CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07689/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Torino in parziale riforma della sentenza in data 05/06/2020 del Tribunale di Torino, confermata l'affermazione di responsabilità dell'attuale ricorrente in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv cod.pen, 73, comma 1 bis dpr n. 309/1990, 337 e 582-585-576 n. 1 e 61 n. 2 cod.pen. e la condanna alla pena ritenuta di giustizia, eliminava la confisca del denaro in sequestro; Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia inosservanza dell'art. 99 cod.pen. e vizio di motivazione; Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato; va ricordato che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo, conseguendo da ciò un preciso onere motivazionale da parte del giudice nell'ipotesi di aggravamento della pena per effetto della ritenuta recidiva (Sez.6, n.34702 del 16/07/2008, Rv.240706;Sez.5, n.46452 del 21/10/2008, Rv.242601; Sez.6, n.42363 del 25/09/2009, Rv.244855; Sez.6, n. 14550 del 15/03/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250039; Sez. 3, n.19170 del 17/12/2014, dep.08/05/2015, Rv.263464); nella specie, la Corte di appello ha compiutamente adempiuto all'onere motivazionale, rimarcando non solo i numerosi precedenti penali dell'imputato ma anche la natura omogenea degli stessi, nonchè la contiguità temporale della nuova condotta illecita e le modalità violente che l'avevano connotata (in relazione ai connessi reati di cui agli art. 337 e 582-585 cod.pen.), circostanze tutte che comprovavano che il nuovo delitto commesso fosse espressione di una maggiore capacità a delinquere e pericolosità sociale dell'imputato. Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend