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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 gennaio 2021

Cassazione n. 37402/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza pronunciata in data 14 gennaio 2021, la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], in sede di giudizio di rinvio disposto con sentenza della Quarta Sezione penale di questa Suprema Corte emessa il 27 ottobre 2020, veniva confermata l'ordinanza che accoglieva solo parzialmente, operando una decurtazione del 20% dell'indennizzo, la domanda di ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] per i reati di illecita concorrenza ed estorsione pluriaggravata.

2. Avverso la decisione proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo di doglianza ampiamente articolato, vizio di violazione di legge e mancanza assoluta di motivazione in relazione agli artt. 125, 314 cod. proc. pen. e 24 Cost.

In particolare, la Corte territoriale decidendo in sede di rinvio non si sarebbe conformata al dictum contenuto nella sentenza di annullamento della Corte di Cassazione, che aveva stabilito che fossero indicate le circostanze fattuali che, essendo state taciute in sede di interrogatorio di garanzia dall'indagato per essersi questi avvalso del diritto al silenzio, avrebbero potuto essere rappresentate o chiarite da quest'ultimo al fine di incidere sulle risultanze delle indagini.

Tanto premesso, la difesa invoca la mancanza di colpa lieve posta da entrambi i giudici di merito a fondamento della decurtazione del 20% dall'indennizzo dovuto all'indagato, il quale aveva esercitato il proprio diritto al silenzio costituzionalmente garantito, in modo del tutto neutrale rispetto alla misura cautelare cui veniva sottoposto.

Invero, la mancata revoca dell'ordinanza di custodia cautelare disposta nei confronti del Cosmo non sarebbe dipesa dal comportamento silente dello stesso, atteso che, da un lato, gli elementi di fatto che fondavano l'assoluzione dello stesso coincidevano integralmente con quelli posti alla base del provvedimento cautelare e, dall'altro lato, nessuna circostanza specifica sarebbe emersa ex post, circostanza che, in quanto nota al solo imputato in sede di interrogatorio, avrebbe avuto consistenza tale da contribuire in qualche modo al giudizio di assoluzione per insussistenza del fatto.

Si ricava che il comportamento silente del ricorrente non poteva contribuire causalmente al mantenimento del suo stato di detenzione, né tantomeno incidere sull'esito dell'indagine o su un più rapido chiarimento dei fatti.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e non merita di essere accolto.

L'ordinanza impugnata si è attenuta ai principi giurisprudenziali affermati in materia e al dettato dell'art 314 c.p.p. ed ha esaminato gli elementi agli atti, recependo il principio di diritto affermato dai giudici di legittimità della Quarta Sezione penale che, con la sentenza in data 28 novembre 2019, avevano annullato la precedente ordinanza di rigetto della riparazione per ingiusta detenzione richiesta dal ricorrente, censurando il fatto che la Corte di appello avesse ipotizzato una condotta colposa dell'istante basata su dati di fatto che erano stati considerati di valenza negativa nel giudizio assolutorio di merito quanto anche alla sola condotta di concorso esterno ipotizzabile a carico dell'Arcidiacono ed inoltre avesse omesso di valutare la giustificazione che il ricorrente aveva fornito in sede di interrogatorio al Pm.

2. Deve pertanto essere respinto il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta che il giudice del rinvio non avrebbe seguito il thema decidendum segnato dalla sentenza di annullamento della Corte di Cassazione, violando l'art.627 cod. proc. pen.

Va infatti ricordato che nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione, il giudice, atteso l'obbligo di attenersi alle indicazioni della Corte regolatrice, conserva tutti i poteri del giudice che aveva emesso la sentenza annullata ed è libero di determinare il proprio convincimento di merito mediante un'autonoma valutazione della situazione di fatto, alla stregua del disposto dell'art. 627, secondo comma, cod. proc. pen., il quale prescrive che nei limiti dell'annullamento, il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato, con l'unico limite di non ripetere i vizi della motivazione rilevati nella sentenza annullata. (cfr. Sez. 6, n. 1180/96 del 22/11/1995, P.G. in proc.

Mirabello, Rv. 204558 - 01; Sez. 6, n. 4614 del 07/02/1995, Grande, Rv. 201266 - 01; Sez.1 ord. n. 2591 del 07/05/1998, Di brio, Rv. 210791 - 01).

3. Quanto al secondo motivo, si deve rammentare che la giurisprudenza ha ritenuto che la condotta dell'indagato che, in sede di interrogatorio, si avvalga della facoltà di non rispondere, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave qualora l'interessato non abbia riferito circostanze, ignote agli inquirenti, utili ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare (cfr. Sez. 4, n. 25252 del 20/05/2016, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 267393; Sez. 3, n. 29967 del 02/04/2014, Bertuccini, Rv. 259941; Sez. 3, n. 44090 del 09/11/2011, Messina e altro, Rv. 251325), precisando anche che in tali casi il giudice della riparazione deve accertare, innanzitutto, quali siano gli elementi taciuti o falsamente rappresentati, in ordine ai quali per l'indagato vi é un onere di rappresentazione ed allegazione non potendo tali elementi ritenersi assiomaticamente o in via del tutto ipotetica e congetturale, e deve, poi, valutare il sinergico nesso di relazione causale tra tali circostanze e l'addebito formulato, dando motivata contezza di come esse abbiano influito, concausalmente, nel mantenimento dello stato detentivo (si veda Sez. 4, n. 18711 del 15/02/2006, Carpito, Rv. 234585).

4. Nel caso di specie, i giudici reggini hanno esaminato in sede di rinvio elementi diversi da quelli raggiunti dalla precedente sentenza di annullamento ed ha esaustivamente motivato in merito alle ragioni giustificative della decurtazione del 20% dall'indennizzo riconosciuto in favore del ricorrente a titolo di riparazione per ingiusta detenzione.

In particolare la Corte di appello ha rilevato che, in sede di interrogatorio di garanzia, l'allora indagato si era avvalso della facoltà di non rispondere ed aveva omesso di riferire in merito a circostanze che, qualora rese note, avrebbero avuto una concreta, anche se minima, influenza causale sull'esito dell'indagine.

4.1. Giova sul punto rilevare che il diritto al silenzio rappresenta una estrinsecazione della libertà di autodeterminazione dell'accusato costituzionalmente garantita, che trova nel principio del nemo tenetur se detegere la sua massima espressione, e pertanto l'imputato ben può decidere di non fornire chiarimenti, ma di certo, il silenzio ed il rifiuto di fornire spiegazioni alternative rispetto alla ipotesi accusatoria possono assumere rilevanza in sede di valutazione del contegno processuale dell'accusato, ed a certe condizioni persino valore di argomento di prova (Sez. 1, n. 2653 del 26/10/2011, dep. 23/01/2012, M., Rv. 251828 - 01; Sez. 3, n. 43254 del 19/09/2019 C., Rv. 277259 - 01).

4.2. Più recentemente è stato precisato che in tema di equa riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta dell'indagato che, in sede di interrogatorio, si avvalga della facoltà di non rispondere, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, può assumere rilievo addirittura ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave poichè è onere dell'interessato apportare immediati contributi o riferire circostanze che avrebbero indotto l'[OSCURATO:PERSONA] ad attribuire un diverso significato agli cuiR, elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare (così Sez. 4, n. 24439 del 27/04/2018, Stamatopoulou, Rv. 273744 - 01).

4.3. A maggior ragione devono essere chiarite le ragioni per cui, in assenza di una colpa ostativa, nei termini sopra indicati, la condotta tenuta .dall'interessato, interna od esterna al procedimento, possa incidere sulla quantificazione dell'indennizzo, pur non avendo contribuito all'emissione od al mantenimento della misura cautelare.

Occorre, cioè, che venga argomentata la influenza della condotta tenuta dall'indagato, chiarendo le ragioni per le quali venga qualificata come colposa, in quanto violi le regole di prudenza e diligenza ed incida, in qualche modo, sull'esito dell'indagine ovvero sul più rapido chiarimento dei fatti, ancorché non possa riconoscersi, come nella diversa ipotesi della colpa grave, che l'avere tenuto quella condotta abbia 'indotto' o concorso ad indurre in errore l'autorità giudiziaria.

5. Nel caso di specie, in base ai capi di accusa in contestazione al ricorrente al momento di applicazione della misura cautelare, Cosmo era stato sottoposto ad interrogatorio di garanzia per i reati di illecita concorrenza ed estorsione pluriaggravata.

La Corte di appello, in sede di rinvio, con motivazione adeguata, congrua e priva di smagliature logiche - ha rilevato che la mancata risposta all'interrogatorio non ha consentito di acquisire il contributo che egli avrebbe potuto fornire agli inquirenti, al fine di risolvere più rapidamente le indagini, quantomeno nei suoi confronti, chiarendo le circostanze significative, quali le modalità di aggiudicazione dei lavori oggetto di indagini, le capacità imprenditoriali riferibili alla società aggiudicataria e le logiche di mercato, circostanze che, qualora fossero state disvelate nella sede opportuna, avrebbero consentito di escludere, nell'immediatezza, ogni ragionevole dubbio in merito alla irregolarità dell'appalto contestato e contaminazione malavitosa, agevolando e rendendo più efficiente il compito degli organi inquirenti in fase di indagini preliminari.

Per cui ha ritenuto che la colpa lieve del ricorrente fosse rinvenibile proprio nella condotta silente, e non collaborativa, tenuta dallo stesso espletata in sede di indagini, circostanza che, a parere della Corte di appello, giustifica la decurtazione del 20 % dall'importo complessivo della riparazione per la detenzione dallo stesso ingiustamente patita.

Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata in data 14 gennaio 2021, la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], in sede di giudizio di rinvio disposto con sentenza della Quarta Sezione penale di questa Suprema Corte emessa il 27 ottobre 2020, veniva confermata l'ordinanza che accoglieva solo parzialmente, operando una decurtazione del 20% dell'indennizzo, la domanda di ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] per i reati di illecita concorrenza ed estorsione pluriaggravata. 2. Avverso la decisione proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo di doglianza ampiamente articolato, vizio di violazione di legge e mancanza assoluta di motivazione in relazione agli artt. 125, 314 cod. proc. pen. e 24 Cost. In particolare, la Corte territoriale decidendo in sede di rinvio non si sarebbe conformata al dictum contenuto nella sentenza di annullamento della Corte di Cassazione, che aveva stabilito che fossero indicate le circostanze fattuali che, essendo state taciute in sede di interrogatorio di garanzia dall'indagato per essersi questi avvalso del diritto al silenzio, avrebbero potuto essere rappresentate o chiarite da quest'ultimo al fine di incidere sulle risultanze delle indagini. Tanto premesso, la difesa invoca la mancanza di colpa lieve posta da entrambi i giudici di merito a fondamento della decurtazione del 20% dall'indennizzo dovuto all'indagato, il quale aveva esercitato il proprio diritto al silenzio costituzionalmente garantito, in modo del tutto neutrale rispetto alla misura cautelare cui veniva sottoposto. Invero, la mancata revoca dell'ordinanza di custodia cautelare disposta nei confronti del Cosmo non sarebbe dipesa dal comportamento silente dello stesso, atteso che, da un lato, gli elementi di fatto che fondavano l'assoluzione dello stesso coincidevano integralmente con quelli posti alla base del provvedimento cautelare e, dall'altro lato, nessuna circostanza specifica sarebbe emersa ex post, circostanza che, in quanto nota al solo imputato in sede di interrogatorio, avrebbe avuto consistenza tale da contribuire in qualche modo al giudizio di assoluzione per insussistenza del fatto. Si ricava che il comportamento silente del ricorrente non poteva contribuire causalmente al mantenimento del suo stato di detenzione, né tantomeno incidere sull'esito dell'indagine o su un più rapido chiarimento dei fatti.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e non merita di essere accolto. L'ordinanza impugnata si è attenuta ai principi giurisprudenziali affermati in materia e al dettato dell'art 314 c.p.p. ed ha esaminato gli elementi agli atti, recependo il principio di diritto affermato dai giudici di legittimità della Quarta Sezione penale che, con la sentenza in data 28 novembre 2019, avevano annullato la precedente ordinanza di rigetto della riparazione per ingiusta detenzione richiesta dal ricorrente, censurando il fatto che la Corte di appello avesse ipotizzato una condotta colposa dell'istante basata su dati di fatto che erano stati considerati di valenza negativa nel giudizio assolutorio di merito quanto anche alla sola condotta di concorso esterno ipotizzabile a carico dell'Arcidiacono ed inoltre avesse omesso di valutare la giustificazione che il ricorrente aveva fornito in sede di interrogatorio al Pm. 2. Deve pertanto essere respinto il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta che il giudice del rinvio non avrebbe seguito il thema decidendum segnato dalla sentenza di annullamento della Corte di Cassazione, violando l'art.627 cod. proc. pen. Va infatti ricordato che nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione, il giudice, atteso l'obbligo di attenersi alle indicazioni della Corte regolatrice, conserva tutti i poteri del giudice che aveva emesso la sentenza annullata ed è libero di determinare il proprio convincimento di merito mediante un'autonoma valutazione della situazione di fatto, alla stregua del disposto dell'art. 627, secondo comma, cod. proc. pen., il quale prescrive che nei limiti dell'annullamento, il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato, con l'unico limite di non ripetere i vizi della motivazione rilevati nella sentenza annullata. (cfr. Sez. 6, n. 1180/96 del 22/11/1995, P.G. in proc. Mirabello, Rv. 204558 - 01; Sez. 6, n. 4614 del 07/02/1995, Grande, Rv. 201266 - 01; Sez.1 ord. n. 2591 del 07/05/1998, Di brio, Rv. 210791 - 01). 3. Quanto al secondo motivo, si deve rammentare che la giurisprudenza ha ritenuto che la condotta dell'indagato che, in sede di interrogatorio, si avvalga della facoltà di non rispondere, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave qualora l'interessato non abbia riferito circostanze, ignote agli inquirenti, utili ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare (cfr. Sez. 4, n. 25252 del 20/05/2016, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 267393; Sez. 3, n. 29967 del 02/04/2014, Bertuccini, Rv. 259941; Sez. 3, n. 44090 del 09/11/2011, Messina e altro, Rv. 251325), precisando anche che in tali casi il giudice della riparazione deve accertare, innanzitutto, quali siano gli elementi taciuti o falsamente rappresentati, in ordine ai quali per l'indagato vi é un onere di rappresentazione ed allegazione non potendo tali elementi ritenersi assiomaticamente o in via del tutto ipotetica e congetturale, e deve, poi, valutare il sinergico nesso di relazione causale tra tali circostanze e l'addebito formulato, dando motivata contezza di come esse abbiano influito, concausalmente, nel mantenimento dello stato detentivo (si veda Sez. 4, n. 18711 del 15/02/2006, Carpito, Rv. 234585). 4. Nel caso di specie, i giudici reggini hanno esaminato in sede di rinvio elementi diversi da quelli raggiunti dalla precedente sentenza di annullamento ed ha esaustivamente motivato in merito alle ragioni giustificative della decurtazione del 20% dall'indennizzo riconosciuto in favore del ricorrente a titolo di riparazione per ingiusta detenzione. In particolare la Corte di appello ha rilevato che, in sede di interrogatorio di garanzia, l'allora indagato si era avvalso della facoltà di non rispondere ed aveva omesso di riferire in merito a circostanze che, qualora rese note, avrebbero avuto una concreta, anche se minima, influenza causale sull'esito dell'indagine. 4.1. Giova sul punto rilevare che il diritto al silenzio rappresenta una estrinsecazione della libertà di autodeterminazione dell'accusato costituzionalmente garantita, che trova nel principio del nemo tenetur se detegere la sua massima espressione, e pertanto l'imputato ben può decidere di non fornire chiarimenti, ma di certo, il silenzio ed il rifiuto di fornire spiegazioni alternative rispetto alla ipotesi accusatoria possono assumere rilevanza in sede di valutazione del contegno processuale dell'accusato, ed a certe condizioni persino valore di argomento di prova (Sez. 1, n. 2653 del 26/10/2011, dep. 23/01/2012, M., Rv. 251828 - 01; Sez. 3, n. 43254 del 19/09/2019 C., Rv. 277259 - 01). 4.2. Più recentemente è stato precisato che in tema di equa riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta dell'indagato che, in sede di interrogatorio, si avvalga della facoltà di non rispondere, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, può assumere rilievo addirittura ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave poichè è onere dell'interessato apportare immediati contributi o riferire circostanze che avrebbero indotto l'[OSCURATO:PERSONA] ad attribuire un diverso significato agli cuiR, elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare (così Sez. 4, n. 24439 del 27/04/2018, Stamatopoulou, Rv. 273744 - 01). 4.3. A maggior ragione devono essere chiarite le ragioni per cui, in assenza di una colpa ostativa, nei termini sopra indicati, la condotta tenuta .dall'interessato, interna od esterna al procedimento, possa incidere sulla quantificazione dell'indennizzo, pur non avendo contribuito all'emissione od al mantenimento della misura cautelare. Occorre, cioè, che venga argomentata la influenza della condotta tenuta dall'indagato, chiarendo le ragioni per le quali venga qualificata come colposa, in quanto violi le regole di prudenza e diligenza ed incida, in qualche modo, sull'esito dell'indagine ovvero sul più rapido chiarimento dei fatti, ancorché non possa riconoscersi, come nella diversa ipotesi della colpa grave, che l'avere tenuto quella condotta abbia 'indotto' o concorso ad indurre in errore l'autorità giudiziaria. 5. Nel caso di specie, in base ai capi di accusa in contestazione al ricorrente al momento di applicazione della misura cautelare, Cosmo era stato sottoposto ad interrogatorio di garanzia per i reati di illecita concorrenza ed estorsione pluriaggravata. La Corte di appello, in sede di rinvio, con motivazione adeguata, congrua e priva di smagliature logiche - ha rilevato che la mancata risposta all'interrogatorio non ha consentito di acquisire il contributo che egli avrebbe potuto fornire agli inquirenti, al fine di risolvere più rapidamente le indagini, quantomeno nei suoi confronti, chiarendo le circostanze significative, quali le modalità di aggiudicazione dei lavori oggetto di indagini, le capacità imprenditoriali riferibili alla società aggiudicataria e le logiche di mercato, circostanze che, qualora fossero state disvelate nella sede opportuna, avrebbero consentito di escludere, nell'immediatezza, ogni ragionevole dubbio in merito alla irregolarità dell'appalto contestato e contaminazione malavitosa, agevolando e rendendo più efficiente il compito degli organi inquirenti in fase di indagini preliminari. Per cui ha ritenuto che la colpa lieve del ricorrente fosse rinvenibile proprio nella condotta silente, e non collaborativa, tenuta dallo stesso espletata in sede di indagini, circostanza che, a parere della Corte di appello, giustifica la decurtazione del 20 % dall'importo complessivo della riparazione per la detenzione dallo stesso ingiustamente patita. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagame