CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 10368/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
L VOLTURNO, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come in attidomiciliato,[OSCURATO:PERSONA],INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 3431/19 della Commissione TributariaRegionale della Campania, pubblicata in data 17 aprile 2019.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.1. Con sentenza n. 3431/19, pubblicata in data 17 aprile2019, la [OSCURATO:PERSONA] della Campania haNumero registro generale 33382/2019Numero sezionale 2348/2026Numero di raccolta generale 10368/2026Data pubblicazione 20/04/2026rigettato l’appello del Consorzio Generale di Bonifica del BacinoInferiore del Volturno avverso la sentenza n. 213/18 dellaCommissione Tributaria Provinciale di Caserta, con la quale erastato accolto il ricorso intentato da [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di notifica numero 4560044786, avente adoggetto l’importo di euro 711,59, preteso a titolo di contributoconsortile per i benefici di natura idraulica fruiti dalcontribuente per l’anno 2016.2. [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica del [OSCURATO:PERSONA] delVolturno ha proposto ricorso per cassazione avverso lasuddetta sentenza, affidandone l’accoglimento ad un unicomotivo di impugnazione.3. [OSCURATO:PERSONA] non si è costituito in giudizio,rimanendo intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento.2. Con il motivo addotto a sostegno dell’impugnazione ilricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma primo,num. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 155,comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, dell’art. 13, comma 3, leggereg. Campania n. 4 del 2003, dell’art. 860 c.c., degli artt. 10ed 11 r.d. n. 215 del 1933, nonché dell’art. 12 legge reg.Campania n. 4 del 2003, per avere la corte di merito ritenutoche al contribuente spettasse l’esenzione dal versamento delcontributo consortile perché tenuto al pagamento -del qualeaveva dato concreta dimostrazione- della tariffa per il serviziodi fognatura e per la raccolta delle acque meteoriche.3. Il motivo è fondato.3.1. L’art. 13, comma 3, legge reg. Campania n. 4 del 2003prevede che siano esentati dal versamento del contributoNumero registro generale 33382/2019Numero sezionale 2348/2026Numero di raccolta generale 10368/2026Data pubblicazione 20/04/2026dovuto per l’uso dei canali consortili come recapito di scarichi -in relazione al beneficio ottenuto- i proprietari di immobiliassoggettati alla tariffa del servizio idrico integrato, ai sensidell’art. 14 legge n. 36 del 1994, comprensiva della quota peril servizio di pubblica fognatura, salvo quanto dovuto in forzadell’art. 12, comma 1, legge reg. Campania n. 4 del 2003, chedisciplina i contributi consortili dovuti per l’esercizio e lamanutenzione delle opere pubbliche di bonifica.Il d.lgs. n. 152 del 2006 -che ha sostanzialmente sostituitola legge n. 36 del 1999- stabilisce -all’art. 166- che chiunqueutilizza canali consortili o acque irrigue come recapito discarichi debba contribuire alle spese sostenute dal consorziotenendo conto della portata d’acqua scaricata ed -all’art. 155-che gli utenti tenuti al versamento della tariffa per il servizio dipubblica fognatura siano esentati dal pagamento di qualsivogliaaltra tariffa eventualmente dovuta, in virtù del medesimotitolo, ad altri enti pubblici.3.2. Queste disposizioni si riferiscono -come emerge dal lorotenore letterale- ai contributi dovuti per lo scarico di acque neicanali consortili o, comunque, nelle pubbliche fognature,nonché alle relative esenzioni (sempre integranti, in terminigenerali, una disciplina di stretta interpretazione, nonsuscettibile di estensione ad ipotesi non specificamentepreviste), che soggiacciono alla ratio di evitare che ilcontribuente, per lo scarico di acque, sia assoggettato, adopera di più soggetti, a diverse forme di imposizione.Esse non devono essere confuse con quelle che, invece,regolamentano gli ordinari contributi di bonifica, dovuti, cioè, inrelazione alle opere di bonifica, da parametrare pur sempre albeneficio che da esse tragga il contribuente, quali previsteNumero registro generale 33382/2019Numero sezionale 2348/2026Numero di raccolta generale 10368/2026Data pubblicazione 20/04/2026dagli artt. 10 ed 11 r.d. n. 215 del 1933, in linea con quantodisposto dall’art. 860 c.c., secondo il quale i proprietari di benisituati all’interno del perimetro del comprensorio sono obbligatia contribuire alla spesa necessaria per l’esecuzione, lamanutenzione e l’esercizio delle succitate opere.3.3. Conseguentemente, stanti la diversa natura e finalitàdei contributi consortili -in un caso per lo scarico di acque enell’altro per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delleopere di bonifica- ed il diverso titolo in forza del quale èrichiesto il rispettivo pagamento (cfr. Cass. n. 9511/18, Cass.n. 24639/18 e Cass. n. 19322/19), non è possibile ritenere chela corresponsione dell’ammontare preteso per il servizio difognatura e per la raccolta delle acque meteoriche -comesostenuto dai giudici di secondo grado- determini ipso factol’esenzione dal versamento dei contributi oggetto dicontroversia, dovendosi stabilire -sulla scorta di unaccertamento riservato all’autorità giudiziaria di merito- se -ed,eventualmente, in quanta parte- i contributi richiesti attenganoal beneficio dello scarico di acque nei canali consortili o,piuttosto, ad altri benefici.3.4. E ciò senza considerare che l’art. 13 legge reg.Campania n. 4 del 2003 contempla una disciplina -conriferimento all’esenzione dal pagamento dei contributi connessiai servizi di raccolta, collettamento, scolo ed allontanamentodelle acque meteoriche- assimilabile a quella dettata dall’art.36 legge reg. Lazio n. 53 del 1998, in relazione alla quale èstato sostenuto che, ai fini della fruizione della suddettaesenzione, fosse imprescindibile una convenzione tra consorzidi bonifica e soggetti gestori del servizio idrico integrato, dellaNumero registro generale 33382/2019Numero sezionale 2348/2026Numero di raccolta generale 10368/2026Data pubblicazione 20/04/2026cui stipula il contribuente è tenuto a fornire la prova (cfr. Cass.n. 24639/18, Cass. n. 21781/23 e Cass. n. 11109/25).4. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere accolto, essendo fondato il motivo sulquale poggia (ed essendo irrilevante, ai fini del decidere, laconsiderazione rinvenibile nella sentenza impugnata, secondola quale la decisione sarebbe “conforme a quanto dallo stessoConsorzio deliberato” e, cioè, “l’esclusione … dal perimetro dicontribuenza dei centri urbani attrezzati con la pubblicafognatura”, non fosse altro perché si tratta di un documentorisalente ad epoca successiva all’annualità d’imposta), e, perl’effetto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvioalla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania, in diversa composizione, affinché effettui un nuovogiudizio e provveda, altresì, alla regolamentazione delle spesedel giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata erinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di SecondoGrado della Campania, in diversa composizione, anche per lespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]