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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28753/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta da) Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /94Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74 del 2000 commesso il 30 dicembre 2017, articolando un motivo di ricorso, ulteriormente sviluppato con memoria, deduce vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del fatto; Considerato che il motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto: (a) la sentenza impugnata ha spiegato correttamente perché deve ritenersi integrato il superamento della soglia di punibilità, evidenziando che i costi e i ricavi della ditta individuale dell'imputato, la quale esercitava attività di consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica, sono stati ricostruiti sulla base delle fatture attive e passive rinvenute e delle risultanze dello spesometro integrato, e che non vi è alcun riscontro né di giacenze iniziali e di rimanenze finali, né di spese non contabilizzate, tanto più che, secondo le dichiarazioni di alcuni testi, le "schede usate" da ricaricare erano raccolte dall'attuale ricorrente a titolo gratuito; (b) il ricorso si limita a prospettare l'omessa considerazione di spese per l'acquisito di schede, indicando un «costo minimo» in via del tutto generale, senza inoltre indicare alcun documento riferibile alla ditta dell'imputato, e a richiamare per estratto o per sintesi le dichiarazioni di due testimoni, relative però a "schede di nuova produzione", quindi non a "schede usate" (cfr. la trascrizione delle affermazioni del teste Cabella), così di fatto invitando la Corte di cassazione a rivalutarne il contenuto e il significato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle knmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta da) Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /94Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74 del 2000 commesso il 30 dicembre 2017, articolando un motivo di ricorso, ulteriormente sviluppato con memoria, deduce vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del fatto; Considerato che il motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto: (a) la sentenza impugnata ha spiegato correttamente perché deve ritenersi integrato il superamento della soglia di punibilità, evidenziando che i costi e i ricavi della ditta individuale dell'imputato, la quale esercitava attività di consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica, sono stati ricostruiti sulla base delle fatture attive e passive rinvenute e delle risultanze dello spesometro integrato, e che non vi è alcun riscontro né di giacenze iniziali e di rimanenze finali, né di spese non contabilizzate, tanto più che, secondo le dichiarazioni di alcuni testi, le "schede usate" da ricaricare erano raccolte dall'attuale ricorrente a titolo gratuito; (b) il ricorso si limita a prospettare l'omessa considerazione di spese per l'acquisito di schede, indicando un «costo minimo» in via del tutto generale, senza inoltre indicare alcun documento riferibile alla ditta dell'imputato, e a richiamare per estratto o per sintesi le dichiarazioni di due testimoni, relative però a "schede di nuova produzione", quindi non a "schede usate" (cfr. la trascrizione delle affermazioni del teste Cabella), così di fatto invitando la Corte di cassazione a rivalutarne il contenuto e il significato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle knmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 28753/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris