Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42720/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Genova del 6 ottobre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta fraudolenta documentale e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; in particolare, riqualificato il reato di bancarotta fraudolenta documentale come bancarotta semplice e dichiarato il reato prescritto, nonché prosciolto l'imputato da una delle imputazioni di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ha confermato la sentenza di primo grado quanto alle residue condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale, riducendo la pena e la durata delle pene accessorie fallimentari e revocando la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato è inammissibile, in quanto diretto ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità, ed è manifestamente infondato laddove invoca la riqualificazione giuridica del fatto, atteso che anche la assunzione di un'obbligazione per finalità estranee all'oggetto sociale, aumentando il passivo patrimoniale, integra una condotta distrattiva; - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che ai fini della concessione dei benefici rilevano, al fine di verificare se siano stati superati i limiti fissati dalla legge per la loro concessione, anche le precedenti condanne a pena condonata o estinta; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Genova del 6 ottobre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta fraudolenta documentale e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; in particolare, riqualificato il reato di bancarotta fraudolenta documentale come bancarotta semplice e dichiarato il reato prescritto, nonché prosciolto l'imputato da una delle imputazioni di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ha confermato la sentenza di primo grado quanto alle residue condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale, riducendo la pena e la durata delle pene accessorie fallimentari e revocando la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato è inammissibile, in quanto diretto ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità, ed è manifestamente infondato laddove invoca la riqualificazione giuridica del fatto, atteso che anche la assunzione di un'obbligazione per finalità estranee all'oggetto sociale, aumentando il passivo patrimoniale, integra una condotta distrattiva; - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che ai fini della concessione dei benefici rilevano, al fine di verificare se siano stati superati i limiti fissati dalla legge per la loro concessione, anche le precedenti condanne a pena condonata o estinta; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos