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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 giugno 2023

Cassazione n. 25272/2023

Testo disponibile della fonte

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rdinanza della Corte di cassazione ex art. 391-biscod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC Cron.

R.G.N. 13250/2022 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 13250/2022 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]Simonetti; rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura su foglio separato; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ; rappresentato e difeso da sé stesso ( ), ai sensi dell’art.86 cod. proc. civ.; -controricorrente- per la revocazione dell’ordinanza n. 32873/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 9novembre 2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2023dal Consigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Taranto, qualifacatala come opposizione agli atti esecutivi, rigettò l’opposizione proposta dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] al pignoramento presso terzi promosso nei suoi confronti dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA]. 2.Avverso la decisione del giudice tarantino propose ricorso per cassazionel’Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo , tra l’altro, la violazione degl i artt. 140, 543 e 617 cod. proc. civ., pe r avere il giudice del m e rito erroneamente ritenuto ritualmente notificato l’atto di pignoramento mediante l’invio dell’avviso in data 3 dicembre 2018, e per avere, conseguentemente, ritenuto intempestiva l’opposizione esecutiva da lui proposta con ricorso depositato dopo la scadenza del termine di venti giorni dalla predetta notifica.

3. Questa Corte, con ordinanza 9 novembre 2021, n. 32873 ha rigettato il ricorso, condividendo la motivazione del Tribunale , che aveva ritenuto «pienamente valido il procedimento notificatorio nelle forme dell'art. 140 cod. proc. civ., ritenendo privodi rilievo il mancato ritiro del plico restituito per compiuta giacenza». 4.Avverso questa ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per revocazione sorretto da un unico motiv o .

Risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

In seguito all’abrogazione del disposto di cui all’art.391-bis, quarto comma, cod. proc. civ. – ed avuto riguardo alla nuova formulazione dell’art. 375 cod. proc. civ.(che prevede la pubblica udienza nei casi di revocazione di cui all’art. 391-quater cod. proc. civ., ma nonanche nei casi di cui al precedenteart. 391-bis) – la trattazione del ricorso è stata fissatain adunanza camerale.

Il Procuratore Generale non hadepositato conclusioni scritte.

Entrambe le partihanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA]

1. Va preliminarmente delibata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per revocazione sollevata dal controricorrente sul presupposto che la notifica dello stesso sarebbe avvenuta (in data 9 maggio 2022) tardivamente, dopo la scadenza del termine di sessanta giorni dalla notifica dell’ordinanza impugnata, avvenuta il giorno 8 marzo 2022. 1.1.L’eccezione è infondata.

In primo luogo, deve considerarsi la circostanza, esposta dallo stesso controricorrente, che la notifica dell’ordinanza impugnata era stata in debitamente effettuata all’indirizzo di posta elettronica certificata personale della parte, sebbene la stessa fosse munita di difensore; pertanto, la notifica effettuata alla parte personalmente deve reputarsi invalida.

In secondo luogo, quand’anche tale notifica fosse stata valida, quella del ricorso non sarebbe stata tardiva, poiché il relativo termine, decorrentedall’8 marzo 2022, venendo a scadenza il 7 maggio 2022, cadente di sabato, sarebbestato prorogato, ex art.155, quarto e quinto comma, cod. proc. civ., al lunedì successivo, e quindi proprio al giorno 9 maggio 2022.

L’eccezione, dunque, va rigettata. 2.Con l’unico motivo di revocazione, [OSCURATO:PERSONA] che l’ordinanza 9 novembre 2021, n. 32873 di questa Corte sarebbe affetta da un errore di fatto, ai sensi degli artt.391-bis e 395, n.4, cod. proc. civ..

L’errore consisterebbe nell’aver dimenticato di sommare ai venti giorni previsti dall’art. 617 cod. proc. civ.,ai fini del calcolo del termine perentorio per la proposizione dell’opposizioneagli atti esecutivi, i dieci giorni “in più” previsti dalla sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale perle notifiche perfezionatesi per compiuta giacenza.

Il ricorrente per revocazione deduceche, s e avesse tenuto conto di tale ulteriore termine, il collegio giudicante avreb be accolto il suo ricorsoper cassazione, poiché avrebbe considerato che il termine per l’opposizioneagli atti esecutivi sarebbe decorso non già dal 3 dicembre 2018 (data dell’invio della raccomandata informativa da parte dell’ufficiale giudiziario), bensì dal 13 dicembre 2018 (momento di perfezionamento della notifica pe r compiuta giacenza) , cos icché esso terminesarebbe scaduto il giorno 2 gennaio 2019, ovverosia proprio il giorno in cui egli aveva depositato il ricorso in opposizione, da ritenersi, pertanto,tempestiva.

3. Il ricorso per revocazione è inammissibile per du e distinte e concorrenti ragioni.

3.1. Nella fattispecie, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente,non viene in considerazione un mero errore di computo dei termini per la proposizione di un mezzo di impugnazione (il quale, riguardando un fatto interno alla causa e risolvendosi in una falsa percezione dei fatti rappresentati dalle parti, pacificamente configura un’ipotesidi errore revocatorio: C ass. 04/11/2014, n. 23445 e Cass.27/02/2018, n. 4565), ma viene in considerazione un errore sull’interpretazionedell’art. 140 cod. proc. civ., alla luce della sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale.

L’errore imputato– in thesi – al giudice di legittimità, dunque, non èun errore di fatto, ma un errore di giudizio sulla legge processuale, in quanto si rimprovera sostanzialmente alla Corte di cassazione di avere erroneamente interpretato l’art. 140 cod. proc. civ. , facendo decorrerei termini per la tutela in giudizio del destinatario della notifica dalla spedizione dalla raccomandata informativa anziché dal ricevimento della stessa o, comunque,decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. 3.2.Sotto altro profilo, va rilevato che, in tema di revocazione delle sentenze per errore di fatto,ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., nella nozione di punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare rientra non solo il fatto che è statocontroverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice di merito ha definito il processo(Cass. 15/03/ 2023, n. 7435).

Nella fattispecie, il fatto del rilievo della compiuta giacenza ai fini del perfezionamentodella notifica dell’atto di pignoramento, sul quale sarebbe caduto l’ errore della Corte di legittimità , era stato introdotto dal ricorrentecome specifico motivo di ricorso per cassazione mediante la deduzione della violazionedell’art. 140 cod. proc. civ., sicché aveva costituitoil principale fatto controvertibile nel giudizio.

Ciò posto, va ricordato che il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamente viene supposta l’esistenza (o quello positivamente accertato di cui erroneamente viene supposta l’inesistenza) non deve aver costituito oggetto di discussione nel processo e non deve quindi riguardare un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata;ove su un fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, la pronuncia del giudice non si configura, infatti, come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa delle risultanze processuali, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. 08/06/2018, n. 14929; Cass. 30/10/2018, n. 27622; Cass.04/04//2019, n. 9527; Cass. 22/10/2019, n. 26890; Cass.26/01/2022, n. 2236).

4. In definitiva, i l ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile. 5.Le spese del giudizio di revocazione seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 6.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art.13, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio di revocazione, che liquida in Euro 1.800,00, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rdinanza della Corte di cassazione ex art. 391-biscod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC Cron. R.G.N. 13250/2022 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 13250/2022 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]Simonetti; rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura su foglio separato; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ; rappresentato e difeso da sé stesso ( ), ai sensi dell’art.86 cod. proc. civ.; -controricorrente- per la revocazione dell’ordinanza n. 32873/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 9novembre 2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2023dal Consigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Taranto, qualifacatala come opposizione agli atti esecutivi, rigettò l’opposizione proposta dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] al pignoramento presso terzi promosso nei suoi confronti dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA]. 2.Avverso la decisione del giudice tarantino propose ricorso per cassazionel’Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo , tra l’altro, la violazione degl i artt. 140, 543 e 617 cod. proc. civ., pe r avere il giudice del m e rito erroneamente ritenuto ritualmente notificato l’atto di pignoramento mediante l’invio dell’avviso in data 3 dicembre 2018, e per avere, conseguentemente, ritenuto intempestiva l’opposizione esecutiva da lui proposta con ricorso depositato dopo la scadenza del termine di venti giorni dalla predetta notifica. 3. Questa Corte, con ordinanza 9 novembre 2021, n. 32873 ha rigettato il ricorso, condividendo la motivazione del Tribunale , che aveva ritenuto «pienamente valido il procedimento notificatorio nelle forme dell'art. 140 cod. proc. civ., ritenendo privodi rilievo il mancato ritiro del plico restituito per compiuta giacenza». 4.Avverso questa ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per revocazione sorretto da un unico motiv o . Risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. In seguito all’abrogazione del disposto di cui all’art.391-bis, quarto comma, cod. proc. civ. – ed avuto riguardo alla nuova formulazione dell’art. 375 cod. proc. civ.(che prevede la pubblica udienza nei casi di revocazione di cui all’art. 391-quater cod. proc. civ., ma nonanche nei casi di cui al precedenteart. 391-bis) – la trattazione del ricorso è stata fissatain adunanza camerale. Il Procuratore Generale non hadepositato conclusioni scritte. Entrambe le partihanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente delibata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per revocazione sollevata dal controricorrente sul presupposto che la notifica dello stesso sarebbe avvenuta (in data 9 maggio 2022) tardivamente, dopo la scadenza del termine di sessanta giorni dalla notifica dell’ordinanza impugnata, avvenuta il giorno 8 marzo 2022. 1.1.L’eccezione è infondata. In primo luogo, deve considerarsi la circostanza, esposta dallo stesso controricorrente, che la notifica dell’ordinanza impugnata era stata in debitamente effettuata all’indirizzo di posta elettronica certificata personale della parte, sebbene la stessa fosse munita di difensore; pertanto, la notifica effettuata alla parte personalmente deve reputarsi invalida. In secondo luogo, quand’anche tale notifica fosse stata valida, quella del ricorso non sarebbe stata tardiva, poiché il relativo termine, decorrentedall’8 marzo 2022, venendo a scadenza il 7 maggio 2022, cadente di sabato, sarebbestato prorogato, ex art.155, quarto e quinto comma, cod. proc. civ., al lunedì successivo, e quindi proprio al giorno 9 maggio 2022. L’eccezione, dunque, va rigettata. 2.Con l’unico motivo di revocazione, [OSCURATO:PERSONA] che l’ordinanza 9 novembre 2021, n. 32873 di questa Corte sarebbe affetta da un errore di fatto, ai sensi degli artt.391-bis e 395, n.4, cod. proc. civ.. L’errore consisterebbe nell’aver dimenticato di sommare ai venti giorni previsti dall’art. 617 cod. proc. civ.,ai fini del calcolo del termine perentorio per la proposizione dell’opposizioneagli atti esecutivi, i dieci giorni “in più” previsti dalla sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale perle notifiche perfezionatesi per compiuta giacenza. Il ricorrente per revocazione deduceche, s e avesse tenuto conto di tale ulteriore termine, il collegio giudicante avreb be accolto il suo ricorsoper cassazione, poiché avrebbe considerato che il termine per l’opposizioneagli atti esecutivi sarebbe decorso non già dal 3 dicembre 2018 (data dell’invio della raccomandata informativa da parte dell’ufficiale giudiziario), bensì dal 13 dicembre 2018 (momento di perfezionamento della notifica pe r compiuta giacenza) , cos icché esso terminesarebbe scaduto il giorno 2 gennaio 2019, ovverosia proprio il giorno in cui egli aveva depositato il ricorso in opposizione, da ritenersi, pertanto,tempestiva. 3. Il ricorso per revocazione è inammissibile per du e distinte e concorrenti ragioni. 3.1. Nella fattispecie, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente,non viene in considerazione un mero errore di computo dei termini per la proposizione di un mezzo di impugnazione (il quale, riguardando un fatto interno alla causa e risolvendosi in una falsa percezione dei fatti rappresentati dalle parti, pacificamente configura un’ipotesidi errore revocatorio: C ass. 04/11/2014, n. 23445 e Cass.27/02/2018, n. 4565), ma viene in considerazione un errore sull’interpretazionedell’art. 140 cod. proc. civ., alla luce della sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale. L’errore imputato– in thesi – al giudice di legittimità, dunque, non èun errore di fatto, ma un errore di giudizio sulla legge processuale, in quanto si rimprovera sostanzialmente alla Corte di cassazione di avere erroneamente interpretato l’art. 140 cod. proc. civ. , facendo decorrerei termini per la tutela in giudizio del destinatario della notifica dalla spedizione dalla raccomandata informativa anziché dal ricevimento della stessa o, comunque,decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. 3.2.Sotto altro profilo, va rilevato che, in tema di revocazione delle sentenze per errore di fatto,ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., nella nozione di punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare rientra non solo il fatto che è statocontroverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice di merito ha definito il processo(Cass. 15/03/ 2023, n. 7435). Nella fattispecie, il fatto del rilievo della compiuta giacenza ai fini del perfezionamentodella notifica dell’atto di pignoramento, sul quale sarebbe caduto l’ errore della Corte di legittimità , era stato introdotto dal ricorrentecome specifico motivo di ricorso per cassazione mediante la deduzione della violazionedell’art. 140 cod. proc. civ., sicché aveva costituitoil principale fatto controvertibile nel giudizio. Ciò posto, va ricordato che il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamente viene supposta l’esistenza (o quello positivamente accertato di cui erroneamente viene supposta l’inesistenza) non deve aver costituito oggetto di discussione nel processo e non deve quindi riguardare un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata;ove su un fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, la pronuncia del giudice non si configura, infatti, come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa delle risultanze processuali, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. 08/06/2018, n. 14929; Cass. 30/10/2018, n. 27622; Cass.04/04//2019, n. 9527; Cass. 22/10/2019, n. 26890; Cass.26/01/2022, n. 2236). 4. In definitiva, i l ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile. 5.Le spese del giudizio di revocazione seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 6.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art.13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio di revocazione, che liquida in Euro 1.800,00, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove
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