CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 10882/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di secondo [OSCURATO:PERSONA] n. 2024/2024 depositata il 28/05/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza indicata in epigrafe la CGT di secondogrado ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate in giudizio diNumero registro generale 27329/2024Numero sezionale 2148/2026Numero di raccolta generale 10882/2026Data pubblicazione 23/04/2026impugnazione di avviso di liquidazione 3 % ex art. 34 Tur sudivisione ereditaria, emesso in autoannullamento di pregressoavviso erroneamente applicativo dell’aliquota 1 %;2. ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate con tremotivi;3. i contribuenti sono rimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Risultano fondati i primi due motivi di ricorso chelogicamente assorbono il terzo motivo. La sentenza deve esserecassata con la decisione nel merito da parte di questa Corte dilegittimità, di rigetto dell’originario ricorso, non essendo necessariulteriori accertamenti di fatto; spese dell’intero giudizio a caricodei contribuenti. Spese dei giudizi di merito già decurtati ex art.15, d. lgs. 546 del 1992.2. Con i primi due motivi, che si trattano congiuntamente perevidente connessione logica, la ricorrente prospetta la violazionee falsa applicazione degli art. 34, secondo comma, 37 e 54, d.P.R.n. 131 del 1986, nonché dell’art. 8, lettera B, della tariffa allegata,al d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ..La mancata esplicitazione nell’avviso dell’art. 34 TUR, noncomporta la nullità dell’avviso stesso, come invece rileva la CTRnella sentenza impugnata, in quanto i contribuenti, sin dall’inizio,si erano difesi proprio in relazione all’art. 34, d.P.R. n. 131 del1986. Questa era del resto l’unica disposizione univocamentepertinente alla fattispecie.Le decisioni di merito hanno evidenziato la sussistenza diconguagli in sede di divisione, come disposto dalla sentenzaoggetto di registrazione.Numero registro generale 27329/2024Numero sezionale 2148/2026Numero di raccolta generale 10882/2026Data pubblicazione 23/04/2026Sul conguaglio in denaro (superiore al 5 % del valore dellaquota spettante), l’Agenzia delle entrate aveva richiesto l’impostacome fosse una condanna (il 3 %).Per i ricorrenti l’imposta andava applicata, anche per ilconguaglio, all’1%, come tutto il resto.Ai sensi dell’art. 34, secondo comma, d.P.R. n. 131 del 1986i conguagli erano da tassare con l’aliquota stabilita per itrasferimenti immobiliari («I conguagli superiori al cinque percento del valore della quota di diritto, ancorché attuati medianteaccollo di debiti della comunione, sono soggetti all'imposta conl'aliquota stabilita per i trasferimenti mobiliari fino a concorrenzadel valore complessivo dei beni mobili e dei crediti compresi nellaquota e con l'aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari perl'eccedenza»).La tassazione in misura inferiore non incide essendo a favoredei contribuenti non può modificarsi in questa sede, in relazionealla richiesta dell’Agenzia con gli avvisi impugnati.Del resto, deve confermarsi la giurisprudenza di questa Cortedi Cassazione sul punto: «Ai fini dell'imposta di registro,l'eccedenza derivante al condividente dall'assegnazione ad esso dibeni di valore superiore a quello spettantegli sulla massa comuneè considerata, per effetto della presunzione assoluta "iuris et deiure" di cui all'art. 34 d.p.r. n. 131 del 1986, alla stregua di unavendita, senza che rilevi l'assunzione a conguaglio, da parte sua,di un'obbligazione pecuniaria, in favore degli altri condividenti, diammontare corrispondente con funzione compensativa, atteso chela mutevole funzione delle pattuizioni intercorse al riguardo tra icondividenti è neutralizzata dalla predeterminazione normativadell'unicità di trattamento tributario» (Cass. Sez. 5, 01/12/2020,Numero registro generale 27329/2024Numero sezionale 2148/2026Numero di raccolta generale 10882/2026Data pubblicazione 23/04/2026n. 27409, Rv. 659813 – 01; da ultimo vedi Cass. Sez. 5,23/02/2024, n. 4858, Rv. 670417 - 01).Quest’orientamento della Sezione specifica il precedente: «Intema di imposta di registro, in caso di scioglimento dellacomunione ereditaria mediante assegnazione di beni in natura adun condividente e versamento agli altri eredi di somme di danaropari al valore delle loro quote, si applica l'aliquota degli atti didivisione, e non quella della vendita, atteso che quest'ultima èutilizzabile, ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. n. 131 del 1986, soltantoove al condividente siano attribuiti beni per un valore eccedenterispetto a quello a lui spettante e limitatamente alla parte ineccesso» (Cass. Sez. 5, 14/07/2017, n. 17512, Rv. 644909 – 01;vedi anche Cass. Sez. 5, 27/01/2022, n. 2378, Rv. 663680 – 01).Vertendosi appunto qui di quest’ultima fattispecie connotatada divergenza tra quota di fatto e di diritto. P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, rigetta l’originario ricorso dei contribuenti;Condanna gli intimati al pagamento delle spese del giudizio dimerito e di quelle di legittimità, che liquida: per il primo grado inEuro 3.000,00; per il secondo grado in euro 3.200,00; per ilgiudizio di legittimità in Euro 2.500,00 per compensi, oltre allespese prenotate a debito .Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/03/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]