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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021

Cassazione n. 04770/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,...[OSCURATO:PERSONA] L' imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Genova che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 22.3.2019, appellata dallo stesso imputato, riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art. 341bis c.p. e condannato a pena di giustizia.

Il ricorrente deduce: - inosservanza dell'art. 341bis c.p. in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato consumato essendosi pronunciata una espressione offensiva genericamente indirizzata all'Autorità senza correlazione all'atto di ufficio posto in essere. - inosservanza dell'art. 131bis c.p. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla esclusione della causa di non punibilità sulla base del curriculum di "antagonista" del ricorrente.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è genericamente proposto per ragioni di fatto rispetto all'ineccepibile rigetto della prospettazione difensiva sul rilievo della natura oltraggiosa delle espressioni pronunciate dal ricorrente nei confronti degli operanti nel corso della loro attività volta a fronteggiare i manifestanti.

Il secondo motivo è manifestamente infondato risultando corretta l'esclusione della causa in parola in considerazione del contesto della condotta criminosa in uno alle due omogenee precedenti condanne a carico del ricorrente.

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26.10.2021 r Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,...[OSCURATO:PERSONA] L' imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Genova che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 22.3.2019, appellata dallo stesso imputato, riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art. 341bis c.p. e condannato a pena di giustizia. Il ricorrente deduce: - inosservanza dell'art. 341bis c.p. in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato consumato essendosi pronunciata una espressione offensiva genericamente indirizzata all'Autorità senza correlazione all'atto di ufficio posto in essere. - inosservanza dell'art. 131bis c.p. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla esclusione della causa di non punibilità sulla base del curriculum di "antagonista" del ricorrente. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è genericamente proposto per ragioni di fatto rispetto all'ineccepibile rigetto della prospettazione difensiva sul rilievo della natura oltraggiosa delle espressioni pronunciate dal ricorrente nei confronti degli operanti nel corso della loro attività volta a fronteggiare i manifestanti. Il secondo motivo è manifestamente infondato risultando corretta l'esclusione della causa in parola in considerazione del contesto della condotta criminosa in uno alle due omogenee precedenti condanne a carico del ricorrente. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26.10.2021 r Il C
Sentenza Cassazione n. 04770/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris