CassazionedecretoSezione 2Decisione del 23 febbraio 2021
Cassazione n. 01529/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al RGN.18990-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende giusta procura speciale in atti ; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difendeope legis; -controricorrente - avverso il decreto n. 106/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositatoil 23/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 3 L. n. 89/2001, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alla Corte di Appello di Perugia che venisse dichiarata, in relazione ad un Ric. 2021 n.18990 sez. S2 -ud. 16 - 11 -2022 -2- procedimento in materia di equa riparazione protrattosi eccessivamente, la violazione dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui al relativo par.1. 2. Con decreto n. 103/2018, la Corte di Appello di Perugia accoglieva la domanda,condannando il Ministero della Giustizia resistente – costituitosi in giudizio – al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 1.420,00, per danno non patrimoniale, oltre agli interessi legali e al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 405,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario 15%, CAP ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore. 3. Avverso tale decreto l’istante proponeva ricorso per cassazione, deducendo il mancato rispetto dei “minimi” tariffari nella liquidazione delle spese di lite del giudizio di merito. 4. Con ordinanza n. 26252/2019, questo Giudice accoglieva il ricorso e cassava il suddetto decreto con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione. 5. Riassunta la causa, la Corte territoriale, con decreto n. 106/2021 depositato il 23/02/2021, in contradditorio con il Ministero della Giustizia, operando il ricalcolo, liquidava le spese di lite, distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore e poste a carico dell’amministrazione soccombente, come segue: euro 872,20 oltre rimborso forfettario 15%, Iva e c.a. come per legge, nonché euro 27,00 per esborsi, quanto al giudizio cassato; euro 893,00 per compensi oltre rimborso forfettario 15%, Ivae c.a., nonché euro 27,00 per esborsi, per il giudizio di legittimità; euro 872,20 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% Iva e c.a., nonché euro 27,00 per esborsi, quanto al giudizio in riassunzione ex art. 392 c.p.c. 6. Avverso il decreto n. 106/2021 della Corte di Appello di Perugia ricorre in cassazione la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo di impugnazione. 7. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. 8. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 345 comma 2 e 380-bis.1 c.p.c. 9. In prossimità dell’udienza la ricorrente ha depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n.18990 sez. S2 -ud. 16 - 11 -2022 -3- 1.-Con il primo ed unico motivo di gravame, così rubricato “Violazione e/o falsa applicazione di legge –art. 91, cod. proc. civ.; art. 2233, II comma, cod. civ.; liquidazione compensi ex D.M. n. 55/2014 e D.M. n. 37/2018”, la ricorrente censura il decreto impugnato nella parte in cui sono stati liquidati i compensi dell’originario giudizio e di quello di riassunzione in euro 872,20 ciascuno, così determinato l’importo in base al ricalcolo sollecitato da questa Corte operando una riduzione “del 30% su euro 1.246,00 per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto (art. 4, comma4 dm 55/14)”. Sostiene la ricorrente che la norma appena richiamata prevede l'ipotesi –del tutto estranea alla fattispecie de qua - in cui “ferma l'identità di posizioni processuali dei vari soggetti, se la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è di regola ridotto del 30%”: non essendoci nel caso in questione vari soggetti la norma è in concreto inapplicabile. Non è dato poi comprendere il riferimento operato dal decreto impugnato a un importo di partenza per la determinazione delle spese pari a euro 1.246,00. Afferma la ricorrente che i compensi “minimi” tariffari stabiliti dalla Tabella n. 12 del D.M. 55/14 relativa ai giudizi dinanzi alla Corte d’appello, considerato lo scaglione di riferimento, sono rispettivamente di euro 255,00 per la fase di studio, euro 255,00 per la fase introduttiva, euro 283,50 per la fase istruttoria e euro 405,00 per la fase decisionale; il tutto per un totale di euro 1.198,50 per ognuna delle due fasi (di merito originaria e di riassunzione ex art. 392 cpc) tenutesi dinanzi alla Corte d'appello di Perugia, per un ammontare complessivo di euro 2.397,00 e non di euro 1.744,00. La riduzione al di solito di detti minimi operata dal decreto impugnato lede l'art.2233 c.c. nella parte in cui la norma stabilisce che il compenso del professionista deve essere adeguato all'importanza dell'opera prestata e al decoro della professione. 2.– Ai fini decisori, è necessario differenziare la liquidazione compiuta dalla Corte territoriale per il giudizio di merito originario (conclusosi con decreto n. 103/2018) e per quello di riassunzione, non essendo in contestazione, come da esplicita dichiarazione del ricorrente, la liquidazione operata dal decreto impugnato per il giudizio di legittimità conclusosi con ordinanza n. 26252/2019. Ric. 2021 n.18990 sez. S2 -ud. 16 - 11 -2022 -4- 3.-Rispetto al giudizio originario di merito, le doglianze della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sono fondate . Non ricor re nel caso di specie, vista la presenza di un’unica parte, il disposto dell’art. 4, comma 4, del D.M. n. 55/2014, il quale prevede che nell'ipotesi in cui, “ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è di regola ridotto del 30 per cento”. L’importo di euro 872,20, determinato dallaCorte distrettuale umbra a seguito della riduzione del 30% sull’originale somma di euro 1.246,00 non tiene conto di quanto indicato dall’ordinanza di rinvio (Cass. n. 26252/2019) e dei reiterati precedenti di questa Corte che hanno affermato che i compensi minimi di cui alla tabella 12 allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenuto conto del valore della causa (da € 1.100,01 a € 5.200,00), pur applicata la riduzione massima in ragione della speciale semplicità dell'affare ex art. 4, d.m. n. 55 del 2014, sono pari a € 1.198,50 (di cui € 255,00 per la fase di studio; € 255,00 per la fase introduttiva; € 283,50 per la fase istruttoria; € 405,00 per la fase decisionale) (Cass., Sez. 2, 26/04/2022, n. 30536; Cass., Sez. 2, 13/04/2022, n. 11918; Cass., Sez.6 - 3, 15/12/2017, n. 30286; Cass. Sez. 6 - L, 31/01/2017, n. 2386; Cass. Sez. 6 - 1, 16/09/2015, n. 18167). 3.-La liquidazione delle spese appare invece rispettosa dei minimi tariffari quanto al giudizio di riassunzione ex art. 392 c.p.c., poichè lo scaglione di riferimento è in questo caso compreso tra euro 0,01 ed euro 1.100,00, essendo il valore della causa, in base al decisum, pari a euro 793,00, ossia alla differenza tra la somma di euro 405,00 liquidata e quella di euro 1.198,50 richiesta dalla ricorrente e da riconoscere in via integrativa rispetto alla quantificazione delle spese effettuata dal decreto impugnato. 4. - Consegue a quanto sopra l'accoglimento del ricorso in quanto parzialmente fondato, la cassazione in parte quadel decreto della C orte di Appello di Perugia n. 106/2021 e, poiché non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 comma 2° c.p.c., ladecisione della causa nel merito nel senso che il Ministero della Giustizia deve essere condannato al pagamento, in favore del difensore della ricorrente dichiaratasi antistatario, dell’importo di euro 1.198,50 per il giudizio originario di merito conclusosi con il decreto della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n.18990 sez. S2 -ud. 16 - 11 -2022 -5- n. 103/2018, oltre a €. 27,00 per esborsi e al rimborso forfettario del 15% per spese generali e agli accessori di legge. 5. –In ragione dell’esito del ricorso, anche le spese legali del giudizio di legittimità devono seguire la soccombenza e possono liquidarsi al minimo come in dispositivo, sempre con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate. P.Q.M. la Corte, in accoglimento del ricorso, cassa – nei limiti di cui in motivazione - il decreto della Corte d'appello d i Perugia n. 104/2021 depositato il 23/02/2021; condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi distrattario, dell’importo di euro 1.198,50 per il giudizio originario di merito conclusocon il decreto della Corte di Appello di Perugia n. 297/2018, oltre a €. 27,00 per esborsi e al rimborso forfettario del 15% per spese generali e agli accessori di legge. Condanna il Ministero della Giustizia a rimborsare in favore della ricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 340,00, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali e agli accessori di legge, oltre a euro 200,