CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 gennaio 2023
Cassazione n. 10212/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20125/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente– Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nonché la [OSCURATO:PERSONA] E GIUSEPPE, società di fatto; –intimati - avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Liguria n. 184/2016 depositata il04/02/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La società di fatto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gestore di una spiaggia libera attrezzata in Alassio, ed i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], appellarono la sentenza n. 159 del 2015 della CTP di Savona che aveva rigettato l’impugnazione da questi proposta avverso sette avvisi di accertamento relativi a imposte dirette ed IVA per l’anno 2008. Il giudice di seconde cure accolse il gravame, sotto il profilo della denunciata nullità degli avvisi per violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, “anche e soprattutto” alla luce della sentenza di questa Corte n. 22803 del 2015, e per l’effetto annullò tutti gli avvisi notificati agli appellanti. Il giudice di merito, ripercorse, facendolo proprio, l’iter argomentativo della citata giurisprudenza evidenziando come ai fini della validità della delega non fosse sufficiente un mero ordine di servizio ma una delega scritta, specifica, temporalmente e causalmente circostanziata, che indicasse altresì il nome del delegato alla firma degli atti. Avverso tale decisione ha interposto ricorso l’agenzia delle entrate con 3 motivi, connessi tra loro, mentreGiuseppe MAIELLANO, Andrea MAIELLANO e la società di fatto di [OSCURATO:PERSONA] E GIUSEPPE, sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all’art. 360 comma 1. n. 4 c.p.c. nonché violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c. Si evidenzia, in particolare, che la CTR ha annullato tutti gli avvisi di accertamento, ritenendo l’avvenuta contestazione del vizio formale dell’assenza di delega di firma ex art. 42 cit., mentre l’avviso emesso nei confronti della s.d.f. era firmato dal direttore dell’ufficio e solo quelli emessi nei confronti dei soci erano stati firmati su delega dello stesso. Ne deriva che, in relazione a detto avviso, non essendovi stata alcuna contestazione, la CTR avrebbe travalicato il principio della domanda, pronunciandosi ultra petita, (avendo annullato l’avviso sul presupposto di una eccezione non formulata) , senza neppure considerare il dato, pacifico, che la sottoscrizione del provvedimento, effettuata direttamente e senza intermediazione di delega dal [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere annullato per vizi eventuali attinenti la sottoscrizione degli avvisi emessi nei confronti dei soci. 2.Con il secondo motivo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizioai sensi dell’art. 360, comma 1, n.5. c.p.c., per la mancata valutazione dell’esistenza in capo a colui che ha firmato (alla luce di una documentazione che si assume essere stata allegata ai precedenti gradi di giudizio ed al ricorso) di una valida delega. 3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione, ai sensi dell’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., dell’art. 42 d.P.R. n. 60 del 1973 con riguardo agli avvisi emessi nei confronti dei soci perché alla luce della citata disposizione, l’ordine di servizio ben può assurgere ad idonea delega di firma anche in considerazione del fatto che la delega di firma e la delega difunzioni hanno natura differente. 4.I motivi possono essere trattati congiuntamente e sono fondati. In disparte l’evidente ultrapetizione rispetto all’avvisto emesso nei confronti della s.d.f.,trova applicazione, nella specie, Cass. n. 11013 del 2019 la quale ha affermato che la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successivaverifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa. Il principio, vale la pena di evidenziarlo, è stato ribadito anche di recente anche da questa sezione con le ordinanze n. 36662/2022 e 37227/2022, n. 25711 del 2020. 5.Il giudice di merito non si è attenuto al principio di cui innanzi e, pertanto, ne consegue l’accoglimento del ricorso. La sentenza della C.T.R. va cassata e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e rinvia , anche per le spese,alla Corte di giustizia tri