CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22678/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25 febbraio 2020 emessa dalla Corte d'appello di Ancona; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è indeducibile poiché la valutazione del giudice di merito risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 22 [OSCURATO:PERSONA] nsore [OSCURATO:PERSONA] sidente Maria . i - ina Giorgl4 Fidelbo [OSCURATO:PERSONA] oggi, -------------