CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 settembre 1981
Cassazione n. 26060/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 04/09/1981 avverso l'ordinanza del 24/06/2021 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, perché afferenti ad asserito vizio della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori, mentre le detto violazioni di norme processuali sono palesemente smentite dagli atti; Considerato, infatti, che il provvedimento di dissequestro e restituzione è stato notificato, e che il decorso del termine di tre mesi è costitutivo del diritto all'acquisizione delle somme da parte della Cassa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente