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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 2025

Cassazione n. 25038/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Cagliari ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto in abitazione aggravato; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze e, in particolare, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti - non è consentito in sede di legittimità qualora, come nel caso di specie, la valutazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi anche quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenere la stessa come la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 04 giugno 2025 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Cagliari ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto in abitazione aggravato; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze e, in particolare, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti - non è consentito in sede di legittimità qualora, come nel caso di specie, la valutazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi anche quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenere la stessa come la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04 giugno 2025 Il consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 25038/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris