto il tempestivo esercizio del diritto a richiedere la protezione internazionale; tale illegittimità si riverbererebbe anche sul conseguente provvedimento di trattenimento, inficiandolo a sua volta (così Cass. 5926/2015, in motivazione).

9. In conclusione, il primo motivo del ricorso avverso il provvedimento di convalida del Giudice di Pace (r. g. n. 1156/2023) deve essere accolto.

Ne consegue l’assorbimento del secondo motivo di detto ricorso, su cui è oramai superfluo provvedere, e la cassazione senza rinvio del decreto di convalida impugnato, ai sensi dell’art. 382, comma 2, cod. proc. civ., dato che il processo non può essere proseguito a fronte dell’intervenuta scadenza del termine perentorio per disporre la convalida del trattenimento.

10. Le statuizioni appena adottate comportano, inevitabilmente, la cassazione senza rinvio anche del decreto di convalida reso dal Tribunale di Torino ai sensi dell’art. 6, commi 3 e 5, d. lgs. 142/2015.

Infatti, il venir meno di una delle condizioni imprescindibili per procedere alla convalida (costituita dal fatto che Peraltro, il trattenimento di cui qui si discorre è pure condizionato dall’esistenza di un valido decreto di espulsione o di respingimento: la misura di trattenimento è infatti sempre strumentale all’esecuzione di un decreto di espulsione o respingimento, onde non potrebbe essere adottata allorché un tale decreto sia da considerare nullo.

È evidente, pertanto, che in difetto di convalida (a seguito della cassazione qui disposta) del primo decreto di trattenimento, il trattenimento di cui all’art. 6, comma 3, cit., oggetto del secondo ricorso per cassazione, non possa ritenersi validamente adottato.

11. Poiché la parte ricorrente è ammessa ex lege al patrocinio a spese dello Stato (Cass.24102/2022) in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale e la dichiarazione del difensore di essere antistatario non può costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell’assistito (Cass.

S.U. 8561/2021), non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v.

Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass.

S.U. 24413/2021; da ultimo Cass.7749/2023; 30178/2023).

Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dai giudici di merito che hanno rispettivamente emesso i provvedimenti qui impugnati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso iscritto al n. 1156/2023 R.G., assorbito il secondo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi iscritti al n. 1156/2023 R.G. e al n. 3174/2023 proposti da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procure allegate ai ricorsi -ricorrente- contro Questura di Torino e Ministero dell'Interno, domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende ope legis -resistenti- avverso il DECRETO del [OSCURATO:PERSONA] di TORINO depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino depositata il 14/09/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], sbarcato presso l’isola di Lampedusa il 28 agosto 2022, era destinatario di un decreto di respingimento adottato dal Questore di Agrigento in data 31 agosto 2022, eseguito con trattenimento presso il C.P.R. di Torino. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Torino convalidava il provvedimento di trattenimento, osservando, in particolare, che dal foglio notizie allegato in atti risultava che lo straniero era venuto in Italia per trovare lavoro e non aveva richiesto la protezione internazionale; escludeva, inoltre, che l’espulsione fosse collettiva, essendo stata valutata singolarmente la situazione personale del trattenuto. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione (rubricato al n. 1156/2023) avverso tale decreto, adottato in data 2 settembre 2022, articolando due motivi di censura, nei confronti del Ministero dell’Interno e del Questore della Provincia di Torino, che sono rimasti intimati. 3. Il ricorrente presentava domanda di protezione internazionale in data 12 settembre 2022, a seguito della quale il Questore di Torino disponeva, con contestuale provvedimento, il suo trattenimento ai sensi dell’art. 6, comma 3, d. lgs. 142/2015. Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 14 settembre 2022, convalidava tale provvedimento, ritenendo che il caso in esame dovesse sussumersi nella previsione di cui all’art. 6, comma 3, d. lgs. 142/2015. 4. Il suindicato ricorrente ha proposto separato ricorso (rubricato al n. 3174/2023) per la cassazione di tale provvedimento prospettando un unico motivo di doglianza, nei confronti del Ministero dell’Interno e del Questore alla Provincia di Torino, che si sono costituiti tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. 5. I ricorsi era no stati fissati per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Il ricorrente ha depositato memorie illustrative, alle quali ha allegato il provvedimento del Giudice di Pace di Agrigento, depositato il 7-10-2022, di annullamento del citato decreto di respingimento. 6. Con ordinanza interlocutoria di questa Corte n.30458/2023 è stata disposta la riunione del ricorso rubricato al n. 3174/2023 R.G. al ricorso iscritto al n. 1156/2023 R.G. ed è stato altresì disposto il rinvio a nuovo ruolo delle cause, in attesa delle decisioni di altri ricorsi, fissati per la trattazione in pubblica udienza con le ordinanze interlocutorie di questa Corte n. 22806/2023 e n.23843/2023; i ricorsi sono stati nuovamente fissati per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Rilevato che: 7. I motivi del ricorso R.G. n.1156/2023 sono così rubricati: «I. violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, c. 4, 10-ter, D. Lgs. 286/98, 8, Direttiva 2013/32/UE – manifesta illegittimità del decreto di respingimento presupposto – mancata informativa in merito alla possibilità di richiedere la protezione internazionale (Cass., n. 5926/15); II. violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, c. 4, 10-ter, D. Lgs. 286/98, 8, Direttiva 2013/32/UE – violazione art. 4, Protocollo 4 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo – divieto di espulsioni collettive e natura seriale del decreto di respingimento». Il motivo del ricorso R.G. 3174/2023 è così rubricato: «violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, c. 4, 10-ter, D. Lgs. 286/98, 8, Direttiva 2013/32/UE – manifesta illegittimità del decreto di respingimento presupposto – mancata informativa in merito alla possibilità di richiedere la protezione internazionale e illegittimità dei conseguenti decreti questorili (Cass., n. 5926/15)». Il ricorrente, cittadino tunisino, dopo aver premesso di essere giunto a Lampedusa (AG) il 28 agosto 2022 a bordo di un natante insieme a numerosi connazionali, denuncia, con il primo motivo di entrambi i suindicati ricorsi, di non avere ricevuto informazioni circa la possibilità di chiedere la protezione internazionale, come aveva dichiarato all’udienza di convalida del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Rimarca che l'obbligo di informare gli stranieri, giunti irregolarmente nel territorio di uno Stato dell'Unione Europea, in merito al diritto di richiedere il riconoscimento della protezione internazionale, è espressamente previsto dall’art.8 della direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013; deduce che, nel caso in esame, non risulta alcuna prova dell’assolvimento dell’onere di informazione nei confronti del ricorrente in merito alla possibilità di chiedere protezione internazionale, poiché né il foglio notizie di pre-identificazione del 28 agosto 2022, né quello compilato il 31 agosto 2022 attestano la somministrazione di alcuna informativa, orale o scritta, al ricorrente, né agli atti è allegata la “Scheda informativa per l’eventuale richiesta di protezione internazionale secondo la normativa di cui all’articolo 8 della Direttiva 2013/32/UE”. Con il secondo motivo del ricorso R.G. 1156/2023 rileva che in sede di convalida del trattenimento, si era opposto alla richiesta della Questura di Torino affermando la natura seriale del respingimento di cui era destinatario, unitamente ai 21 connazionali sbarcati il medesimo giorno e trattenuti presso il C.P.R. di Torino. In particolare il ricorrente richiama la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, secondo cui l’elemento determinante ai fini dell’individuazione di un’operazione di espulsione collettiva è l’allontanamento di una persona in quanto parte di un gruppo, in assenza di un esame individuale della situazione personale e della possibilità di esporre i motivi di opposizione al provvedimento ablativo. Ad avviso del ricorrente, nel caso di specie, l’esame ragionevole e oggettivo della condizione individuale degli stranieri destinatari del provvedimento di respingimento non ha avuto luogo in quanto prima dell’emissione del decreto di respingimento l’attività istruttoria della pubblica amministrazione si era esaurita nella redazione di due cd. “fogli notizie”. 8. Il primo motivo del ricorso rubricato al n. 1156/2023 R.G. è fondato. 8.1. L’art. 8 della direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013 prevede che “qualora vi siano indicazioni che cittadini di paesi terzi o apolidi tenuti in centri di trattenimento o presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere esterne, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, gli Stati membri forniscono loro informazioni sulla possibilità di farlo. In tali centri di trattenimento e ai valichi di frontiera gli Stati membri garantiscono servizi di interpretazione nella misura necessaria per agevolare l'accesso alla procedura di asilo”. L’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 6di 117di 11 Cass. 10743/2017) a seguito dell’entrata in vigore degli artt. 1, comma 2, e 3 d. lgs. 142/2015 (di attuazione della Direttiva del Consiglio CEE 26/06/2013 num. 32 art. 8) va perciò adeguata all’evoluzione normativa nel frattempo intervenuta, dovendosi stabilire le autorità competenti hanno il dovere di fornire, ai sensi dell’ informazioni sulla ; ciò a pena di nullità dei conseguenti decreti di respingimento e trattenimento, posto che questa attività è funzionale ad assicurare il diritto del migrante di ottenere informazioni sufficienti a consentire di avere un accesso effettivo alle procedure di asilo, dato che proprio la mancanza di informazioni costituisce uno dei principali ostacoli all'accesso a tali procedure (cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 23 febbraio 2012, ric. n. 27765/09 [OSCURATO:PERSONA] ed altri c. Italia, § 204). 8.3. Il provvedimento impugnato non è coerente con i principi appena illustrati, perché il Giudice di Pace non si è pronunciato compiutamente in ordine all’adempimento del suddetto obbligo informativo, né ha dato conto delle risultanze del foglio notizie o di aver svolto accertamenti al riguardo, benché la questione fosse stata specificamente sollevata dal difensore del trattenuto (cfr. anche verbale d’udienza del 16-6-2022). [OSCURATO:PERSONA] di Pace si è limitato ad affermare che dal foglio notizie allegato in atti risultava che lo straniero era venuto in Italia per trovare lavoro e non aveva richiesto la protezione internazionale, ossia ha la mancata proposizione della domanda di protezione internazionale; tale evenienza non può difatti mai giustificare la reticenza dell’amministrazione circa i ragguagli di cui al citato art. 10 ter, comma 1: e ciò in quanto, proprio in base a detta norma, la scelta dello straniero di non proporre domanda di protezione internazionale deve essere una scelta informata (supportata, quindi, dall’acquisita cognizione sia dell’esistenza di un diritto di asilo riconosciuto dall’ordinamento italiano, sia degli strumenti procedimentali attraverso cui tale diritto riceve concreta tutela). 8.4. Non vi dubbio, poi, che una simile nullità del decreto di respingimento potesse essere rilevata, ove manifesta, anche in sede di convalida del trattenimento. Invero, il sindacato giurisdizionale nel giudizio di convalida del decreto di trattenimento di un cittadino straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 d. lgs. 286/1998, in relazione all'art. 5, par. 1, CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia “regolare”), involge incidentalmente, ai fini della decisione da assumere, anche la «manifesta illegittimità̀» del provvedimento di espulsione o respingimento (si vedano in questo senso, ex multis, Cass. 18404/2023, Cass. 18128/2022, Cass. 7829/2019, Cass.5750/2017, Cass. 24415/2015). Per completezza espositiva e per quanto occorra, va aggiunto che il ricorrente ha allegato alla memoria illustrativa il provvedimento del Giudice di Pace di Agrigento, depositato il 7-10-2022, di annullamento del citato decreto di respingimento, ma non risulta precisato se detto provvedimento sia divenuto inoppugnabile. Alla stregua di quanto precede, l’ordinanza di convalida del Giudice di Pace risulta viziata per l’errore di diritto rappresentato dall’aver la stessa obliterato il valore precettivo della richiamata disciplina circa l’informativa sulla procedura della protezione internazionale. Infatti, poiché l'avvenuta presentazione di una domanda di protezione internazionale sarebbe ostativa al respingimento, quest'ultimo sarebbe illegittimo ove disposto senza il rispetto di tale preventivo dovere d'informazione, che ostacola di fatto il tempestivo esercizio del diritto a richiedere la protezione internazionale; tale illegittimità si riverbererebbe anche sul conseguente provvedimento di trattenimento, inficiandolo a sua volta (così Cass. 5926/2015, in motivazione). 9. In conclusione, il primo motivo del ricorso avverso il provvedimento di convalida del Giudice di Pace (r. g. n. 1156/2023) deve essere accolto. Ne consegue l’assorbimento del secondo motivo di detto ricorso, su cui è oramai superfluo provvedere, e la cassazione senza rinvio del decreto di convalida impugnato, ai sensi dell’art. 382, comma 2, cod. proc. civ., dato che il processo non può essere proseguito a fronte dell’intervenuta scadenza del termine perentorio per disporre la convalida del trattenimento. 10. Le statuizioni appena adottate comportano, inevitabilmente, la cassazione senza rinvio anche del decreto di convalida reso dal Tribunale di Torino ai sensi dell’art. 6, commi 3 e 5, d. lgs. 142/2015. Infatti, il venir meno di una delle condizioni imprescindibili per procedere alla convalida (costituita dal fatto che Peraltro, il trattenimento di cui qui si discorre è pure condizionato dall’esistenza di un valido decreto di espulsione o di respingimento: la misura di trattenimento è infatti sempre strumentale all’esecuzione di un decreto di espulsione o respingimento, onde non potrebbe essere adottata allorché un tale decreto sia da considerare nullo. È evidente, pertanto, che in difetto di convalida (a seguito della cassazione qui disposta) del primo decreto di trattenimento, il trattenimento di cui all’art. 6, comma 3, cit., oggetto del secondo ricorso per cassazione, non possa ritenersi validamente adottato. 11. Poiché la parte ricorrente è ammessa ex lege al patrocinio a spese dello Stato (Cass.24102/2022) in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale e la dichiarazione del difensore di essere antistatario non può costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell’assistito (Cass. S.U. 8561/2021), non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021; da ultimo Cass.7749/2023; 30178/2023). Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dai giudici di merito che hanno rispettivamente emesso i provvedimenti qui impugnati. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso iscritto al n. 1156/2023 R.G., assorbito il secondo
Decreto Cassazione n. 10875/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris