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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 04390/2022

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18587-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di procuratore di BCC NPCs 2018 -2 SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA].

COOP.; - intimate - F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 18587/2020 Numero sezionale 498/2022 Numero di raccolta generale 4390/2022 Data pubblicazione 10/02/2022 avverso il decreto n. cronol. 2530/220 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositato il 03/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il ricorso in atti doValue s.p.a., quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., impugna l'epigrafato decreto con cui il Tribunale di Tivoli ha respinto l'opposizione al passivo del Fall.to [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. del credito della BCC soc. coop. – di cui [OSCURATO:SOCIETA]. si era resa cessionaria – sull'assunto che, sebbene, pur in difetto di data certa, il rapporto di conto corrente, donde il medesimo derivava e sul quale erano confluiti i saldi negativi delle aperture di credito e del conto anticipi, fosse opponibile al fallimento, il saldo negativo non era certo nel suo ammontare, posto, quanto allo scoperto di conto corrente, che per essere opponibile al fallimento era necessario che esso fosse anche computabile, diversamente non potendo calcolarsi gli interessi, e quanto agli altri saldi, essi erano privi di data certa e non erano perciò inopponibili al fallimento non avendo segnatamente la banca dimostrato aliunde la formazione del credito.

Ricorre ora per la cassazione di detta decisione la soccombente con due motivi, illustrati pure con memoria, ai quali non ha inteso replicare l'intimato. [OSCURATO:PERSONA]

2. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la riconosciuta opponibilità al fallimento del rapporto di conto corrente avrebbe dovuto consentire l'ammissione al passivo almeno del saldo creditorio in linea capitale, con esclusione dei soli interessi, e non già determinare la totale espunzione del credito.

Ric. 2020 n. 18587 sez.

M1 - ud. 18-01-2022 -2- F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 18587/2020 Numero sezionale 498/2022 Numero di raccolta generale 4390/2022 Data pubblicazione 10/02/2022

3. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che nel determinarsi nei riferiti termini il decidente avrebbe negato valenza probatoria alle risultanze degli estratti conto prodotti in causa, quantunque i medesimi costituissero prova atipica del credito e non fossero stati fatti oggetto di contestazione da parte della curatela.

4. Esaminando prioritariamente il secondo motivo di ricorso, in ragione del suo primato logico, dato che l'assunto declinato con il primo motivo postula che sia dimostrata la sussistenza del credito almeno in linea capitale, ne va riconosciuta la fondatezza essendo convinzione di questa Corte che «in tema di ammissione al passivo fallimentare, nell'insinuare il credito derivante da saldo negativo di conto corrente, la banca ha l'onere di dare conto dell'intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali; il curatore, eseguite le verifiche di sua competenza, ha l'onere di sollevare specifiche contestazioni in relazione a determinate poste, in presenza delle quali la banca ha, a sua volta, l'onere ulteriore di integrare la documentazione, o comunque la prova, del credito avuto riguardo alle contestazioni in parola; il giudice delegato o, in sede di opposizione, il tribunale, in mancanza di contestazioni del curatore, è tenuto a prendere atto dell'evoluzione storica del rapporto come rappresentata negli estratti conto, pur conservando il potere di rilevare d'ufficio ogni eccezione non rimessa alle sole parti che si fondi sui fatti in tal modo acquisiti al giudizio» (Cass. Sez.

I, 12/09/2018, n. 22208).

Non soddisfa perciò il richiamato principio di diritto il contrario enunciato operato dal decidente circa il fatto che la banca non avrebbe dato altrimenti prova delle proprie rivendicazioni, risultando detta affermazione ingiustamente lesiva del diritto alla prova della ricorrente, poiché essa prescinde totalmente dalla valenza, quantomeno indiretta a Ric. 2020 n. 18587 sez.

M1 - ud. 18-01-2022 -3- F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 18587/2020 Numero sezionale 498/2022 Numero di raccolta generale 4390/2022 Data pubblicazione 10/02/2022 fronte della mancanza di contestazioni avversarie, ascrivibile agli estratti conto prodotti in causa.

5. Va dunque accolto il secondo motivo di ricorso e, assorbito il primo e cassata la decisione impugnata, la causa va rinviata al giudice a quo per un nuovo giudizio.

PQM Accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il primo; cassa l'impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti al Tribunale di Tivoli che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il giorno 18.1.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 18587 sez.

M1 - ud. 18-01-2022 -4- F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18587-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di procuratore di BCC NPCs 2018 -2 SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. COOP.; - intimate - F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 18587/2020 Numero sezionale 498/2022 Numero di raccolta generale 4390/2022 Data pubblicazione 10/02/2022 avverso il decreto n. cronol. 2530/220 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositato il 03/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il ricorso in atti doValue s.p.a., quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., impugna l'epigrafato decreto con cui il Tribunale di Tivoli ha respinto l'opposizione al passivo del Fall.to [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. del credito della BCC soc. coop. – di cui [OSCURATO:SOCIETA]. si era resa cessionaria – sull'assunto che, sebbene, pur in difetto di data certa, il rapporto di conto corrente, donde il medesimo derivava e sul quale erano confluiti i saldi negativi delle aperture di credito e del conto anticipi, fosse opponibile al fallimento, il saldo negativo non era certo nel suo ammontare, posto, quanto allo scoperto di conto corrente, che per essere opponibile al fallimento era necessario che esso fosse anche computabile, diversamente non potendo calcolarsi gli interessi, e quanto agli altri saldi, essi erano privi di data certa e non erano perciò inopponibili al fallimento non avendo segnatamente la banca dimostrato aliunde la formazione del credito. Ricorre ora per la cassazione di detta decisione la soccombente con due motivi, illustrati pure con memoria, ai quali non ha inteso replicare l'intimato. [OSCURATO:PERSONA] 2. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la riconosciuta opponibilità al fallimento del rapporto di conto corrente avrebbe dovuto consentire l'ammissione al passivo almeno del saldo creditorio in linea capitale, con esclusione dei soli interessi, e non già determinare la totale espunzione del credito. Ric. 2020 n. 18587 sez. M1 - ud. 18-01-2022 -2- F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 18587/2020 Numero sezionale 498/2022 Numero di raccolta generale 4390/2022 Data pubblicazione 10/02/2022 3. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che nel determinarsi nei riferiti termini il decidente avrebbe negato valenza probatoria alle risultanze degli estratti conto prodotti in causa, quantunque i medesimi costituissero prova atipica del credito e non fossero stati fatti oggetto di contestazione da parte della curatela. 4. Esaminando prioritariamente il secondo motivo di ricorso, in ragione del suo primato logico, dato che l'assunto declinato con il primo motivo postula che sia dimostrata la sussistenza del credito almeno in linea capitale, ne va riconosciuta la fondatezza essendo convinzione di questa Corte che «in tema di ammissione al passivo fallimentare, nell'insinuare il credito derivante da saldo negativo di conto corrente, la banca ha l'onere di dare conto dell'intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali; il curatore, eseguite le verifiche di sua competenza, ha l'onere di sollevare specifiche contestazioni in relazione a determinate poste, in presenza delle quali la banca ha, a sua volta, l'onere ulteriore di integrare la documentazione, o comunque la prova, del credito avuto riguardo alle contestazioni in parola; il giudice delegato o, in sede di opposizione, il tribunale, in mancanza di contestazioni del curatore, è tenuto a prendere atto dell'evoluzione storica del rapporto come rappresentata negli estratti conto, pur conservando il potere di rilevare d'ufficio ogni eccezione non rimessa alle sole parti che si fondi sui fatti in tal modo acquisiti al giudizio» (Cass. Sez. I, 12/09/2018, n. 22208). Non soddisfa perciò il richiamato principio di diritto il contrario enunciato operato dal decidente circa il fatto che la banca non avrebbe dato altrimenti prova delle proprie rivendicazioni, risultando detta affermazione ingiustamente lesiva del diritto alla prova della ricorrente, poiché essa prescinde totalmente dalla valenza, quantomeno indiretta a Ric. 2020 n. 18587 sez. M1 - ud. 18-01-2022 -3- F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 18587/2020 Numero sezionale 498/2022 Numero di raccolta generale 4390/2022 Data pubblicazione 10/02/2022 fronte della mancanza di contestazioni avversarie, ascrivibile agli estratti conto prodotti in causa. 5. Va dunque accolto il secondo motivo di ricorso e, assorbito il primo e cassata la decisione impugnata, la causa va rinviata al giudice a quo per un nuovo giudizio. PQM Accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il primo; cassa l'impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti al Tribunale di Tivoli che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il giorno 18.1.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 18587 sez. M1 - ud. 18-01-2022 -4- F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a
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