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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 30422/2022

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la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 maggio 1962; avverso la sentenza n. 1662/2021 della Corte di appello di Venezia del 27 aprile 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 27 aprile 2021, la Corte di appello di Venezia ha confermato la precedente decisione con la quale, in data 13 luglio 2020, il Gup del Tribunale di Venezia aveva condannato, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 8 e mesi 8 di reclusione ed euro 80.000,00 di multa, avendolo riconosciuto, previa concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 74, comma 7, del dPR n. 309 dei 1990, responsabile dei reati a lui contestati, avvinti nella continuazione.

Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazioné, tramite il proprio difensore fiduciario, il prevenuto affidando le proprie doglianze a quattro motivi di impugnazione.

Il primo motivo riguarda la ritenuta violazione del diritto di difesa in quanto non sarebbe stato citato per la celebrazione del giudizio in grado di appello il codifensore dell'imputato e la relativa eccezione, tempestivamente sollevata era stata disattesa dalla Corte territoriale.

Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso, congiuntamente esposti dalla difesa ricorrente, è stata lamentata la violazione di legge per avere la Corte territoriale, in assenza di impugnazione del Pm, riqualificato in via officiosa I più grave fra i reati oggetto di contestazione a carico dell'imputato ed escluso la applicabilità di una attenuante ad effetto speciale, sostituendola con le attenuanti generiche.

Con il quarto motivo di impugnazione è stata censurata la sentenza della Corte territoriale in quanto in sede di merito era stata disposta quale conseguenza della condanna del [OSCURATO:PERSONA] la confisca di taluni beni sebbene gli stessi fossero di appartenenza di soggetti terzi rispetto ai reati contestati. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto, non essendone fondati i motivi posti alla base, deve essere, conseguentemente, rigettato.

Il primo motivo di ricorso, afferente alla mancata citazione ad assisterlo nel corso del giudizio di gravame, di uno dei difensori fiduciari dell'imputato, nella specie l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, è infondato.

Invero, per quanto emerge dagli atti nei termini che risultano essere, in sostanza anche confermati dal ricorrente in occasione della proposizione della sua impugnazione in sede di legittimità, il [OSCURATO:PERSONA], nel corso dell'interrogatorio da lui reso, in qualità di persona sottoposta alle indagini, presso la Casa circondariale di Venezia in data 27 giugno 1019 di fronte al locale Pubblico ministero, ebbe espressamente a confermare, mutando il rapporto già intercorrente con il medesimo professionista da difesa di ufficio in difesa fiduciaria, quale proprio patrono l'avv.ssa [OSCURATO:PERSONA], del foro di Venezia, che, pertanto, in tale veste ha assistito all'attività istruttoria in questione; nella medesima occasione il [OSCURATO:PERSONA] intese nominare "come difensori fiduciari gli avvocati (secondo l'ordine di seguito riportato ndr) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]".

Tanto considerato si osserva che, secondo la espressa previsione legislativa contenuta nell'art. 96 cod. proc. pen., è diritto dell'imputato nominare due difensori fiduciari, mentre l'art. 24 delle disposizioni di attuazione del codice di rito penale prevede a sua volta che la nomina di "ulteriori difensori si considera senza effetto", finchè non siano state revocate le precedenti nomine effettuate in favore degli avvocati eccedentari.

Da tale combinato disposto deriva il consolidato principio secondo il quale, qualora l'imputato abbia nominato due difensori di fiducia e, senza revocarne alcuno di quelli precedentemente nominati, ne abbia nominato un terzo, tale ultima nomina deve considerarsi senza effetto (Corte di cassazione, Sezione V penale, 8 luglio 1999, n. 8757).

Tale principio è stato confermato proprio in una fattispecie analoga alla presente, in cui infatti la Corte di cassazione ha rigettato la eccezione avente ad oggetto la omessa citazione di fronte alla Corte di appello del terzo difensore fiduciario, essendo questo eccedentario in assenza di revoca espressa di almeno uno dei due già in precedenza nominati; costituisce sola eccezione a detta regola l'ipotesi, qui non pertinente, legata al caso che si tratti di nomina finalizzata alla proposizione di una impugnazione, atteso che solo ricorrendo tale circostanza la nomina dell'ulteriore difensore comporta, in mancanza di contraria indicazione dell'imputato, la revoca delle precedenti nomine (Corte di cassazione, Sezione V penale, 11 novembre 2014).

Nel caso ora in esame il [OSCURATO:PERSONA] ha, per un verso, confermato quale proprio difensore l'avv.ssa Martini, la cui posizione, pertanto, non ha mai incontrato alcuna soluzione di continuità, essendo la medesima sempre rimasta quale difensore dell'odierno ricorrente, come è dimostrato dal fatto che la stessa ha partecipato - in proprio e solamente "anche" in sostituzione degli altri colleghi all'atto istruttorio svolto alla presenza del [OSCURATO:PERSONA], il quale con il proprio comportamento ha, evidentemente, ulteriormente confermato il fatto che la avv.ssa Martini fosse presente in quella sede il suo difensore fiduciario - e, per altro verso, nominato altri due difensori; di costoro, tuttavia, stante la mancanza di qualsivoglia revoca del precedente difensore, solo il primo nell'ordine della dichiarazione di nomina, cioè l'avv. [OSCURATO:PERSONA], risulta essere stato regolarmente officiato, dovendo, invece, ritenersi inefficace, in quanto eccedente rispetto al numero consentito di due difensori fiduciari, la nomina anche dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Va, in ogni caso, anche rilevato che lo stesso imputato, in data 13 agosto 2020, con riferimento al procedimento recante il n. 4932/19 RGGip (cioè quello da cui è scaturita la sentenza di primo grado), espressamente revocando ogni altra nomina precedentemente fatta, confermava quale proprio difensore l'avv. [OSCURATO:PERSONA], cui, questa volta, affiancava l'avv.ssa Steri, del foro di Roma; mentre, con successiva dichiarazione, sempre concernente il medesimo procedimento penale,raccolta come la precedente presso la Direzione della Casa circondariale di Monza - Ufficio matricola, del 13 ottobre 2020, ulteriormente confermata la nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nominava, altresì, revocando ogni altra nomina precedentemente fatta, l'avv.ssa Bertoldi, del foro di Treviso, quale difensore fiduciario.

Da tale articolato giro di nomine e revoche risulta chiaramente che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], mai essendo stato efficacemente incaricato quale difensore fiduciario dell'odierno ricorrente, non aveva, pertanto, alcun diritto ad essere convocato di fronte alla Corte di appello della Serenissima per la celebrazione del giudizio a carico del [OSCURATO:PERSONA], di tal che il motivo di doglianza costruito su tale omesso avviso è destituito di fondamento e va, pertanto, rigettato.

Passando, a questo punto, all'esame, congiunto, così come congiunta ne è stata la esposizione da parte del ricorrente, dei motivi di impugnazione secondo e terzo, si rileva che, nell'illustrarli, la difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che in sede di primo grado questi è stato condannato dal Gup del Tribunale di Venezia alla pena di anni 8 e mesi 8 di reclusione ed euro 80.000,00 di multa in ordine ai reati a lui contestati unificati dal vincolo della continuazione, essendo stato ritenuto il più grave dei reati-fine, relativi questi alla violazione, sebbene aggravata, dell'art. 80, comma 2, del dPR n. 309 del 1990 e dalla transnazionalità, il reato riguardante la violazione dell'art. 74 del dPR n. 309 del 1990, ancorchè esso dovesse essere considerato corredato, oltre che delle circostanze attenuanti generiche, anche della speciale attenuante di cui al comma 7 del citato art. 74.Ha altresì osservato il ricorrente che il giudice di primo grado, nel determinare la pena in concreto, avrebbe, tuttavia, errato gravando il [OSCURATO:PERSONA], in ragione degli aumenti di pena derivanti dalla continuazione con i reati satellite, anche della pena pecuniaria, sebbene la stessa fosse prevista solamente per questi ultimi e non anche per il succitato reato più grave, in relazione al quale era stata individuata la pena base.

Ha, a questo punto, aggiunto il ricorrente che la Corte territoriale, pur confermando quanto alla entità della pena la sentenza del giudice di primo grado, ne avrebbe ribaltato illegittimamente le statuizioni, sulla base di un percorso motivazionale erroneo, in quanto, in assenza di impugnazione della pubblica accusa, avrebbe individuato in una delle violazione dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990 il reato più grave fra quelli posti in continuazione e ciò avrebbe fatto in difformità da quanto aveva fatto il Gup del Tribunale di Venezia, in tal senso travalicando i limiti del devolutum; avrebbe, poi, violato la regola del divieto di reformatio in pejus in quanto avrebbe escluso una attenuante ad effetto speciale, quella di cui all'art. 74, comma 7, del dPR n. 309 del 1990, sostituendola con le circostanze attenuanti generiche, la cui incidenza in termini di dosimetria sanzionatoria è inferiore rispetto a quella della circostanza di cui sopra; infine avrebbe, in violazione della disciplina in materia di reato continuato, individuato il più grave fra i reati affasciati dal citato vincolo non in quello che prevede una più grave pena in astratto ma in quello che la avrebbe giustificata in concreto.

Per la migliore comprensione della vicenda e della soluzione che questa Corte ha inteso dare alle doglianze formulate dal ricorrente, giova chiarire quanto segue: il Gup del Tribunale di Venezia, affermata la penale responsabilità del Martellacti in ordine a tutti i reati a lui contestati, avendo ritenuto che gli stessi fossero espressione di un unico disegno criminoso, ha determinato la pena in concreto in funzione della pena relativa al più grave dei reati contestati, da lui identificato nella violazione dell'art. 74, comma 1, del dPR n. 309 del 1990 (rubricato sub 1 del capo di imputazione), quantificata in anni 24 di reclusione; su tale pena è stata, in prima battuta, operata la diminuzione, nella misura della metà, essendo stata riconosciuta in favore del prevenuto la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 74, comma 7 del dPR n. 309 dei 1990;la pena in tal modo risultante, pari ad anni 12 di reclusione, è stato ulteriormente ridotta, sino a quella di anni 10 di reclusione, per effetto delle circostanze attenuanti generiche; in dichiarata applicazione dell'art. 81, cpv, cod. pen. siffatta pena, considerate le restanti imputazioni gravanti sul [OSCURATO:PERSONA], riguardanti 4 episodi aggravati di violazione dell'art. 73 del citato dPR n. 309 del 1990, è stata a questo punto portata ad anni 13 di reclusione ed euro 120.000,00 di multa, definitivamente ridotta a quella concretamente irrogata di anni 8 e mesi 8 di reclusione ed euro 80.000,00 di multa per effetto della scelta del rito abbreviato la Corte di appello di Venezia, adita esclusivamente dalla difesa dell'imputato, nella dichiarata volontà, espressamente esternata come tale nel dispositivo della sentenza da questa emessa in data 27 aprile 2021, di confermare la decisione del giudice di primo grado, ha determinato la medesima pena a carico del [OSCURATO:PERSONA] nel seguente modo: tenuto conto che il più grave fra i reati contestati è quello di cui al n. 5 del capo di imputazione, trattandosi di una ipotesi di importazione di 105 kg di cocaina caratterizzata sia dalla ingenza della quantità di droga trattata che dalla transnazionalità della condotta, la pena base per tale reato è indicata in anni 11 di reclusione ed euro 45.000,00 di multa, ridotta di 1/3 stante la concessione delle circostanze attenuanti generiche, sino alla pena di anni 7 e mesi 4 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa; per effetto della ritenuta continuazione con gli altri 3 reati concernenti la violazione dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990 la Corte di appello ha confermato l'aumento già calcolato per ciascuno di essi dal giudice di primo grado nella misura di mesi 9 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa per ciascuno di essi, pari, pertanto a mesi 27 di reclusione ed euro 90.000,00 di multa (pervenendo, pertanto, la pena complessiva in tale fase dell'articolato computo ad anni 9 e mesi 7 di reclusione ed euro 120.000,00 di multa); per la continuazione con il reato associativo, ritenuto, come detto, dalla Corte territoriale meno grave del reato di cui al n. 5 della rubrica, la Corte territoriale ha, quindi, applicato un ulteriore aumento che, tenuto conto delle due circostanze attenuanti già a suo tempo considerate ricorrenti in relazione al reato associativo (si tratta delle attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 74, comma 7, del dPR n. 309 del 1990), è stato determinato in anni 3 e mesi 5 di reclusione, pervenendosi, pertanto ad una pena detentiva di anni 13 di reclusione ed ad una pena pecuniaria di euro 120.000,00 di multa;ad essa ha, conclusivamente applicato l'abbattimento dovuto alla scelta del rito, pervenendo alla pena finale, identica a quella irrogata dal Gup del Tribunale, di anni 8 e mesi 8 di reclusione ed euro 80.000,00 di multa.

Così ricostruita la, peraltro piuttosto contorta, vicenda processuale, rileva il Collegio che le doglianze lamentate al riguardo dalla ricorrente difesa non hanno ragione di essere.

Ed invero - al di là della imprecisione terminologica, priva tuttavia di sostanziali effetti pratici, contenuta nel dispositivo della sentenza ora impugnata nella parte in cui la stessa indica come confermativa della decisione assunta in primo grado la statuizione presa dal giudice del gravame, dovendosi, invece, ritenere che nel momento in cui, pur ribadita la entità della sanzione complessivamente inflitta al prevenuto, il giudice del secondo grado, il quale riveda i criteri in base ai quali a tale sanzione si sia pervenuti, emette una decisione che costituisce una, sia pure parziale, riforma della precedente decisione - si osserva che non ha errato la Corte di Venezia nell'affermare che il più grave fra i delitti attribuiti all'imputato non fosse la violazione dell'art. 74 del dPR n. 309 del 1990, atteso che nell'accertamento della stessa era stata rilevata la ricorrenza sia delle attenuanti generiche che della attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 74, comma 7, del dPR citato, laddove le violazioni dell'art. 73 dello stesso dPR, ed in particolare quella di cui al n. 5) dell'articolato capo di imputazione, prevedevano la contestazione, confermata in esito al giudizio, sia della aggravante della ingente quantità (nella specie si trattava di ben 105 kg di cocaina) che di quella della transnazionalità.

Come, infatti, questa Corte ha osservato, ai fini della determinazione della pena relativa a più fatti unificati sotto il vincolo della continuazione, è necessario innanzitutto individuare la violazione più grave, desumibile dalla pena da irrogare per i singoli reati, tenendo conto della eventuale applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti, dell'eventuale giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, e di ogni altro elemento di valutazione (Corte di cassazione, Sezione III penale, 9 gennaio 2018, n. 225).

Nel caso di specie la Corte lagunare, considerato il fatto che la imputazione di cui all'art. 74 del dPR n. 309 del 1990 è corredata, in melius sia dalle circostanze attenuanti generiche che dalla speciale circostanza attenuante della efficace e fattiva collaborazione prestata dall'imputato onde evitare più gravi conseguenze del reato commesso, ha, nella sua discrezionalità, riqualificato come più grave, in considerazione del suo duplice corredo di aggravanti, la violazione dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990, contestata al n. 5) della rubrica.

Di tale riqualificazione, peraltro, il ricorrente non ha ragione di dolersi, posto che la stessa non solo non ha condotto alla irrogazione in concreto di una pena maggiormente afflittiva rispetto a quella stabilita dal giudice di primo grado, ma neppure ha condotto alla obliterazione, come invece erroneamente affermato dal ricorrente, della circostanza attenuante di cui all'art. 74, comma 7, del dPR n. 309 del 1990, atteso che, come espressamente osservato dalla Corte lagunare, di essa, come anche delle attenuanti generiche, si è tenuto conto nel determinare l'aumento di pena derivante dall'avvenuta unificazione sotto il vincolo della continuazione con il reato ritenuto più grave anche del reato associativo (sulla computabilità degli effetti della attenuante riguardante uno solo dei reati posti in continuazione con esclusivo riferimento all'aumento di pena riferito a tale reato, cfr.: Corte di cassazione, Sezione II penale, 1 marzo 2018, n. 9351; idem Sezione II penale, 28 ottobre 2011, n. 39166).

Quanto alla dedotta violazione del principio del divieto della reformatio in pejus, si osserva che la stessa non è ravvisabile; infatti, come questa Corte ha ritenuto più volte, non viola il divieto di reformatio in peius previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che - quando muta la struttura del reato continuato, come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave ovvero allorchè egli applichi per tale reato una sanzione, costituente ora la pena-base, più grave di quella che per esso era stata prevista quando lo stesso era stato considerato un reato satellite, sia quando egli apporti per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice - muti i termini del computo sanzionatorio pur non irrogando una pena complessivamente maggiore di quella originariamente stabilita (per tutte: Corte di cassazione, Sezione I penale, 17 giugno 2019, n. 26645); a maggior ragione tale violazione deve ritenersi esclusa laddove il trattamento sanzionatorio dei reati satellite sia stato lo stesso già applicato dal giudice di primo grado.

Non vi è neppure la violazione, lamentata dal ricorrente, del principio del limite del devolutum, rientrando nei poteri officiosi del giudice dell'appello la individuazione, salva la regola del divieto di reformatio in pejus, fra i vari reati ritenuti in continuazione fra loro, del reato fra questi più grave (Corte di cassazione, Sezione III penale, 15 gennaio 1985, n. 470).In funzione delle argomentazioni che precedono, i motivi di ricorso ora esaminati sono, del pari del precedente, infondati.

Venendo, infine, all'ultimo motivo di impugnazione, si rileva che lo stesso è inammissibile.

Invero, il [OSCURATO:PERSONA] si duole della circostanza che il giudice del gravame abbia confermato le confische disposte in occasione del giudizio di primo grado sebbene le stesse abbiano avuto ad oggetto, a seguito della affermazione della sua penale responsabilità, beni di proprietà di soggetti terzi rispetto al prevenuto destinatario della condanna penale; aggiunge il ricorrente che costoro, ed è su tale rilievo che il ricorrente fonda il proprio interesse ad agire in giudizio, potrebbero su di lui rivalersi per ottenere il ristoro della ingiusta ablazione dei beni in questione.

Si tratta di rilievi privi di pregio.

Infatti, per un verso, legittimato ad impugnare il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca penale è esclusivamente il soggetto che avrebbe diritto, ove le sue doglianze avessero fondamento, alla restituzione del bene in questione; è, pertanto, carente di legittimazione ad agire in giudizio avverso il provvedimento di confisca penale l'imputato il quale adduca a fondamento della propria doglianza l'affermazione che i beni ablati siano di terzi.

Né, rileva il Collegio, una tale legittimazione gli potrebbe, per altro verso, derivare dal fatto che egli potrebbe essere chiamato a rispondere nei confronti di detti terzi a cagione della avvenuta confisca dovuta a sua responsabilità.

Infatti: o la confisca non trova un adeguato fondamento nella sola affermazione della penale responsabilità dell'imputato, ed in quel caso il terzo, che sia del tutto estraneo al reato commesso, è pienamente legittimato a fare valere la propria posizione soggettiva in relazione al bene in questione, positivamente opponendosi, nelle opportune sedi, alla materiale esecuzione della confisca; ovvero il detto provvedimento ablatorio è stato correttamente disposto anche in danno del soggetto che si professi terzo rispetto al reato in questione.In una tale evenienza questi nessuna pretesa risarcitoria potrà vantare neppure nei confronti del soggetto che, con la sua condotta criminosa, ha dato causa alla misura ablatoria.

Conclusivamente il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigett

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 maggio 1962; avverso la sentenza n. 1662/2021 della Corte di appello di Venezia del 27 aprile 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 27 aprile 2021, la Corte di appello di Venezia ha confermato la precedente decisione con la quale, in data 13 luglio 2020, il Gup del Tribunale di Venezia aveva condannato, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 8 e mesi 8 di reclusione ed euro 80.000,00 di multa, avendolo riconosciuto, previa concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 74, comma 7, del dPR n. 309 dei 1990, responsabile dei reati a lui contestati, avvinti nella continuazione. Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazioné, tramite il proprio difensore fiduciario, il prevenuto affidando le proprie doglianze a quattro motivi di impugnazione. Il primo motivo riguarda la ritenuta violazione del diritto di difesa in quanto non sarebbe stato citato per la celebrazione del giudizio in grado di appello il codifensore dell'imputato e la relativa eccezione, tempestivamente sollevata era stata disattesa dalla Corte territoriale. Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso, congiuntamente esposti dalla difesa ricorrente, è stata lamentata la violazione di legge per avere la Corte territoriale, in assenza di impugnazione del Pm, riqualificato in via officiosa I più grave fra i reati oggetto di contestazione a carico dell'imputato ed escluso la applicabilità di una attenuante ad effetto speciale, sostituendola con le attenuanti generiche. Con il quarto motivo di impugnazione è stata censurata la sentenza della Corte territoriale in quanto in sede di merito era stata disposta quale conseguenza della condanna del [OSCURATO:PERSONA] la confisca di taluni beni sebbene gli stessi fossero di appartenenza di soggetti terzi rispetto ai reati contestati. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto, non essendone fondati i motivi posti alla base, deve essere, conseguentemente, rigettato. Il primo motivo di ricorso, afferente alla mancata citazione ad assisterlo nel corso del giudizio di gravame, di uno dei difensori fiduciari dell'imputato, nella specie l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, è infondato. Invero, per quanto emerge dagli atti nei termini che risultano essere, in sostanza anche confermati dal ricorrente in occasione della proposizione della sua impugnazione in sede di legittimità, il [OSCURATO:PERSONA], nel corso dell'interrogatorio da lui reso, in qualità di persona sottoposta alle indagini, presso la Casa circondariale di Venezia in data 27 giugno 1019 di fronte al locale Pubblico ministero, ebbe espressamente a confermare, mutando il rapporto già intercorrente con il medesimo professionista da difesa di ufficio in difesa fiduciaria, quale proprio patrono l'avv.ssa [OSCURATO:PERSONA], del foro di Venezia, che, pertanto, in tale veste ha assistito all'attività istruttoria in questione; nella medesima occasione il [OSCURATO:PERSONA] intese nominare "come difensori fiduciari gli avvocati (secondo l'ordine di seguito riportato ndr) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]". Tanto considerato si osserva che, secondo la espressa previsione legislativa contenuta nell'art. 96 cod. proc. pen., è diritto dell'imputato nominare due difensori fiduciari, mentre l'art. 24 delle disposizioni di attuazione del codice di rito penale prevede a sua volta che la nomina di "ulteriori difensori si considera senza effetto", finchè non siano state revocate le precedenti nomine effettuate in favore degli avvocati eccedentari. Da tale combinato disposto deriva il consolidato principio secondo il quale, qualora l'imputato abbia nominato due difensori di fiducia e, senza revocarne alcuno di quelli precedentemente nominati, ne abbia nominato un terzo, tale ultima nomina deve considerarsi senza effetto (Corte di cassazione, Sezione V penale, 8 luglio 1999, n. 8757). Tale principio è stato confermato proprio in una fattispecie analoga alla presente, in cui infatti la Corte di cassazione ha rigettato la eccezione avente ad oggetto la omessa citazione di fronte alla Corte di appello del terzo difensore fiduciario, essendo questo eccedentario in assenza di revoca espressa di almeno uno dei due già in precedenza nominati; costituisce sola eccezione a detta regola l'ipotesi, qui non pertinente, legata al caso che si tratti di nomina finalizzata alla proposizione di una impugnazione, atteso che solo ricorrendo tale circostanza la nomina dell'ulteriore difensore comporta, in mancanza di contraria indicazione dell'imputato, la revoca delle precedenti nomine (Corte di cassazione, Sezione V penale, 11 novembre 2014). Nel caso ora in esame il [OSCURATO:PERSONA] ha, per un verso, confermato quale proprio difensore l'avv.ssa Martini, la cui posizione, pertanto, non ha mai incontrato alcuna soluzione di continuità, essendo la medesima sempre rimasta quale difensore dell'odierno ricorrente, come è dimostrato dal fatto che la stessa ha partecipato - in proprio e solamente "anche" in sostituzione degli altri colleghi all'atto istruttorio svolto alla presenza del [OSCURATO:PERSONA], il quale con il proprio comportamento ha, evidentemente, ulteriormente confermato il fatto che la avv.ssa Martini fosse presente in quella sede il suo difensore fiduciario - e, per altro verso, nominato altri due difensori; di costoro, tuttavia, stante la mancanza di qualsivoglia revoca del precedente difensore, solo il primo nell'ordine della dichiarazione di nomina, cioè l'avv. [OSCURATO:PERSONA], risulta essere stato regolarmente officiato, dovendo, invece, ritenersi inefficace, in quanto eccedente rispetto al numero consentito di due difensori fiduciari, la nomina anche dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Va, in ogni caso, anche rilevato che lo stesso imputato, in data 13 agosto 2020, con riferimento al procedimento recante il n. 4932/19 RGGip (cioè quello da cui è scaturita la sentenza di primo grado), espressamente revocando ogni altra nomina precedentemente fatta, confermava quale proprio difensore l'avv. [OSCURATO:PERSONA], cui, questa volta, affiancava l'avv.ssa Steri, del foro di Roma; mentre, con successiva dichiarazione, sempre concernente il medesimo procedimento penale,raccolta come la precedente presso la Direzione della Casa circondariale di Monza - Ufficio matricola, del 13 ottobre 2020, ulteriormente confermata la nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nominava, altresì, revocando ogni altra nomina precedentemente fatta, l'avv.ssa Bertoldi, del foro di Treviso, quale difensore fiduciario. Da tale articolato giro di nomine e revoche risulta chiaramente che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], mai essendo stato efficacemente incaricato quale difensore fiduciario dell'odierno ricorrente, non aveva, pertanto, alcun diritto ad essere convocato di fronte alla Corte di appello della Serenissima per la celebrazione del giudizio a carico del [OSCURATO:PERSONA], di tal che il motivo di doglianza costruito su tale omesso avviso è destituito di fondamento e va, pertanto, rigettato. Passando, a questo punto, all'esame, congiunto, così come congiunta ne è stata la esposizione da parte del ricorrente, dei motivi di impugnazione secondo e terzo, si rileva che, nell'illustrarli, la difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che in sede di primo grado questi è stato condannato dal Gup del Tribunale di Venezia alla pena di anni 8 e mesi 8 di reclusione ed euro 80.000,00 di multa in ordine ai reati a lui contestati unificati dal vincolo della continuazione, essendo stato ritenuto il più grave dei reati-fine, relativi questi alla violazione, sebbene aggravata, dell'art. 80, comma 2, del dPR n. 309 del 1990 e dalla transnazionalità, il reato riguardante la violazione dell'art. 74 del dPR n. 309 del 1990, ancorchè esso dovesse essere considerato corredato, oltre che delle circostanze attenuanti generiche, anche della speciale attenuante di cui al comma 7 del citato art. 74.Ha altresì osservato il ricorrente che il giudice di primo grado, nel determinare la pena in concreto, avrebbe, tuttavia, errato gravando il [OSCURATO:PERSONA], in ragione degli aumenti di pena derivanti dalla continuazione con i reati satellite, anche della pena pecuniaria, sebbene la stessa fosse prevista solamente per questi ultimi e non anche per il succitato reato più grave, in relazione al quale era stata individuata la pena base. Ha, a questo punto, aggiunto il ricorrente che la Corte territoriale, pur confermando quanto alla entità della pena la sentenza del giudice di primo grado, ne avrebbe ribaltato illegittimamente le statuizioni, sulla base di un percorso motivazionale erroneo, in quanto, in assenza di impugnazione della pubblica accusa, avrebbe individuato in una delle violazione dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990 il reato più grave fra quelli posti in continuazione e ciò avrebbe fatto in difformità da quanto aveva fatto il Gup del Tribunale di Venezia, in tal senso travalicando i limiti del devolutum; avrebbe, poi, violato la regola del divieto di reformatio in pejus in quanto avrebbe escluso una attenuante ad effetto speciale, quella di cui all'art. 74, comma 7, del dPR n. 309 del 1990, sostituendola con le circostanze attenuanti generiche, la cui incidenza in termini di dosimetria sanzionatoria è inferiore rispetto a quella della circostanza di cui sopra; infine avrebbe, in violazione della disciplina in materia di reato continuato, individuato il più grave fra i reati affasciati dal citato vincolo non in quello che prevede una più grave pena in astratto ma in quello che la avrebbe giustificata in concreto. Per la migliore comprensione della vicenda e della soluzione che questa Corte ha inteso dare alle doglianze formulate dal ricorrente, giova chiarire quanto segue: il Gup del Tribunale di Venezia, affermata la penale responsabilità del Martellacti in ordine a tutti i reati a lui contestati, avendo ritenuto che gli stessi fossero espressione di un unico disegno criminoso, ha determinato la pena in concreto in funzione della pena relativa al più grave dei reati contestati, da lui identificato nella violazione dell'art. 74, comma 1, del dPR n. 309 del 1990 (rubricato sub 1 del capo di imputazione), quantificata in anni 24 di reclusione; su tale pena è stata, in prima battuta, operata la diminuzione, nella misura della metà, essendo stata riconosciuta in favore del prevenuto la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 74, comma 7 del dPR n. 309 dei 1990;la pena in tal modo risultante, pari ad anni 12 di reclusione, è stato ulteriormente ridotta, sino a quella di anni 10 di reclusione, per effetto delle circostanze attenuanti generiche; in dichiarata applicazione dell'art. 81, cpv, cod. pen. siffatta pena, considerate le restanti imputazioni gravanti sul [OSCURATO:PERSONA], riguardanti 4 episodi aggravati di violazione dell'art. 73 del citato dPR n. 309 del 1990, è stata a questo punto portata ad anni 13 di reclusione ed euro 120.000,00 di multa, definitivamente ridotta a quella concretamente irrogata di anni 8 e mesi 8 di reclusione ed euro 80.000,00 di multa per effetto della scelta del rito abbreviato la Corte di appello di Venezia, adita esclusivamente dalla difesa dell'imputato, nella dichiarata volontà, espressamente esternata come tale nel dispositivo della sentenza da questa emessa in data 27 aprile 2021, di confermare la decisione del giudice di primo grado, ha determinato la medesima pena a carico del [OSCURATO:PERSONA] nel seguente modo: tenuto conto che il più grave fra i reati contestati è quello di cui al n. 5 del capo di imputazione, trattandosi di una ipotesi di importazione di 105 kg di cocaina caratterizzata sia dalla ingenza della quantità di droga trattata che dalla transnazionalità della condotta, la pena base per tale reato è indicata in anni 11 di reclusione ed euro 45.000,00 di multa, ridotta di 1/3 stante la concessione delle circostanze attenuanti generiche, sino alla pena di anni 7 e mesi 4 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa; per effetto della ritenuta continuazione con gli altri 3 reati concernenti la violazione dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990 la Corte di appello ha confermato l'aumento già calcolato per ciascuno di essi dal giudice di primo grado nella misura di mesi 9 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa per ciascuno di essi, pari, pertanto a mesi 27 di reclusione ed euro 90.000,00 di multa (pervenendo, pertanto, la pena complessiva in tale fase dell'articolato computo ad anni 9 e mesi 7 di reclusione ed euro 120.000,00 di multa); per la continuazione con il reato associativo, ritenuto, come detto, dalla Corte territoriale meno grave del reato di cui al n. 5 della rubrica, la Corte territoriale ha, quindi, applicato un ulteriore aumento che, tenuto conto delle due circostanze attenuanti già a suo tempo considerate ricorrenti in relazione al reato associativo (si tratta delle attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 74, comma 7, del dPR n. 309 del 1990), è stato determinato in anni 3 e mesi 5 di reclusione, pervenendosi, pertanto ad una pena detentiva di anni 13 di reclusione ed ad una pena pecuniaria di euro 120.000,00 di multa;ad essa ha, conclusivamente applicato l'abbattimento dovuto alla scelta del rito, pervenendo alla pena finale, identica a quella irrogata dal Gup del Tribunale, di anni 8 e mesi 8 di reclusione ed euro 80.000,00 di multa. Così ricostruita la, peraltro piuttosto contorta, vicenda processuale, rileva il Collegio che le doglianze lamentate al riguardo dalla ricorrente difesa non hanno ragione di essere. Ed invero - al di là della imprecisione terminologica, priva tuttavia di sostanziali effetti pratici, contenuta nel dispositivo della sentenza ora impugnata nella parte in cui la stessa indica come confermativa della decisione assunta in primo grado la statuizione presa dal giudice del gravame, dovendosi, invece, ritenere che nel momento in cui, pur ribadita la entità della sanzione complessivamente inflitta al prevenuto, il giudice del secondo grado, il quale riveda i criteri in base ai quali a tale sanzione si sia pervenuti, emette una decisione che costituisce una, sia pure parziale, riforma della precedente decisione - si osserva che non ha errato la Corte di Venezia nell'affermare che il più grave fra i delitti attribuiti all'imputato non fosse la violazione dell'art. 74 del dPR n. 309 del 1990, atteso che nell'accertamento della stessa era stata rilevata la ricorrenza sia delle attenuanti generiche che della attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 74, comma 7, del dPR citato, laddove le violazioni dell'art. 73 dello stesso dPR, ed in particolare quella di cui al n. 5) dell'articolato capo di imputazione, prevedevano la contestazione, confermata in esito al giudizio, sia della aggravante della ingente quantità (nella specie si trattava di ben 105 kg di cocaina) che di quella della transnazionalità. Come, infatti, questa Corte ha osservato, ai fini della determinazione della pena relativa a più fatti unificati sotto il vincolo della continuazione, è necessario innanzitutto individuare la violazione più grave, desumibile dalla pena da irrogare per i singoli reati, tenendo conto della eventuale applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti, dell'eventuale giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, e di ogni altro elemento di valutazione (Corte di cassazione, Sezione III penale, 9 gennaio 2018, n. 225). Nel caso di specie la Corte lagunare, considerato il fatto che la imputazione di cui all'art. 74 del dPR n. 309 del 1990 è corredata, in melius sia dalle circostanze attenuanti generiche che dalla speciale circostanza attenuante della efficace e fattiva collaborazione prestata dall'imputato onde evitare più gravi conseguenze del reato commesso, ha, nella sua discrezionalità, riqualificato come più grave, in considerazione del suo duplice corredo di aggravanti, la violazione dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990, contestata al n. 5) della rubrica. Di tale riqualificazione, peraltro, il ricorrente non ha ragione di dolersi, posto che la stessa non solo non ha condotto alla irrogazione in concreto di una pena maggiormente afflittiva rispetto a quella stabilita dal giudice di primo grado, ma neppure ha condotto alla obliterazione, come invece erroneamente affermato dal ricorrente, della circostanza attenuante di cui all'art. 74, comma 7, del dPR n. 309 del 1990, atteso che, come espressamente osservato dalla Corte lagunare, di essa, come anche delle attenuanti generiche, si è tenuto conto nel determinare l'aumento di pena derivante dall'avvenuta unificazione sotto il vincolo della continuazione con il reato ritenuto più grave anche del reato associativo (sulla computabilità degli effetti della attenuante riguardante uno solo dei reati posti in continuazione con esclusivo riferimento all'aumento di pena riferito a tale reato, cfr.: Corte di cassazione, Sezione II penale, 1 marzo 2018, n. 9351; idem Sezione II penale, 28 ottobre 2011, n. 39166). Quanto alla dedotta violazione del principio del divieto della reformatio in pejus, si osserva che la stessa non è ravvisabile; infatti, come questa Corte ha ritenuto più volte, non viola il divieto di reformatio in peius previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che - quando muta la struttura del reato continuato, come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave ovvero allorchè egli applichi per tale reato una sanzione, costituente ora la pena-base, più grave di quella che per esso era stata prevista quando lo stesso era stato considerato un reato satellite, sia quando egli apporti per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice - muti i termini del computo sanzionatorio pur non irrogando una pena complessivamente maggiore di quella originariamente stabilita (per tutte: Corte di cassazione, Sezione I penale, 17 giugno 2019, n. 26645); a maggior ragione tale violazione deve ritenersi esclusa laddove il trattamento sanzionatorio dei reati satellite sia stato lo stesso già applicato dal giudice di primo grado. Non vi è neppure la violazione, lamentata dal ricorrente, del principio del limite del devolutum, rientrando nei poteri officiosi del giudice dell'appello la individuazione, salva la regola del divieto di reformatio in pejus, fra i vari reati ritenuti in continuazione fra loro, del reato fra questi più grave (Corte di cassazione, Sezione III penale, 15 gennaio 1985, n. 470).In funzione delle argomentazioni che precedono, i motivi di ricorso ora esaminati sono, del pari del precedente, infondati. Venendo, infine, all'ultimo motivo di impugnazione, si rileva che lo stesso è inammissibile. Invero, il [OSCURATO:PERSONA] si duole della circostanza che il giudice del gravame abbia confermato le confische disposte in occasione del giudizio di primo grado sebbene le stesse abbiano avuto ad oggetto, a seguito della affermazione della sua penale responsabilità, beni di proprietà di soggetti terzi rispetto al prevenuto destinatario della condanna penale; aggiunge il ricorrente che costoro, ed è su tale rilievo che il ricorrente fonda il proprio interesse ad agire in giudizio, potrebbero su di lui rivalersi per ottenere il ristoro della ingiusta ablazione dei beni in questione. Si tratta di rilievi privi di pregio. Infatti, per un verso, legittimato ad impugnare il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca penale è esclusivamente il soggetto che avrebbe diritto, ove le sue doglianze avessero fondamento, alla restituzione del bene in questione; è, pertanto, carente di legittimazione ad agire in giudizio avverso il provvedimento di confisca penale l'imputato il quale adduca a fondamento della propria doglianza l'affermazione che i beni ablati siano di terzi. Né, rileva il Collegio, una tale legittimazione gli potrebbe, per altro verso, derivare dal fatto che egli potrebbe essere chiamato a rispondere nei confronti di detti terzi a cagione della avvenuta confisca dovuta a sua responsabilità. Infatti: o la confisca non trova un adeguato fondamento nella sola affermazione della penale responsabilità dell'imputato, ed in quel caso il terzo, che sia del tutto estraneo al reato commesso, è pienamente legittimato a fare valere la propria posizione soggettiva in relazione al bene in questione, positivamente opponendosi, nelle opportune sedi, alla materiale esecuzione della confisca; ovvero il detto provvedimento ablatorio è stato correttamente disposto anche in danno del soggetto che si professi terzo rispetto al reato in questione.In una tale evenienza questi nessuna pretesa risarcitoria potrà vantare neppure nei confronti del soggetto che, con la sua condotta criminosa, ha dato causa alla misura ablatoria. Conclusivamente il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigett
Sentenza Cassazione n. 30422/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris