Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2024

Cassazione n. 38108/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stata confermata la sua condanna per il reato previsto dall'art.7, comma 15bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.

L'unico motivo di impugnazione, inerente alla dedotta carenza di prova in relazione alla effettiva responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascritto, è inammissibile per palese infondatezza e in quanto riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

In particolare - in relazione all'argomento già posto alla base del motivo di appello e in forza del quale non sussisterebbe prova adeguata che il ricorrente stesse effettivamente svolgendo un'attività di parcheggiatore abusivo - la Corte ha, con argomentazioni congruenti e logiche, valorizzato plurime circostanze di fatto; ovvero la comprovata ricezione di una somma di denaro da parte di un automobilista al momento dell'intervento degli operanti, la presenza sulla sua persona di denaro in monete e l'assenza di prova in ordine alla spiegazione alternativa fornita dall'imputato.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 settembre 2024 Il Consigliere estensore La P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stata confermata la sua condanna per il reato previsto dall'art.7, comma 15bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285. L'unico motivo di impugnazione, inerente alla dedotta carenza di prova in relazione alla effettiva responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascritto, è inammissibile per palese infondatezza e in quanto riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. In particolare - in relazione all'argomento già posto alla base del motivo di appello e in forza del quale non sussisterebbe prova adeguata che il ricorrente stesse effettivamente svolgendo un'attività di parcheggiatore abusivo - la Corte ha, con argomentazioni congruenti e logiche, valorizzato plurime circostanze di fatto; ovvero la comprovata ricezione di una somma di denaro da parte di un automobilista al momento dell'intervento degli operanti, la presenza sulla sua persona di denaro in monete e l'assenza di prova in ordine alla spiegazione alternativa fornita dall'imputato. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 Il Consigliere estensore La P
Sentenza Cassazione n. 38108/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris