CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 settembre 2026
Cassazione n. 34728/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
VEGLIANZA di SIRACUSAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza in data 29/09/2025, il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza diSiracusa ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto ai sensi dell’art. 35-bisord. pen. da [OSCURATO:PERSONA] con il quale richiedeva che il direttore dell’istitutodi detenzione gli concedesse i colloqui intimi in ambiente creato ad hoc o insubordine che gli fosse riconosciuto il risarcimento ex art. 35 ord. pen. per ladetenzione inumana e degradante.[OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza rilevava che il rimedio attivato dal detenutopoteva essere esperito solo in presenza di un provvedimento di rigettodell’amministrazione penitenziaria.Con successivo reclamo in data 09/10/2025 lo stesso detenutopersonalmente proponeva reclamo avverso il suddetto provvedimento delMagistrato di sorveglianza, deducendo che la condizione di inammissibilitàdoveva considerarsi superata dall’allegazione della certificazione del Direttoredell’istituto riguardo l’indisponibilità delle c.d. casette per i colloqui intimi.A seguito di provvedimento in calce il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza e diordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania veniva disposta la trasmissionedel reclamo alla Corte di cassazione, competente a decidere sulle impugnazionidelle ordinanze di inammissibilità de plano.2. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso perché presentato personalmente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza, investito nell’originario reclamo cherichiedeva di ordinare al Direttore dell’istituto penitenziario ove era allocatoDonato [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato con ordinanza in data 29/09/2025 il reclamoinammissibile per mancanza di specifica impugnazione di un provvedimento didiniego dell’amministrazione penitenziaria, adottando la procedura consentitadall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen.Avverso l’ordinanza emessa in forza di tale procedura la norma stessastabilisce la ricorribilità in cassazione.Il condannato ha, invece, proposto reclamo avverso l’ordinanza in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] allo stesso [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza, allegando un’istanza da luiavanzata al Direttore dell’ istituto penitenziario in data 09/10/2025successivamente all’ordinanza di inammissibilità che afferma di impugnare,nonché il provvedimento in calce dello stesso Direttore che attesta che presso laCasa circondariale di Siracusa non sono ancora presenti locali idonei allo scopo.Dal tenore complessivo dell’atto di parte, il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza diSiracusa, prima, e il Tribunale di sorveglianza di Catania poi hanno ricavato lavolontà di impugnare il provvedimento del 29/09/2025 e lo hanno riqualificatocome ricorso per cassazione, secondo quanto previsto dal già richiamato art.666, comma 2, cod. proc. pen.3. Tuttavia sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, concui si è esclusa la facoltà dell’imputato – e quindi anche del condannato – diproporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deveessere in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscrittinell’albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018,Aiello, Rv. 271333 - 01).Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a normadell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017 e dalla soccombenza deriva la condanna al pagamento delle speseprocessuali.Tuttavia per la complessità della procedura nella quale si è inserita ladichiarazione con la quale il ricorrente intendeva attivare un rimedio alprecedente provvedimento a lui sfavorevole e per gli interessi coinvolti, deveconcludersi che non si possono ravvisare profili di colpa e, pertanto, dalladeclaratoria di inammissibilità non deve derivare la condanna al versamento dialcuna somma alla Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]