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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 24 luglio 2023

Cassazione n. 24109/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE AGENZIA DELLE ENTRATE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del PG n [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 6 settembre 2021 il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Teramo ha revocato ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. d) D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio già concesso in favore di [OSCURATO:PERSONA], in ossequio a una comunicazione dell'Agenzia Entrate che aveva riferito come i redditi conseguiti dall'imputato nell'anno 2019 fossero risultati superiori ai previsti limiti di legge.

Il suddetto decreto è stato impugnato dall'interessato, ai sensi dell'art. 99 D.P.R. n. 115 del 2002, e il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, ha deciso sull'opposizione pronunciando il 24 luglio 2023 ordinanza di rigetto.

2. Avverso tale ultimo provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di censura, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

Con il primo ha eccepito violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 99 D.P.R. n. 115 del 2002, oltre a carenza di motivazione sul punto, lamentando che l'ordinanza impugnata sarebbe stata pronunciata da un giudice privo di competenza funzionale a decidere sull'opposizione proposta ai sensi dell'art. 99 D.P.R. n. 115 del 2002, pertenendo essa al Presidente dell'Ufficio di appartenenza del giudice che ha pronunciato la revoca - e dunque, nel caso di specie, al Presidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la seconda doglianza il ricorrente ha dedotto violazione ed errata applicazione della legge in materia di patrocinio a spese dello Stato, nonché erronea definizione e determinazione del reddito imponibile, come previsto dall'art. 76, comma 1, D.P.R. n. 115 del 2002 e dall'art. 10 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Il difensore ha depositato memoria di replica e conclusioni, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere accolto, stante la fondatezza del primo motivo eccepito, di natura assorbente rispetto all'ulteriore censura dedotta.

2. Ed infatti, per come autorevolmente chiarito nella sentenza Sez.

U, n. 36168 del 14/07/2004, Pangallo, Rv. 228667-01, in tema di patrocinio a spese dello Stato, il provvedimento di revoca dell'ammissione ad esso/disposto a norma dell'art. 112 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia)fè impugnabile, tpr3:tigz' nell'ipotesi in cui sia stato adottato ~rrtffid'ufficio, negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dal precedente art. 99 relativo all'istanza di ammissione, poiché il citato testo unico, avendo natura "compilativa", non ha abrogato i diritti e le garanzie difensive previste dalla previgente disciplina ("ricorso" al Presidente dell'ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha disposto la revoca e successivo ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che definisce il predetto "ricorso").

Ne consegue, allora, in ossequio al principio reiteratamente affermato da parte di questa Corte di legittimità, che il provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio può essere reclamato, a norma dell'art. 99 D.P.R. n. 115 del 2002, solo davanti al Presidente del Tribunale o della Corte di appello che ha emesso il provvedimento, essendo funzionalmente incompetente qualsiasi altro giudice (cfr., in questi termini: Sez. 4, n. 37519 del 03/05/2017, Romano, Rv. 270851-01; Sez. 4, n. 44189 del 28/09/2012, Bagarella, Rv. 253644-01).

Nel caso di specie, la decisione avverso il suddetto reclamo è stata assunta dal Tribunale in composizione monocratica e non già, per come previsto dall'art. 99 D.P.R. n. 115 del 2002, dal Presidente del Tribunale, così violando la competenza funzionale a quest'ultimo riconosciuta.

Né, del resto, risulta in atti prova che il Presidente abbia delegato il giudice che ha provveduto a pronunciare la decisione impugnata.

3. L'accoglimento dell'indicata eccezione processuale comporta, pertanto, l'assorbimento dell'ulteriore motivo di ricorso eccepito, nonché la pronuncia dell'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Teramo, onde consentire la delibazione del ricorso ex art. 99 D.P.R. n. 115 del 2002 da parte dell'organo monocratico funzionalmente competente.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Teramo.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE AGENZIA DELLE ENTRATE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del PG n [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 6 settembre 2021 il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Teramo ha revocato ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. d) D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio già concesso in favore di [OSCURATO:PERSONA], in ossequio a una comunicazione dell'Agenzia Entrate che aveva riferito come i redditi conseguiti dall'imputato nell'anno 2019 fossero risultati superiori ai previsti limiti di legge. Il suddetto decreto è stato impugnato dall'interessato, ai sensi dell'art. 99 D.P.R. n. 115 del 2002, e il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, ha deciso sull'opposizione pronunciando il 24 luglio 2023 ordinanza di rigetto. 2. Avverso tale ultimo provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di censura, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Con il primo ha eccepito violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 99 D.P.R. n. 115 del 2002, oltre a carenza di motivazione sul punto, lamentando che l'ordinanza impugnata sarebbe stata pronunciata da un giudice privo di competenza funzionale a decidere sull'opposizione proposta ai sensi dell'art. 99 D.P.R. n. 115 del 2002, pertenendo essa al Presidente dell'Ufficio di appartenenza del giudice che ha pronunciato la revoca - e dunque, nel caso di specie, al Presidente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la seconda doglianza il ricorrente ha dedotto violazione ed errata applicazione della legge in materia di patrocinio a spese dello Stato, nonché erronea definizione e determinazione del reddito imponibile, come previsto dall'art. 76, comma 1, D.P.R. n. 115 del 2002 e dall'art. 10 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il difensore ha depositato memoria di replica e conclusioni, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere accolto, stante la fondatezza del primo motivo eccepito, di natura assorbente rispetto all'ulteriore censura dedotta. 2. Ed infatti, per come autorevolmente chiarito nella sentenza Sez. U, n. 36168 del 14/07/2004, Pangallo, Rv. 228667-01, in tema di patrocinio a spese dello Stato, il provvedimento di revoca dell'ammissione ad esso/disposto a norma dell'art. 112 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia)fè impugnabile, tpr3:tigz' nell'ipotesi in cui sia stato adottato ~rrtffid'ufficio, negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dal precedente art. 99 relativo all'istanza di ammissione, poiché il citato testo unico, avendo natura "compilativa", non ha abrogato i diritti e le garanzie difensive previste dalla previgente disciplina ("ricorso" al Presidente dell'ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha disposto la revoca e successivo ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che definisce il predetto "ricorso"). Ne consegue, allora, in ossequio al principio reiteratamente affermato da parte di questa Corte di legittimità, che il provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio può essere reclamato, a norma dell'art. 99 D.P.R. n. 115 del 2002, solo davanti al Presidente del Tribunale o della Corte di appello che ha emesso il provvedimento, essendo funzionalmente incompetente qualsiasi altro giudice (cfr., in questi termini: Sez. 4, n. 37519 del 03/05/2017, Romano, Rv. 270851-01; Sez. 4, n. 44189 del 28/09/2012, Bagarella, Rv. 253644-01). Nel caso di specie, la decisione avverso il suddetto reclamo è stata assunta dal Tribunale in composizione monocratica e non già, per come previsto dall'art. 99 D.P.R. n. 115 del 2002, dal Presidente del Tribunale, così violando la competenza funzionale a quest'ultimo riconosciuta. Né, del resto, risulta in atti prova che il Presidente abbia delegato il giudice che ha provveduto a pronunciare la decisione impugnata. 3. L'accoglimento dell'indicata eccezione processuale comporta, pertanto, l'assorbimento dell'ulteriore motivo di ricorso eccepito, nonché la pronuncia dell'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Teramo, onde consentire la delibazione del ricorso ex art. 99 D.P.R. n. 115 del 2002 da parte dell'organo monocratico funzionalmente competente. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Teramo. Così
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