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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 12590/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di penale responsabilità in ordine al reato di cui all'art.186, comma 2, lett. b) del CdS è manifestamente infondato.

Il ricorrente, con un unico motivo, deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta tardività della deduzione della nullità determinata dal mancato avviso della facoltà farsi assistere dal difensore durante l'accertamento dello stato di ebbrezza.

E' pacifico che nel caso in esame l'imputato ha richiesto procedersi con il rito abbreviato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna.

La giurisprudenza di legittimità si è definitivamente consolidata nel senso che la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, ma che deve ritenersi sanata, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 438, comma 6-bis, e 464 cod. proc. pen., in caso di richiesta di rito abbreviato conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna (Sez. 4 -, n. 44962 del 04/11/2021, Rv. 282245 - 01; Sez. 4 -, n. 40550 del 03/11/2021, Rv. 282062 - 01).

Alla inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende che si stima equo quantificare nella somma di euro tremila a titolo dì sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di penale responsabilità in ordine al reato di cui all'art.186, comma 2, lett. b) del CdS è manifestamente infondato. Il ricorrente, con un unico motivo, deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta tardività della deduzione della nullità determinata dal mancato avviso della facoltà farsi assistere dal difensore durante l'accertamento dello stato di ebbrezza. E' pacifico che nel caso in esame l'imputato ha richiesto procedersi con il rito abbreviato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna. La giurisprudenza di legittimità si è definitivamente consolidata nel senso che la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, ma che deve ritenersi sanata, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 438, comma 6-bis, e 464 cod. proc. pen., in caso di richiesta di rito abbreviato conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna (Sez. 4 -, n. 44962 del 04/11/2021, Rv. 282245 - 01; Sez. 4 -, n. 40550 del 03/11/2021, Rv. 282062 - 01). Alla inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende che si stima equo quantificare nella somma di euro tremila a titolo dì sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Decreto Cassazione n. 12590/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris