CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 00892/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 20 giugno 2017 dal Tribunale di Pistoia in relazione a fattispecie di rapina. 1.1. Il ricorso, originariamente fissato avanti alla settima sezione penale, è stato trasmesso alla sezione ordinaria competente per materia. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Herbert con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo,si lamenta violazione di legge e vizio di in difetto della quantificazione dei singoli aumenti di pena a titolo di continuazione in relazione ai diversi reati satellite. 2.2. Con il secondo motivo,si lamenta vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità per il reato sub A). La Corte avrebbe male valutato gli esiti delle intercettazioni in cui si descriveva una condotta del tutto diversa da quella in contestazione e ricostruita dai testi posto che richiama la presenza di un'altra persona, una iniziale resistenza della persona offesa e un tipo di violenza (il tirare i capelli della vittima) di fatto negate dalle stesse persontoffese. . [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati. 2. Il secondo motivo di ricorso, da valutarsi preliminarmente nel rispetto dell'ordine logico delle questioni, è inammissibile. 2.1. Le doglianze riguardanti la ricostruzione dei fatti risultano proposte al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099). 2.2. Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste. Sussiste infatti una motivazione che - fin dal primo grado (cfr. pag. 4 della sentenza) fornisce l'indicazione degli elementi di coerenza fra intercettazione e fatto e spiega anche le incongruenze reiterate anche in sede di legittimità dal ricorrente ("Sono tutti elementi che coincidono con le caratteristiche della rapina: l'orario è lo stesso, indicato dalle testimoni; i soldi non furono dati subito ("abbiamo tardato molto"), perché il rapinatore si diresse versò la collaboratrice occasionale (PASCU), che in effetti "non mi dava i soldi" e non verso la dipendente del distributore (SANN1A); la PASCU non è italiana, come osserva giustamente l'interlocutore, ma rumena, il che dimostra che i due stavano parlando proprio della persona coinvolta nella rapina. È coerente anche la descrizione dell'azione: fu necessario afferrarla, e portarla con la pistola alla tempia fino dalla SANN1A, per ottenere che questa sborsasse l'incasso. Da qui l'apprezzamento, tipicamente maschile, sulle capacità di opposizione della PASCU ("questa è una con le palle"). Infatti, il rapinatore non sapeva che quella non era una dipendente, ed interpretò la sua resistenza come espressione di coraggio. Ha poca rilievo il fatto che [OSCURATO:PERSONA] dica in ambientale di averla 'presa per i capelli'. Il particolare in sé non è stato descritto dalle testimoni, ma la pistola puntata alla tempia è comunque un gesto che coinvolge il capo. Altro aspetto coincidente con il fatto in esame è che quel giorno l'incasso era stato notevole, come riferito dalla teste, tanto che - nell'ambientale questo viene sottolineato con le parole "sai quanto movimento]' ha quella?"). A fronte di tale motivazione - logica e congrua - il ricorrente si limita a reiterare le medesime considerazioni di fatto e non offre elementi idonei ad elidere la portata delle argomentazioni articolate dai giudici del merito. 3. Il primo motivo di ricorso è fondato. Quanto ai profili di lamentata omessa motivazione in ordine agli aumenti in continuazione, va ricordato che anche le Sezioni Unite PIZ2:0NE hanno ritenuto che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena debba essere correlato all'entità degli stessi e comunque tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene (Sez. U, Sentenza n. 47127 del 24/06/2021 Rv. 282269 - 01). La sentenza in esame non ottempera a tali indicazioni. Manca la specificazione dei singoli aumenti, tra l'altro operati in maniera indifferenziata per i delitti di furto e tentato furto. Inoltre, non vi è motivazione sulla misura dell'aumento (non minimale) per la rapina oggetto del giudizio, valutata come reato satellite. 4. La ritenuta ammissibilità e fondatezza della doglianza in tema di trattamento sanzionatorio, seppur in parte qua, del ricorso, consente a questa Corte di rilevare d'ufficio le questioni inerenti all'applicazione della declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e di dichiarare, per l'effetto, l'intervenuta prescrizione del reato di cui al capo S (tentato furto pluriaggravato commesso tra il 10 e 1'11 marzo 2014). Questa Corte, infatti, ha più volte affermato che allorché non tutti i motivi di ricorso per cassazione siano inammissibili, sono rilevabili d'ufficio le questioni inerenti all'applicazione della declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., che non comportino la necessità di accertamenti in fatto o di valutazioni di merito incompatibili con i limiti del giudizio di legittimità (ex multis Sez. 1, sent. n. 9288 del 20/1/2014, Rv. 259788). Applicandosi, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, la più favorevole disciplina introdotta dalla I. 5 dicembre 2005, n. 251, il termine massimo, in assenza degli ulteriori aumenti dovuti alle condizioni soggettive ostative di cui al cpv. dell'art. 161 cod. pen. (non risulta contestata la recidiva qualificata), risulta interamente maturato alla data dell'odierna pronunzia. 5. Le suesposte considerazioni impongono la declaratoria di estinzione per prescrizione del tentato furto pluriaggravato contestato al capo S) e l'annullamento della sentenza impugnata in relazione ai rimanenti capi con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze e la declaratoria di definitività dell'accertamento di responsabilità sui residui reati. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo s) perché estinto per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata relativamente alla determinazione degli aumenti di pena a titolo di continuazione per i residui reati e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Rigetta nel resto il ricorso. Così decis in Roàia, il 16 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA].gliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente (Vinc nz