CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 01989/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30986/2021 R.G. , proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] e AGENZIA DELLE ENTRATE -intimati- avverso la SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] del Lazion. 2325/2021 , depositata i l 04/05/2021 . udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] e la F i pab s . r . l . , in qualità di cessionari del credito vantato d a lla Febe s . r . l . (poi, fallita ) , hanno impugnato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli un avviso di liquidazione per l’importo di € 35.849,75, con cui veniva sottoposta ad imposta di registro (ai sensi degli artt. 37 e 54 c omma 5, d. P . R . n 131/1986), l'emissione de l decreto del Tribunale di Roma per l’esecutività del lodo arbitrale n. 16739/2014, che aveva definito la controversia tra Febe s . r . l . ed [OSCURATO:PERSONA] di Stato (A.A.M.S.) con la condanna della prima al pagamento dell'importo di € 28.724.768,74in favore della seconda. 2. Proposta impugnazione per nullità del lodo arbitrale ex art.828 c.p.c., su istanza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (succeduta medio temporeall’ [OSCURATO:PERSONA] di Stato), la Corte d'Appello di Roma aveva sospeso l'efficacia esecutiva del lodo arbitrale. Su tale base, i contribuenti avevano,dunque,chiesto l'annullamento dell'atto impositivo. Secondo i contribuenti, l'impugnato avviso di liquidazione, assumendo che esso non aveva più ragione di essere in presenza di una sospensione del lodo arbitrale e che , comunque,il lodo arbitrale andava registrato " a debito ". 3. La CTP di Roma, con sentenza n 315/2019, ritenendo che il provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione non incideva sulla debenza dell'imposta di r egistro su l lodo arbitrale , giacché il presupposto del tributo si ricollega all'esistenza dei titolo giudiziale soggetto a registrazione, ha rigettatoil ricorso. 4. I contribuenti hanno interposto appello, che il giudice del gravame ha ritenuto infondato. La CTRha confermato la decisione di prime cure e compensato le spese giudiziali, sul presupposto che l’art. 37 del d.P.R. 131/1986 assoggetta ad imposta di registro i lodi dichiarati esecutivi anche se impugnati o ancora impugnabili e che la prenotazione a debito non è prevista per i procedimenti di volontaria giurisdizione ( come quello relativo all’esecutività dei lodi arbitrali exart. 825 c.p.c.). In particolare, il giudice di appello ha affermato che la sospensione dell’esecuzione provvisoria non incide sul presupposto del tributo, che consiste nell’esistenza del titolo giudiziale soggetto a registrazione e non nella sua efficacia esecutiva, e ha, inoltre, escluso la possibilità di registrazione a debito ai sensi dell’articolo 59 del d.P.R. n.131/1986, poiché, nel caso di specie , mancano sia un procedimento contenzioso sia l’interesse dell’amministrazione alla registrazione, statuendo che l’obbligo di pagamento dell’imposta ricade sul soggetto nel cui interesse è stata richiesta la registrazione e, in solido, su coloro che hanno chiesto il decreto di esecutività del lodoarbitrale, identificati negli attuali appellanti, ai sensi dell’articolo 57, comma 1, del d.P.R. n. 131/1986 e dell’articolo 825 c.p.c. 5. Avverso la suddetta sentenza di gravame i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. 6. Le intimate non hanno depositato controricorso. 7. Successivamente , i ricorrenti ha nno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare,deve darsi atto del deposito di memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.da parte dei ricorrenti, con la quale si eccepisce la formazione del giudicato esterno sull’inefficacia definitiva del lodo arbitrale, in conseguenza dell’ordinanza depositata da questa Corte il 24.09.2024, n. 25151 (recte: il 3.12.2024, n. 30956). In particolare, il giudice di legittimità ha dichiarato l’estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].;per il resto, con riguardo ai restanti ricorrenti (tra i quali, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA].), ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo motivo del ricorso principale, ha rigettato il ricorso incidentale condizionato, ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato la causa alla Corte d’Appello di Roma. 1.1. Su tali premesse, quindi, l’eccezione deve ritenersi fondata con riguardo a [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., ma non anche con riguardo alla [OSCURATO:SOCIETA]., rispetto alla quale il processo di cui sopra è stato dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, valendo per quest’ultima la salvezza delle sentenze di merito exart. 310, secondo comma, c.p.c., e quindi della sentenza depositata dalla Corte d’Appello di Roma il 4 aprile 2019, n. 2299/2019, con la quale l’impugnazione per nullità del lodo arbitrale era stata respinta. Tanto trova conferma nell’orientamento più recente di questa Corte in materia di litisconsorzio necessario nel giudizio di nullità del contratto in generale (artt. 1418 ss. c.c.), essendosi ribadito che, i n caso dicontratto con parte plurisoggettiva, l'azione di nullità non dà luogo ad un'ipotesi dilitisconsorzio necessario nei confronti di tutti i soggetti che, quale unica controparte, siano intervenuti nella stipulazione, in quanto la sentenza di accoglimento, che dichiara lanullità o l'inefficacia del contratto, ha natura dichiarativa e non costitutiva, sicché essa, senza apportare alcuna modifica all'atto, nullo ab origine, si limita a constatare l'inidoneità del negozio a produrre effetti tra le parti litiganti e non fa stato rispetto agli altricontraenti rimasti estranei al giudizio (in termini: Cass., 13.05.2025, n. 12683 –vedasi anche: Cass., 4.10.2016, n. 19804). Non vi è dubbio, d’altra parte, che il litisconsorzio necessario ricorre, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio va necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti i soggetti che ne sono partecipi, onde non privare la decisione dell’utilità connessa all’azione proposta (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 15521). Questa situazione non si ravvisa anche nel caso di azione di nullità del lodo arbitrale (art. 828 c.p.c.), potendo la pronuncia richiesta, pur esplicando effetto solo tra le parti in giudizio, produrre utilità favorevoli alla parte proponente. Effetto che puntualmente si riscontra nella vicenda oggetto del presente giudizio, potendo equipararsi la posizione del soggetto rinunciante al ricorso per cassazione a quella del soggetto estraneo ab origineal giudizio di nullità. 2. Per cui, i motivi di ricorso vanno scrutinati sol tanto relativamente alla posizione dellaHBG [OSCURATO:SOCIETA]. 3.Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 37, 54 commi 4 e 5, 56 del d.P.R. n. 131/1986, nonchédell’art. 13, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 471/1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. 3.1. I ricorrenti sostengono che, poiché la Corte d’Appello ha sospeso l’efficacia esecutiva del lodo arbitrale, il decreto che lo aveva reso esecutivo avrebbe perso ogni effetto giuridico e quindi è venuto meno il presupposto dell’imposta di registro. Contestano, dunque , la decisione della CTR per aver ritenuto comunque dovuta l’imposta, affermando invece che, in assenza di un titolo esecutivo efficace e di una reale capacità contributiva, l’Amministrazione non aveva più interesse né base giuridica per riscuoterla. 3.2. Il motivo è infondato. 3.3. Questa Corte ha avuto modo di esprimersi su analogo tema, in materia di sospensione del decreto ingiuntivo, pervenendo alla conclusione che in tema d i imposta di registro sugli atti giudiziari, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo è assoggettato adimposta anche se, in pendenza del giudizio di opposizione, l'esecutorietà dello stesso vienesospesa ex art. 649 c.p.c. ; ciò perché solo l'intervento di una decisione definitiva, che all'esito del giudizio di opposizione revochi, annulli o dichiari la nullità del decreto ingiuntivo opposto, esclude la debenza del tributo ex art. 37 del d.P.R. n. 131/1986(Cass., 18 . 02 . 2021 , n. 4327 - Rv. 660666 - 01 ). 3.4. Il principio espresso dalla Corte in materia di decreto ingiuntivo sospeso può essere esteso per identità di ratioai lodi arbitrali dichiarati esecutivi. Anche in questo caso, infatti, la sospensione dell’efficacia esecutiva del lodo arbitrale ex art. 830, ultimo comma, c.p.c. non incide sul presupposto dell’imposta di registro, che sorge al momento in cui viene emesso il decreto di esecutorietà ex art. 825 c.p.c. da parte del Tribunale.Per cui, solo l’intervento di una decisione definitiva, che, all’esito del relativo giudizio di impugnazione ex art.828 c.p.c., dichiari la nullità del lodo arbitrale, esclude la debenza del tributo exart. 37 del d.P.R. n. 131/1986 . In base all’art. 37 del d.P.R. n. 131/1986, l’imposta è dovuta per i “provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali ”, anche se impugnati o impugnabili. Pertanto, la mera sospensione dell’esecutorietà non elimina la validità né l’efficacia giuridica del provvedimento ai fini fiscali, ma ne sospende soltanto la possibilità di esecuzione. Solo un provvedimento definitivo che revochi, annulli o dichiari nullo il decreto di esecutorietà può far venir meno il presupposto del tributo. 3.5. Ne consegue che, in tema di imposta di registro, ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 131/1986, anche in relazione ai lodi arbitrali esecutivi sospesi, l’imposta rimane dovuta sino a quando non intervenga una decisione definitiva che elimini in radice il titolo esecutivo. 3.6. Il motivo va,quindi, rigettato. 4. Con il secondo motivo di ricorso, parti ricorrenti contestano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 57 - 59 del d. P . R . n. 131/1986, 158 del d.P.R. n. 115/2002 nonché dell’art. 12 del d.l. n. 16/2012,convertito, con modificazioni, dalla l. n. 44/2012, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. 4.1. I ricorrenti sostengono che l’imposta di registro sul decreto di esecutività del lodo arbitrale dovesse essere prenotata a debito, poiché l’Amministrazione statale (AAMS/Agenzia delle Dogane) era soccombente nel giudizio. Tale conclusione discenderebbe dal combinato disposto delle norme citate, che prevedono la prenotazione a debito quando l’imposta è a carico di un’amministrazione pubblica. Contestano, inoltre , che mancassero i presupposti individuati dalla CTR: il procedimento per l’esecutività del lodo avrebbe natura contenziosa, poiché è reclamabile alla Corte d’Appello, e l’interesse dell’Amministrazione sussiste anche in caso di sua soccombenza, per evitare un inutile esborso da parte del privato vincitore. Richiamano,a tal fine,anche la prassi amministrativa e l’art. 12 del d.l. n. 6/2012, che include l’Agenzia delle Dogane tra le amministrazioni dello Stato soggette alla registrazione a debito. In sintesi, si sostiene che, essendo l’Amministrazione statale parte soccombente, l’imposta doveva essere registrata a debito e non richiesta in pagamento ai ricorrenti. 2.1. Anche tale motivo è infondato. 2.2. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire, sul punto, che in tema diimposta di registro, deve escludersi la possibilità di registrazione a debito dellodo arbitrale, atteso che l'art. 59 del d.P.R. n. 131/1986, norma a carattere eccezionale che enumera i casi tassativi nei quali è possibile procedere alla registrazione degli atti giudiziari senza il contemporaneo pagamento delleimposte dovute, non contempla i procedimenti di giurisdizione volontaria, nel novero dei quali rientra la procedura di deposito e di dichiarazione di esecutorietà della sentenzaarbitrale, prevista dall'art. 825 c.p.c. (Cass. , [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 9796 - Rv. 664272 - 01) . Non essendovi ragione per discostarsi da tale principio, il motivo va rigettato. 3. In conclusione, il ricorso va rigettato nella sua interezza nei confronti dellasola [OSCURATO:SOCIETA] s . r . l ., mentre v a accolto , per quanto detto sopra,nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA]; per cui la sentenza impugnata deve essere cassata rispetto questi ultim i; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento delricorso originario della [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] e l’ annullamento nei loro confronti dell’atto impositivo. 5. Quanto alle spese giudiziali , le stesse vanno compensate in relazione all’intero giudizio tra [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (per sopravvenienza del giudicato esterno e novità della questione controversa); viceversa, n ulla deve disporsi sulle stesse tra [OSCURATO:SOCIETA] s .r.l , Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e dei Monopoliper la mancata costituzione delle parti intimate. 6. In conseguenza dell’esito del giudizio, si deve dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, a carico della sola [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] accoglie il ricorsodella [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA], cassa la sentenza impugnata rispetto a questiultimi e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] con annullamento nei loro confronti dell’atto impositivo; rigetta il ricorso della HBG Gamings.r.l.; compensa le spese dell’intero giudizio tra [OSCURATO:SOCIETA]. , [OSCURATO:PERSONA], Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 / , quale inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versa