CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 25198/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che entrambi i motivi di ricorso: nella specie, il primo che deduce ilvizio di violazione di legge in relazione alla sussistenza del reato di all’art. 474,cod. pen., per mancanza del requisito del marchio registrato, nonché il secondo,che deduce il vizio di violazione di legge in ordine alla sussistenza dell’art. 648,cod. pen., per mancanza dell’elemento soggettivo di fattispecie, non sonoconsentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello e ivipuntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici scrutinabili insede di legittimità (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01);rimarcato, ancor più a monte, che il motivo relativo alla configurabilità delreato di cui all’art. 474 cod. pen. è inammissibile, in quanto la censura -per comeperaltro incidentalmente rilevato anche dalla corte di appello- non veste iconnotati di specificità richiesti per un ricorso presentato per ottenerel’assoluzione da un reato estinto per prescrizione già in primo grado, dovendosiricordare e ribadire che «in tema di impugnazioni, l'imputato che, senza averrinunciato alla prescrizione, proponga ricorso per cassazione avverso sentenza dinon doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena diinammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, inmodo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenzadel fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilitàdell'elemento soggettivo del reato, affinché possa immediatamente pronunciarsisentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.,ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi incui sia incorso il giudice della sentenza impugnata» (Sez. 4, n. 8135 del31/01/2019, Rv. 275219 – 01);rilevato, altresì, che la censura relativa all’insussistenza del reato per lamancanza di una registrazione del marchio, non è consentito anche perché lacensura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello,secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nellasentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestarespecificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto (Sez.2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01);considerato che l’inammissibilità del motivo principale, con il quale vienededotta l’insussistenza del reato presupposto rispetto alla ricettazione, fadecadere anche il secondo motivo, che risulta subordinato all’accoglimento delprimo, deducendosi l’insussistenza del presupposto oggettivo della provenienzaillecita del bene ricevuto;che la corte d’appello ha comunque motivato in ordine ad entrambe ledoglianze, rilevando l’inequivoca contraffazione della merce venduta al dettaglio,accertata dagli agenti della Guardia di Finanza, nonché dal legale rappresentatedella società titolare della licenza per la distribuzione degli articoli, teste AntonioMartinelli, nonché la consapevolezza di tale contraffazione da parte delricorrente, sprovvisto di documentazione contabile relativa alla merce e incapacedi giustificarne la provenienza, la cui illiceità viene fondatamente posta a basedel giudizio di responsabilità per entrambi i reati contestati (si vedano le pagg. 4-5 della sentenza impugnata);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]