CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12990/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Il ricorso non si confronta con la sentenza che illustra le ragioni della partecipi: zione nel reato (pag. 4) e colpevolezza anche contestando la parzialità, quanto dati valorizzati, del motivo di gravame, né con le esplicitate e congrue ragioni di esclusione della fattispecie ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90, alidove correttamente dopo avere illustrato altresì le modalità della condotta e gli struinenti usati evidenziando l'intensa partecipazione ai fatti ascritti„ si valorizza il tras , porto di ben 5 chili di hashish quale elemento dirimente della decisione, in linea con la giurisprudenza di legittimità al riguardo secondo cui l'elaborazione della valuti: zione di tutti gli indici rilevanti ai fini in esame non esclude che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale dl 3 non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di una o più degli altri. Così incorrendo quindi in un caso di inammissibilità per carenza di specificità estrinseca. Emerge quindi una impugnazione meramente del merito accompagnata anche dalla mera citazione di conversazioni non íillagate integralmente, come invece doveroso. Tutt'altro che carente è l'articolata illustrazione delle ragioni di sussistenza della recidiva (pag. 6) che evidenzi3 come la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di di:)ianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, come emergete anche dalla valorizzaizone dei cumuli di pene che hanno riguardato il ricorrente. (Sez. U, Sentenza n. 35738 del 27/05/2010 Cc. (dep. 05/10,2)10 ) Rv. 247838 - 01). Ben motivata è l'esclusione delle generiche alla luce dei gravi precedenti penali laddove la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della pmopria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contrackli'l toria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno s:n(: cifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'in:E:Tesse dell'imputato (in termini, ex multis, Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020 Rv. 2;;'9549 - 02 MARIGLIANO; Cass., Sez. 6, n. 7707/2003, Rv. 229768). Rivalutativi: è la tesi circa la applicazione di pena più lieve. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sonna di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendi!. Così deciso